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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Sgambati Presidente Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere Dr.ssa Laura D'amelio Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio nella data del 13.09.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa di reclamo ex art. 739 c.p.c., iscritta a ruolo il 13.07.2023 con il numero R.G. 1432/2023, avverso il provvedimento emesso in data 07.12.2022 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento n. 13535/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 Daniela Marcucci Pilli (c.f. e dall'Avv. Maria Elisabetta Polvani C.F._2 (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Marcucci, sito in Firenze, Corso n. 2, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Rodolfo Maria Foti (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio, sito in Firenze, Piazza San Marco n. 6, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3 PARTI RECLAMATE INTERVENUTE IN CAUSA
PG INTERVENUTO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte: “l'Ecc.ma Corte
d'Appello, in accoglimento della presente istanza, voglia: Accogliere il contenuto dell'accordo intercorso tra il Dr. e la Dr.ssa e Parte_1 Controparte_1 formalizzato nel verbale di conciliazione n. 37/2024 del Tribunale di Firenze, e precisamente per quanto qui interessa – e con rinuncia reciproca alle diverse domande proposte dalle parti e compensazione integrale delle spese di lite e con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale – accogliere le seguenti conclusioni: “(…) 2. Le parti convengono che il Dr. sarà tenuto a versare entro il giorno 2 di ogni mese Parte_1 un contributo mensile al mantenimento della GL di € 350,00 Controparte_2
(trecentocinquanta/00) a decorrere dal luglio 2024 e fino al dicembre 2024 inclusi, a mani della stessa;
con la precisazione che detto obbligo cesserà a decorrere dal gennaio 2025 in avanti, essendo la GL ormai prossima al raggiungimento della propria completa autosufficienza economica.
3. Le parti convengono altresì che il Dr. sarà Parte_1 tenuto a versare un con-tributo mensile al mantenimento del figlio di € Controparte_3
600,00 (seicento/00) mensili a decorrere dal luglio 2024 e fino al dicembre 2024 inclusi,
a mani dello stesso. A decorrere dal gennaio 2025 in avanti, entrambi i genitori corrisponderanno entro il giorno 2 di ogni mese la somma mensile di € 700,00
(settecento/00) ciascuno al figlio, a mani dello stesso;
detto importo sarà aggiornabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal gennaio 2026
e rimarrà in vigore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
4. Le parti convengono che il Dr. provvederà al pagamento delle spese relative Parte_1 alla laurea specialistica e/o a qualsivoglia ulteriore e diverso corso e/o master che dovessero essere prescelti dal figlio – al quale i genitori riconoscono sin da ora la CP_3 piena e libera facoltà di scelta, rinunciando ad ogni eccezione in merito – fino al-la concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) e comunque non oltre il 50% del costo totale;
con la precisazione che, a fronte della richiesta documentata di , il padre dovrà provvedere al versamento dell'importo dovuto, al CP_3 figlio ovvero al soggetto o ente dal medesimo indicato, entro 10 giorni.
5. Tutte le ulteriori spese straordinarie relative al figlio – eccezion fatta per quelle sanitarie e sportive, CP_3 che saranno ripartite al 50% tra i due genitori concordate secondo quanto previsto nelle
Linee Guida del CNF del 29.11.2017, al quale le parti rinviano – rimarranno a carico della madre , che avrà in ogni caso la facoltà di prestare o meno il Controparte_1 proprio assenso al relativo esborso;
fermo rimanendo che anche la madre dovrà concorrere al pagamento degli studi di almeno con la stessa somma del padre di cui al CP_3 precedente punto n. 4. 6. Quanto alle spese straordinarie relative alla GL , le CP_2 stesse saranno ripartite al 50% tra i due genitori esclusivamente sino al mese di dicembre
2024 incluso, sulla base dei principi elaborati nelle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, al quale le parti rinviano”.
Premesso in fatto
In data 22.10.2021 presentava ricorso al Tribunale di Firenze, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni previste dalla sentenza dello stesso Tribunale n.
3401/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale erano nati i figli (nata il [...]) e Controparte_1 CP_2
(nato il [...]), riformata dalla Corte d'Appello di Firenze con CP_3
2 provvedimento n. 2013/2015 del 30/11/2015, nella parte in cui aveva posto l'onere di versare alla ex coniuge un contributo mensile di euro 500,00 per il mantenimento di ciascun figlio, deducendo l'avvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto a quelle sussistenti all'epoca di divorzio. In particolare, il ricorrente chiedeva al Tribunale di rideterminare il contributo mensile per il mantenimento del figlio studente universitario a Milano, nella misura di euro 350,00 mensili, con CP_3 conferma della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
di revocare l'onere di versare e. 500,00 mensili per il mantenimento indiretto della GL , CP_2 anch'essa maggiorenne, stante l'avvenuto perfezionamento del percorso universitario e la raggiunta autonomia di vita.
si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande ex adverso proposte;
in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di porre a carico dell' l'onere di versare per il mantenimento dei figli e Parte_1 CP_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma CP_3 mensile di euro 800,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, di cui euro
300,00 da versare nelle mani della madre ed e. 500,00 direttamente ai figli, co n conferma della suddivisione nella misura del 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie necessarie per i figli;
infine, chiedeva al Tribunale di stabilire che, ove tali spese fossero sostenute direttamente dai figli, le stesse fossero ad essi direttamente rimborsate, previa richiesta corredata dalla relativa documentazione;
in via istruttoria, la resistente chiedeva l'ammissione di prova per testi, l'interrogatorio formale di controparte, l'audizione dei due figli, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. ed accertamenti a mezzo della polizia tributaria e/o
CTU al fine di verificare l'effettivo reddito e patrimonio del ricorrente.
Il Tribunale, con provvedimento del 07.12.2022, statuiva quanto segue: “- rigetta il ricorso proposto da - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
, e di aumento dell'assegno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di mantenimento per i figli;
- rigetta la domanda formulata da di Controparte_1 rimborsare le spese straordinarie direttamente ai figli qualora dalli stessi sostenute;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite”.
In data 3.7.2023 presentava dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze Parte_1 reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo l'erroneità dello stesso nella parte in cui non considerava il raggiungimento dell'indipendenza economica della GL Per_1 che nel frattempo si era trasferita a Milano ed aveva intrapreso una nuova attività lavorativa, e nella parte in cui non aveva valutato il peggioramento della propria situazione economica con contestuale miglioramento di quella della controparte.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) nel merito: in riforma del provvedimento reclamato stabilire che nulla è dovuto dal sig. per il Parte_1 mantenimento di e ciò a far data dal mese di febbraio 2023 o dalla diversa data CP_2
3 che risulterà quale inizio del lavoro della stessa. In via istruttoria: si insiste per
l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado e in particolare affinché venga ordinato a nonché alla sig.ra , Controparte_2 Controparte_1
l'esibizione degli estratti conto dei c.c. su cui sono depositati i risparmi di;
si chiede CP_2 altresì che venga ordinato a e/o alla Cariparma Credit Agricole Banca Controparte_2
l'esibizione dell'estratto conto del c.c. di su cui avvengono gli accrediti Controparte_2 da parte del datore di lavoro nonché a e/o al datore di lavoro l'esibizione Controparte_2 del contratto di lavoro con società, azienda o gruppo la stessa intrattenga rapporti di lavoro. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
si costituiva in giudizio e, contestando integralmente quanto Controparte_4 dedotto dalla controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione reietta e/o disattesa, voglia: 1.
Dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare nel merito il reclamo proposto dal Dr.
confermando il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data Parte_1
7.12.2022-24.1.2023 all'esito del giudizio iscritto al RG 13535/2022. 2. Respingere ogni eventuale diversa richiesta proposta o proponenda dal Dr.
3. Parte_1
Condannare il reclamante alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio, nonché al rimborso delle spese di CTU e CTP, ove ammesse. IN VIA ISTRUTTORIA I) Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi, sia in ricorso che nelle note autorizzate del 18.5.2022 – prova per testi, interrogatorio formale, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., indagini
a mezzo della polizia tributaria e C.T.U. – sopra trascritti in nota (cfr. pag. 21). II) Ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte in re-clamo per
i motivi sopra esposti al paragrafo VI, al quale si rinvia”.
Acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica, all'udienza del
06.10.2023, il Collegio ordinava l'esibizione del contratto di lavoro di Controparte_2 assegnava alla parte reclamata termine di trenta giorni per il deposito di note difensive e, alla parte reclamante, termine per controdedurre sino a trenta giorni prima della successiva udienza, fissata al 13.09.2024.
In data 10.09.2024, le parti comunicavano che, nell'ambito di altro giudizio - iscritto al
RG 12538/2023 del Tribunale di Firenze – avevano sottoscritto il verbale di conciliazione n. 37/2024 del 03.07.2024, definendo ogni contenzioso in essere tra loro alle condizioni in tale sede stabilite e chiedevano di definire il presente procedimento sulla base di conclusioni congiunte, riportanti quanto accordato in sede di conciliazione.
All'udienza del 13.09.2023, a seguito di discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto in diritto.
La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che reputa condivisibile e meritevole di essere recepito nella presente ordinanza.
4 Tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali degli ex coniugi, nonché dell'approssimarsi della totale indipendenza economica della GL e della CP_2 assenza di autosufficienza economica del figlio la soluzione concordata appare CP_3 rispettosa dell'art. 337 septies c.c. e dei principi di solidarietà familiare e autoresponsabilità dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
Le spese del doppio grado, in aderenza agli accordi assunti, vanno integralmente compensate.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di alcuna delle parti che ha proposto impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e con l'intervento necessario del Procuratore Generale presso questa Corte
[...]
d'Appello, avverso il decreto del Tribunale di Firenze emesso in data 07.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 13535/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone che il contributo al mantenimento dei figli sia regolato dagli accordi economici delle parti, che per l'effetto recepisce nella presente ordinanza, come trascritti in epigrafe;
2) compensa le spese del doppio grado nei termini di cui al citato accordo.
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dott. Giovanni Sgambati
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Sgambati Presidente Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere Dr.ssa Laura D'amelio Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio nella data del 13.09.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa di reclamo ex art. 739 c.p.c., iscritta a ruolo il 13.07.2023 con il numero R.G. 1432/2023, avverso il provvedimento emesso in data 07.12.2022 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento n. 13535/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 Daniela Marcucci Pilli (c.f. e dall'Avv. Maria Elisabetta Polvani C.F._2 (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Marcucci, sito in Firenze, Corso n. 2, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Rodolfo Maria Foti (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio, sito in Firenze, Piazza San Marco n. 6, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3 PARTI RECLAMATE INTERVENUTE IN CAUSA
PG INTERVENUTO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte: “l'Ecc.ma Corte
d'Appello, in accoglimento della presente istanza, voglia: Accogliere il contenuto dell'accordo intercorso tra il Dr. e la Dr.ssa e Parte_1 Controparte_1 formalizzato nel verbale di conciliazione n. 37/2024 del Tribunale di Firenze, e precisamente per quanto qui interessa – e con rinuncia reciproca alle diverse domande proposte dalle parti e compensazione integrale delle spese di lite e con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale – accogliere le seguenti conclusioni: “(…) 2. Le parti convengono che il Dr. sarà tenuto a versare entro il giorno 2 di ogni mese Parte_1 un contributo mensile al mantenimento della GL di € 350,00 Controparte_2
(trecentocinquanta/00) a decorrere dal luglio 2024 e fino al dicembre 2024 inclusi, a mani della stessa;
con la precisazione che detto obbligo cesserà a decorrere dal gennaio 2025 in avanti, essendo la GL ormai prossima al raggiungimento della propria completa autosufficienza economica.
3. Le parti convengono altresì che il Dr. sarà Parte_1 tenuto a versare un con-tributo mensile al mantenimento del figlio di € Controparte_3
600,00 (seicento/00) mensili a decorrere dal luglio 2024 e fino al dicembre 2024 inclusi,
a mani dello stesso. A decorrere dal gennaio 2025 in avanti, entrambi i genitori corrisponderanno entro il giorno 2 di ogni mese la somma mensile di € 700,00
(settecento/00) ciascuno al figlio, a mani dello stesso;
detto importo sarà aggiornabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal gennaio 2026
e rimarrà in vigore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
4. Le parti convengono che il Dr. provvederà al pagamento delle spese relative Parte_1 alla laurea specialistica e/o a qualsivoglia ulteriore e diverso corso e/o master che dovessero essere prescelti dal figlio – al quale i genitori riconoscono sin da ora la CP_3 piena e libera facoltà di scelta, rinunciando ad ogni eccezione in merito – fino al-la concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) e comunque non oltre il 50% del costo totale;
con la precisazione che, a fronte della richiesta documentata di , il padre dovrà provvedere al versamento dell'importo dovuto, al CP_3 figlio ovvero al soggetto o ente dal medesimo indicato, entro 10 giorni.
5. Tutte le ulteriori spese straordinarie relative al figlio – eccezion fatta per quelle sanitarie e sportive, CP_3 che saranno ripartite al 50% tra i due genitori concordate secondo quanto previsto nelle
Linee Guida del CNF del 29.11.2017, al quale le parti rinviano – rimarranno a carico della madre , che avrà in ogni caso la facoltà di prestare o meno il Controparte_1 proprio assenso al relativo esborso;
fermo rimanendo che anche la madre dovrà concorrere al pagamento degli studi di almeno con la stessa somma del padre di cui al CP_3 precedente punto n. 4. 6. Quanto alle spese straordinarie relative alla GL , le CP_2 stesse saranno ripartite al 50% tra i due genitori esclusivamente sino al mese di dicembre
2024 incluso, sulla base dei principi elaborati nelle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, al quale le parti rinviano”.
Premesso in fatto
In data 22.10.2021 presentava ricorso al Tribunale di Firenze, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni previste dalla sentenza dello stesso Tribunale n.
3401/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale erano nati i figli (nata il [...]) e Controparte_1 CP_2
(nato il [...]), riformata dalla Corte d'Appello di Firenze con CP_3
2 provvedimento n. 2013/2015 del 30/11/2015, nella parte in cui aveva posto l'onere di versare alla ex coniuge un contributo mensile di euro 500,00 per il mantenimento di ciascun figlio, deducendo l'avvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto a quelle sussistenti all'epoca di divorzio. In particolare, il ricorrente chiedeva al Tribunale di rideterminare il contributo mensile per il mantenimento del figlio studente universitario a Milano, nella misura di euro 350,00 mensili, con CP_3 conferma della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
di revocare l'onere di versare e. 500,00 mensili per il mantenimento indiretto della GL , CP_2 anch'essa maggiorenne, stante l'avvenuto perfezionamento del percorso universitario e la raggiunta autonomia di vita.
si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande ex adverso proposte;
in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di porre a carico dell' l'onere di versare per il mantenimento dei figli e Parte_1 CP_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma CP_3 mensile di euro 800,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, di cui euro
300,00 da versare nelle mani della madre ed e. 500,00 direttamente ai figli, co n conferma della suddivisione nella misura del 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie necessarie per i figli;
infine, chiedeva al Tribunale di stabilire che, ove tali spese fossero sostenute direttamente dai figli, le stesse fossero ad essi direttamente rimborsate, previa richiesta corredata dalla relativa documentazione;
in via istruttoria, la resistente chiedeva l'ammissione di prova per testi, l'interrogatorio formale di controparte, l'audizione dei due figli, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. ed accertamenti a mezzo della polizia tributaria e/o
CTU al fine di verificare l'effettivo reddito e patrimonio del ricorrente.
Il Tribunale, con provvedimento del 07.12.2022, statuiva quanto segue: “- rigetta il ricorso proposto da - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
, e di aumento dell'assegno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di mantenimento per i figli;
- rigetta la domanda formulata da di Controparte_1 rimborsare le spese straordinarie direttamente ai figli qualora dalli stessi sostenute;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite”.
In data 3.7.2023 presentava dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze Parte_1 reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo l'erroneità dello stesso nella parte in cui non considerava il raggiungimento dell'indipendenza economica della GL Per_1 che nel frattempo si era trasferita a Milano ed aveva intrapreso una nuova attività lavorativa, e nella parte in cui non aveva valutato il peggioramento della propria situazione economica con contestuale miglioramento di quella della controparte.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) nel merito: in riforma del provvedimento reclamato stabilire che nulla è dovuto dal sig. per il Parte_1 mantenimento di e ciò a far data dal mese di febbraio 2023 o dalla diversa data CP_2
3 che risulterà quale inizio del lavoro della stessa. In via istruttoria: si insiste per
l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado e in particolare affinché venga ordinato a nonché alla sig.ra , Controparte_2 Controparte_1
l'esibizione degli estratti conto dei c.c. su cui sono depositati i risparmi di;
si chiede CP_2 altresì che venga ordinato a e/o alla Cariparma Credit Agricole Banca Controparte_2
l'esibizione dell'estratto conto del c.c. di su cui avvengono gli accrediti Controparte_2 da parte del datore di lavoro nonché a e/o al datore di lavoro l'esibizione Controparte_2 del contratto di lavoro con società, azienda o gruppo la stessa intrattenga rapporti di lavoro. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
si costituiva in giudizio e, contestando integralmente quanto Controparte_4 dedotto dalla controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione reietta e/o disattesa, voglia: 1.
Dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare nel merito il reclamo proposto dal Dr.
confermando il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data Parte_1
7.12.2022-24.1.2023 all'esito del giudizio iscritto al RG 13535/2022. 2. Respingere ogni eventuale diversa richiesta proposta o proponenda dal Dr.
3. Parte_1
Condannare il reclamante alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio, nonché al rimborso delle spese di CTU e CTP, ove ammesse. IN VIA ISTRUTTORIA I) Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi, sia in ricorso che nelle note autorizzate del 18.5.2022 – prova per testi, interrogatorio formale, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., indagini
a mezzo della polizia tributaria e C.T.U. – sopra trascritti in nota (cfr. pag. 21). II) Ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte in re-clamo per
i motivi sopra esposti al paragrafo VI, al quale si rinvia”.
Acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica, all'udienza del
06.10.2023, il Collegio ordinava l'esibizione del contratto di lavoro di Controparte_2 assegnava alla parte reclamata termine di trenta giorni per il deposito di note difensive e, alla parte reclamante, termine per controdedurre sino a trenta giorni prima della successiva udienza, fissata al 13.09.2024.
In data 10.09.2024, le parti comunicavano che, nell'ambito di altro giudizio - iscritto al
RG 12538/2023 del Tribunale di Firenze – avevano sottoscritto il verbale di conciliazione n. 37/2024 del 03.07.2024, definendo ogni contenzioso in essere tra loro alle condizioni in tale sede stabilite e chiedevano di definire il presente procedimento sulla base di conclusioni congiunte, riportanti quanto accordato in sede di conciliazione.
All'udienza del 13.09.2023, a seguito di discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto in diritto.
La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che reputa condivisibile e meritevole di essere recepito nella presente ordinanza.
4 Tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali degli ex coniugi, nonché dell'approssimarsi della totale indipendenza economica della GL e della CP_2 assenza di autosufficienza economica del figlio la soluzione concordata appare CP_3 rispettosa dell'art. 337 septies c.c. e dei principi di solidarietà familiare e autoresponsabilità dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
Le spese del doppio grado, in aderenza agli accordi assunti, vanno integralmente compensate.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di alcuna delle parti che ha proposto impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e con l'intervento necessario del Procuratore Generale presso questa Corte
[...]
d'Appello, avverso il decreto del Tribunale di Firenze emesso in data 07.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 13535/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone che il contributo al mantenimento dei figli sia regolato dagli accordi economici delle parti, che per l'effetto recepisce nella presente ordinanza, come trascritti in epigrafe;
2) compensa le spese del doppio grado nei termini di cui al citato accordo.
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dott. Giovanni Sgambati
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
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