Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4044/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4044/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Salamone Vincenzo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
in nome del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vitale Silvestro;
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento superiore.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2021 il ricorrente, premesso di essere alle dipendenze di dal 17.9.2018, dapprima con qualifica di operatore ecologico e CP_1
inquadramento nel livello professionale 1 CCNL di riferimento FI MB e, dal
1.11.2018 con qualifica di autista e inquadramento nel livello professionale 3B, ha dedotto pagina 1 di 9
CCNL.
Ha affermato di aver chiesto l'inquadramento nel superiore livello tramite l'O.S. senza ricevere alcun riscontro. CP_2
Ha dedotto di avere esercitato le mansioni sopra descritte sin dall'assunzione in maniera esclusiva e continuativa, avendo, quindi diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c. al superiore inquadramento.
Ha chiesto, così, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore Liv.4B, del comparto igiene ambientale del Comune di Catania, sin dalla data di assunzione;
Condannare, altresì, la resistente al riconoscimento nello stato di servizio del Livello superiore 4B, utile al fine del passaggio ad altra azienda ex art. 6 CCNL Fise MB.
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.”
Si è costituita la con memoria tempestivamente depositata in data 10 CP_1
novembre 2021, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di conduzione degli autocompattatori che rientrano nelle caratteristiche tecniche indicate nella declaratoria contrattuale degli operatori di livello 3 e che, solo occasionalmente, e in ogni caso, per un periodo non superiore a novanta giorni, gli automezzi aziendali descritti nella declaratoria contrattuale di cui al livello 4.
Ha asserito, pertanto, che non competeva al l'inquadramento superiore Pt_1
rivendicato in ricorso né il relativo inquadramento economico (peraltro non richiesto).
In esito all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa - istruita documentalmente e a mezzo prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 9 Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello professionale 4B del CCNL FI MB.
Al riguardo, secondo principi giurisprudenziali ormai del tutto consolidati, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (ex multis, Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003,
n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Il CCNL del 6 dicembre 2016, applicato al caso di specie (CCNL per i Dipendenti di
Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) prevede, all'art. 15, con riguardo alla “Area conduzione”, che al terzo livello, attribuito al ricorrente a decorrere dal 1.11.2018 (cfr. doc. 2 – fasc. di parte ricorrente), appartengono i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro pagina 3 di 9 prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore, in conformità delle condizioni operative definite nel programma di sorveglianza sanitaria, provvede alla raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo dei contenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg;
le parti con intesa in sede aziendale possono stabilire il superamento dei limiti sopra indicati, in presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in ragione dell'assetto organizzativo dell'azienda, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle esigenze del servizio nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza previste dal D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., e tenendo conto anche delle differenze di genere. Come operatore unico, nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie, deve assicurare la pulizia intorno al mezzo. Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e i soggetti sindacali competenti di cui all'art.1 del CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro.”
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 4 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la pagina 4 di 9 guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
Profili esemplificativi: - Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. - Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'autista di combinata responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento CP_3
personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.”
Richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei lavoratori, e premesso che in entrambi i livelli professionali è richiesto il possesso della patente di categoria C (Declaratoria di Area operativo-funzionale: “Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.”), occorre, quindi, verificare se, nello specifico, il ricorrente abbia utilizzato veicoli che rientrino tra quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 4.
L'utilizzo di spazzatrici di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T rileva, infatti, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del quarto livello professionale.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto sin dall'assunzione
(17.9.2018) la mansione “di addetto al servizio di trasporto o movimentazione di rifiuti, con l'ausilio di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C” o superiore, veicoli, la cui conduzione rientra nel 4 Liv. del CCNL di riferimento, con pagina 5 di 9 una capacità a pieno carico superiore a 6 T.” (pag. 3 ricorso) mentre parte resistente sostiene che il “solo occasionalmente ha condotto gli automezzi aziendali descritti nella Pt_1 declaratoria dell'operatore di 4° livello, ma non ha maturato il periodo minimo per acquisizione della qualifica superiore” (pag. 3 memoria di costituzione).
Quanto affermato in ricorso ha trovato esatta conferma nell'istruttoria orale espletata e nella documentazione versata in atti.
Invero, il teste di parte ricorrente, , collega del Testimone_1
ricorrente presso fin dal primo giorno di affidamento del servizio alla società, è stato CP_1 sentito all'udienza del 4.5.2022 sui capitoli 2 e 31 del ricorso e ha dichiarato quanto al capitolo
2, “il ricorrente per quanto a mia conoscenza “portava” la che sarebbe la Pt_2
spazzatrice ed anche la lavastrade, il camion per lavare le strade per le quali è necessaria la patente” e, quanto al capitolo 3, “per quanto a mia conoscenza il ricorrente svolge per la società solo queste mansioni”, precisando quanto al mezzo rappresentato nella foto di cui all'allegato 4 del ricorso “mi pare più piccolo di quello che guida il ricorrente”, salvo poi confermare che si tratta del mezzo guidato dal ricorrente
Parimenti, , collega del ricorrente nel medesimo periodo, sentito Testimone_2
alla stessa udienza del 4 maggio 2022, ha riferito quanto al capitolo 2 “il ricorrente per quanto a mia conoscenza è autista, portava la spazzatrice la ed attualmente porta Pt_2 la;
per quanto io sappia per guidare questi mezzi è necessaria la patente CQC” Parte_3
e quanto al capitolo 3 “per quanto a mia conoscenza, il ricorrente guidava la spazzatrice, quando stava con me portava la spazzatrice;
ora porta la lavastrade. Preciso che nel passato facevamo gli stessi turni e lui guidava la spazzatrice ed ora abbiamo sempre gli stessi turni ma è passato ad altro incarico e guida la lavastrade. Non sono in grado di riferire Pt_1
esattamene quanto tempo il ricorrente abbia guidato la spazzatrice, forse un paio di mesi, un po' di tempo l'ha fatto, cinque, sei o sette mesi. Preciso che nel passato facevamo gli pagina 6 di 9 stessi turni e lui guidava la spazzatrice ed ora abbiamo sempre gli stessi turni ma è Pt_1
passato ad altro incarico e guida la lavastrade. Non sono in grado di riferire esattamene quanto tempo il ricorrente abbia guidato la spazzatrice, forse un paio di mesi, un po' di tempo l'ha fatto, cinque, sei o sette mesi. (…) il mezzo che viene rappresentato nel documento che viene sottoposto alla mia visione (allegato 4 fascicolo di parte ricorrente) può essere guidato anche con la patente normale, è più piccolo rispetto a quelli che portiamo noi. Per quanto a mia conoscenza il ricorrente ha guidato questo mezzo ma di solito quando era rotto usciva con il mezzo più grande, con il camion con la bucher”, precisando “che la spazzatrice condotta da era la bucher grande che si deve guidare con la patente Pt_1
C.”
Il teste di parte resistente, , direttore dei servizi da gennaio 2020 fino Testimone_3
a marzo 2021 e da marzo 2021 direttore unità territoriale, sentito all'udienza del 4.5.2022, ha affermato “il ricorrente è autista di compattatore ed occasionalmente è stato adibito ad autista di spazzatrice e lavastrade in sostituzione degli autisti assegnatari”, espressamente precisando “… che il compattatore mediamente ha una massa totale di 26 tonnellate a pieno carico”.
L'altro teste di parte resistente , già responsabile amministrativo della Testimone_4 società da settembre 2018 e direttore dei servizi da marzo 2021, ha confermato “il ricorrente
è autista sia di spazzatrici che di compattatori ed anche di lavastrade”.
Orbene, dalle deposizioni testimoniali si desume che il ricorrente si è occupato della conduzione di mezzi quali compattatori, spazzatrici e lavastrade (“il ricorrente… portava la bucher che sarebbe la spazzatrice ed anche la lavastrade”, “il ricorrente… è autista, portava la spazzatrice la ed attualmente porta la lavastrade”, “il ricorrente è autista sia di Pt_2
spazzatrici che di compattatori ed anche di lavastrade”, “il ricorrente è autista di compattatore ed occasionalmente è stato adibito ad autista di spazzatrice e lavastrade in sostituzione degli autisti assegnatari”).
In particolare, dalle schede di marcia, non contestate dalla società resistente, si evince che il abbia utilizzato da novembre 2020 a marzo 2021 i mezzi targati EK567EF e Pt_1
EC375ME (cfr. doc. 5 “schede di marcia”, fasc. di parte ricorrente).
Come si desume dai libretti di circolazione, trattasi di “autoveicolo ad uso speciale attrezz. con due spazzole rotanti e bocca di aspirazione nel passo. Con o senza: la proboscide pagina 7 di 9 di carico posteriore. La traz. Inserib. solo in fase di lavoro. La barra lavastrade ant., Pt_4
l'agevolat. Di spazzamento ad acqua nella parte sup.”, aventi una massa massima a pieno carico di 15.000 kg, ossia 15 T (v. F.2 doc. 6 “libretti di circolazione”).
Dunque, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto attività di “conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T”, secondo il profilo professionale esemplificativamente rientrante nel IV livello del CCNL di riferimento.
Ne discende, a fronte del dimostrato utilizzo da parte del ricorrente di un mezzo per il quale è, sì, richiesta la patente C, ma rientrante tra quelli indicati nei profili esemplificativi del quarto livello dell'area conduzione, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore dal 18.1.2019 (cioè, dall'inizio del quinto mese successivo alla data di assunzione del 17.9.2018), tenuto conto del combinato disposto tra l'art. 2103 c.c. e le previsioni del contratto collettivo applicato al caso di specie.
Al riguardo, l'art. 2103, comma 7, c.c. stabilisce “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi” e nel caso di specie,
l'art. 16, comma 3, ccnl applicabile prevede “L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento superiore, nella posizione parametrale B, diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro. (…)”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, alla luce del complessivo compendio istruttorio in atti, da una parte delle dichiarazioni rese da tutti i testi, ivi compresi quelli della parte resistente, dirigenti della società convenuta, dall'altra della documentazione relativa ai mezzi e alla loro conduzione, va dichiarato il diritto di ad essere inquadrato Parte_1
nel livello professionale 4B del CCNL FI MB dal 18.1.2019 (cioè, dall'inizio del quinto mese successivo alla data di assunzione del 17.9.2018) e va ordinato alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 come da dispositivo tenuto conto della natura, del valore indeterminabile della controversia e della fase istruttoria svolta e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 24 giugno 2021 nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere inquadrato Parte_1
nel livello professionale 4B del CCNL FI MB (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) dal 18.1.2019 e, per l'effetto, ordina alla società di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative CP_1
mansioni superiori con la medesima decorrenza.
- condanna la società resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.694,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Vincenzo
Salamone.
Catania, 24 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 2. “Vero o no che il ricorrente sin dalla data di assunzione svolgeva la mansione di addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici e/o compattatori, per le quali necessita il possesso della patente C e con una capacità a pieno carico superiore a 6T”; 3. “Vero o no che in adempimento di tale incarico il ricorrente si occupava continuativamente del servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C” e nello specifico guidava il veicolo tg EK567EF, EC375ME, EK 699EF, quali il Bucher 5000 City Cat, Iveco Eurocargo 160”.