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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7411 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 135/2024
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott. Giuseppe MOLFESE Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 135 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. IU Crescini del Foro di Roma e dall'Avv.
IU VI del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Oslavia n.30 presso lo studio dell'avv. IU Crescini che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
Controparte_1
, in persona del p.t. –
[...] CP_2
, in persona dell'Ambasciatore p.t., Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei
Portoghesi 12, Roma
APPELLATI
nonché con l'intervento del Procuratore Generale Presso la Corte D'Appello di
Roma
[...]
, nato il [...] in [...], con atto notificato il Parte_2
4.1.2024 e depositato in data 9.11.2024 ha citato in giudizio dinanzi a questa
Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 16.5.2024, il in persona Controparte_1
del nonché l' in in persona CP_4 Controparte_3 CP_3
dell'Ambasciatore p.t., chiedendo la riforma dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c,p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della
Persona e Immigrazione in data 5.12.2023.
Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria, in pari data, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, il Tribunale aveva infatti rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante.
Con atto emesso il 18.4.2025 e depositato in data 22.4.2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; con comparsa di costituzione, ritualmente depositata, si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto.
[...]
La Corte ha riservato la decisione all' udienza a trattazione scritta dell'8 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sottoponendo alle stesse la questione preliminare dell'ammissibilità
Pag. 2 di 8 dell'impugnazione proposta. Parte appellante, in data 17.9.2025 ha formulato istanza di trattazione in presenza dell'udienza, poi effettivamente celebrata in data 16.10.2025.
Il sig. ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pt_1
Roma con la quale era stata rigettata la sua richiesta di visto d'ingresso sul territorio italiano per motivi umanitari.
In fatto, l'appellante, cittadino eritreo, rappresentava di essere fuggito dalla dittatura militare del suo Paese a quattordici anni e di aver cercato rifugio in
Etiopia, Sudan, Libia;
dopo mesi di detenzione nel centro di Misurata, veniva in contatto con i funzionari di ed inserito nel programma di CP_5
evacuazione verso il in quest'ultima sede alla sua domanda di CP_3
protezione internazionale, l' aveva espresso parere negativo e CP_5
conformemente aveva deciso la Commissione per l'Asilo dello Stato del
Niger;
Per l'effetto, in data 26.10.2022, inoltrava richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari all' in dalla quale non Controparte_3 CP_3
riceveva risposta.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto al rilascio del visto umanitario e, per l'effetto, invocava a fondamento della propria pretesa i principi riconosciuti e garantiti dell'art. 10 co.3 Cost. e art. 25 del Regolamento
UE 810/2009.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda del sig. , chiarendo Pt_1
l'assenza di giurisdizione italiana sulla posizione del ricorrente, in territorio estero fuori dal controllo territoriale o personale dello Stato italiano.
Sul punto, la pronuncia di primo grado sottolineava la non sussistenza di un obbligo giuridico di concessione del visto umanitario e la non applicabilità diffusa, fuori dai presupposti, del diritto di asilo costituzionalmente garantito.
Pag. 3 di 8 L'ordinanza di rigetto, richiamando, dunque, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, evidenziava l'assenza di una relazione qualificata tra il ricorrente e lo Stato italiano.
DIRITTO
L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
L'impugnazione proposta non può essere accolta in quanto difetta, quale motivo assorbente, la prova in ordine alla effettiva sussistenza di un contatto qualificato con l'ordinamento nazionale.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione EDU, gli Stati contraenti sono tenuti a garantire i diritti e le libertà ivi previsti alle persone sottoposte alla loro giurisdizione.
L'obbligo di protezione, pertanto, sorge, soltanto, nei confronti di chi si trovi, di fatto o di diritto, entro la sfera di giurisdizione dello Stato medesimo.
Tale nozione, secondo i principi del diritto internazionale e la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si fonda in via generale sul criterio della territorialità, salvo eccezioni riferibili a situazioni di effettivo controllo esercitato sul territorio straniero o sulla persona interessata, in termini di potere o di ingerenza diretta.
Nel caso di specie, non risulta integrato alcuno di tali presupposti, poiché il ricorrente si trova nel territorio del e non è sottoposto né al potere di CP_3
fatto, né all'autorità giuridica dello Stato italiano.
Per l'effetto la semplice presentazione di una domanda di visto presso una sede diplomatica non determina, infatti, l'instaurarsi di un rapporto giuridico qualificato idoneo a radicare la giurisdizione dello Stato ricevente, non implicando l'esercizio di alcun potere autoritativo.
Nel procedimento in esame: -la domanda proviene da un soggetto, cittadino di un paese terzo, il cui contatto con la sfera d'azione dello Stato italiano è
Pag. 4 di 8 ristretto alla presentazione di una domanda di visto che peraltro potrebbe essere rivolta ad una qualsiasi rappresentanza diplomatica nei medesimi termini, -lo Stato richiesto non ha esercitato nei confronti del richiedente alcun potere autoritativo, - il richiedente non si trova in una sfera territoriale o personale soggetta al suo potere di controllo, né vi sono obblighi esterni che impongano all'autorità diplomatica l'assunzione di una specifica posizione di garanzia.
Come chiarito dalla Corte EDU “M.N. e altri c. Belgio”, una diversa interpretazione condurrebbe a un'estensione illimitata delle obbligazioni convenzionali, tale da gravare gli Stati di un dovere generalizzato di accoglienza in favore di chiunque invochi il rischio di una violazione dei propri diritti fondamentali.
In modo coerente, anche le disposizioni del Regolamento (CE) n. 810/2009
(“Codice visti”) e del Regolamento (UE) n. 2016/399 (“Codice frontiere
Schengen”) confermano che la possibilità di autorizzare l'ingresso per motivi umanitari costituisce una mera facoltà dello Stato membro e non un obbligo giuridico. Entrambe le norme, infatti, si limitano a riconoscere la potestà discrezionale dello Stato per consentire l'ingresso di cittadini di paesi terzi in presenza di specifici motivi, senza però imporre un dovere di concessione del visto.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che, per poter configurare un obbligo di protezione o un corrispondente diritto soggettivo in capo al richiedente, sia necessario che tra quest'ultimo e lo Stato esista un “contatto qualificato”, fondato sull'esercizio effettivo di poteri autoritativi o sull'insorgere di specifici obblighi internazionali, in assenza dei quali, non può ritenersi sussistente quel “contatto qualificato” con l'ordinamento italiano,
Pag. 5 di 8 individuato quale presupposto minimo per l'attivazione della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 4455 del 2018).
Non giova, infine, il richiamo all'art. 10, comma 3, della Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero al quale sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese, poiché tale diritto presuppone, in ogni caso, la presenza effettiva dello straniero sul territorio nazionale o quantomeno alla frontiera. Ne consegue che non sussiste alcuna posizione di garanzia in capo all'autorità diplomatica, né un correlativo diritto soggettivo azionabile in capo al ricorrente.
Nel procedimento in esame, l'appellante risulta trovarsi all'estero e non evidenzia alcun elemento idoneo a dimostrare un legame effettivo con l' CP_3
che possa costituire un titolo per radicare la giurisdizione.
D'altra parte, priva di rilievo, per quello che interessa in questa sede, la partecipazione dello Stato italiano, unitamente ad altri, al finanziamento del programma di evacuazione operato dall'UNHCR, agenzia delle Nazioni Unite, dotata di propria personalità giuridica presupposto per l' autonoma stipula di un accordo bilaterale con lo Stato del nel quale gli Stati terzi CP_3
(finanziatori) rimangono necessariamente soggetti terzi privi di responsabilità giuridica.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse, deve ritenersi che la mera presentazione della domanda di visto presso una rappresentanza diplomatica non sia idonea a far sorgere alcun obbligo positivo in capo allo Stato italiano, né a configurare un diritto azionabile in sede giurisdizionale, dunque, la pretesa del ricorrente deve essere dichiarata infondata.
Come segnalato dall'amministrazione appellata, all'udienza del 16.10.2025, occorre delimitare la portata applicativa del principio costituzionale (art.10 c.3) che, se da una parte riconosce il diritto dello straniero a fare ingresso nel
Pag. 6 di 8 territorio statale al fine di chiedere asilo, dall'altra presuppone la conferma della giurisdizione nazionale e la correlata posizione di responsabilità dello
Stato Italiano sulla persona del richiedente asilo (ad esempio perché presente alla frontiera, ovvero in un luogo in cui le autorità dello stato richiesto esercitano un preciso potere autoritativo).
Sul punto, non può sottacersi la normativa unionale rilevante, in particolare l'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice Visti), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che esclude la sussistenza in capo all'Amministrazione di un obbligo giuridico di rilasciare visti individuali, prefigurando una semplice facoltà dello Stato richiesto di autorizzare l'ingresso in deroga per motivi umanitari.
D'altro canto il c.d. Codice Frontiere (Regolamento 2016/399 del Parlamento
Europeo e del Consiglio) prevede all'art. 6 par 5 lettera c) – con terminologia del tutto equivalente a quella dell'art. 25 del Codice Visti - che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di ingresso previste dal precedente par. 1 “possano essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”, facendo esplicito riferimento ad una mera facoltà dello Stato membro, pur in presenza di motivi umanitari.
Nella fattispecie in esame, pur essendo stata dedotta dal ricorrente una situazione di grave vulnerabilità personale e di effettivo pericolo, rilevante ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU, non risulta tuttavia dimostrata, con il grado di certezza richiesto, la ricorrenza degli elementi costitutivi necessari a fondare l'obbligo preteso.
In particolare: non è stata fornita prova della sussistenza di un vincolo qualificato e giuridicamente cogente tale da radicare una giurisdizione extraterritoriale in capo allo Stato italiano;
non è stato dimostrato che l'inerzia
Pag. 7 di 8 o il diniego dell'Amministrazione abbiano concretamente violato obblighi internazionali specifici, determinati e vincolanti nei confronti del singolo;
non
è stato provato il nesso di causalità diretto e immediato tra il mancato rilascio del visto e l'impossibilità di evacuazione, risultando invece determinante, quale causa autonoma e prevalente, l'oggettiva impossibilità di superare il blocco imposto da autorità estere, circostanza estranea alla sfera di controllo dell'Amministrazione italiana.
Pertanto, alla luce delle sintetiche considerazioni espresse, l'appello deve essere rigettato, confermando l'ordinanza impugnata.
Alla soccombenza della parte appellante segue la condanna, in favore dell'amministrazione appellata, alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva,
Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Roma definitivamente pronunciando così provvede:
-Rigetta l'appello
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'amministrazione appellata, che qui si liquidano in complessivi Euro
3.473,00, oltre accessori di legge
Roma, 5 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE dott. Giuseppe MOLFESE dott.ssa Anna Maria PAGLIARI
Pag. 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott. Giuseppe MOLFESE Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 135 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. IU Crescini del Foro di Roma e dall'Avv.
IU VI del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Oslavia n.30 presso lo studio dell'avv. IU Crescini che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
Controparte_1
, in persona del p.t. –
[...] CP_2
, in persona dell'Ambasciatore p.t., Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei
Portoghesi 12, Roma
APPELLATI
nonché con l'intervento del Procuratore Generale Presso la Corte D'Appello di
Roma
[...]
, nato il [...] in [...], con atto notificato il Parte_2
4.1.2024 e depositato in data 9.11.2024 ha citato in giudizio dinanzi a questa
Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 16.5.2024, il in persona Controparte_1
del nonché l' in in persona CP_4 Controparte_3 CP_3
dell'Ambasciatore p.t., chiedendo la riforma dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c,p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della
Persona e Immigrazione in data 5.12.2023.
Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria, in pari data, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, il Tribunale aveva infatti rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante.
Con atto emesso il 18.4.2025 e depositato in data 22.4.2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; con comparsa di costituzione, ritualmente depositata, si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto.
[...]
La Corte ha riservato la decisione all' udienza a trattazione scritta dell'8 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sottoponendo alle stesse la questione preliminare dell'ammissibilità
Pag. 2 di 8 dell'impugnazione proposta. Parte appellante, in data 17.9.2025 ha formulato istanza di trattazione in presenza dell'udienza, poi effettivamente celebrata in data 16.10.2025.
Il sig. ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pt_1
Roma con la quale era stata rigettata la sua richiesta di visto d'ingresso sul territorio italiano per motivi umanitari.
In fatto, l'appellante, cittadino eritreo, rappresentava di essere fuggito dalla dittatura militare del suo Paese a quattordici anni e di aver cercato rifugio in
Etiopia, Sudan, Libia;
dopo mesi di detenzione nel centro di Misurata, veniva in contatto con i funzionari di ed inserito nel programma di CP_5
evacuazione verso il in quest'ultima sede alla sua domanda di CP_3
protezione internazionale, l' aveva espresso parere negativo e CP_5
conformemente aveva deciso la Commissione per l'Asilo dello Stato del
Niger;
Per l'effetto, in data 26.10.2022, inoltrava richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari all' in dalla quale non Controparte_3 CP_3
riceveva risposta.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto al rilascio del visto umanitario e, per l'effetto, invocava a fondamento della propria pretesa i principi riconosciuti e garantiti dell'art. 10 co.3 Cost. e art. 25 del Regolamento
UE 810/2009.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda del sig. , chiarendo Pt_1
l'assenza di giurisdizione italiana sulla posizione del ricorrente, in territorio estero fuori dal controllo territoriale o personale dello Stato italiano.
Sul punto, la pronuncia di primo grado sottolineava la non sussistenza di un obbligo giuridico di concessione del visto umanitario e la non applicabilità diffusa, fuori dai presupposti, del diritto di asilo costituzionalmente garantito.
Pag. 3 di 8 L'ordinanza di rigetto, richiamando, dunque, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, evidenziava l'assenza di una relazione qualificata tra il ricorrente e lo Stato italiano.
DIRITTO
L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
L'impugnazione proposta non può essere accolta in quanto difetta, quale motivo assorbente, la prova in ordine alla effettiva sussistenza di un contatto qualificato con l'ordinamento nazionale.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione EDU, gli Stati contraenti sono tenuti a garantire i diritti e le libertà ivi previsti alle persone sottoposte alla loro giurisdizione.
L'obbligo di protezione, pertanto, sorge, soltanto, nei confronti di chi si trovi, di fatto o di diritto, entro la sfera di giurisdizione dello Stato medesimo.
Tale nozione, secondo i principi del diritto internazionale e la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si fonda in via generale sul criterio della territorialità, salvo eccezioni riferibili a situazioni di effettivo controllo esercitato sul territorio straniero o sulla persona interessata, in termini di potere o di ingerenza diretta.
Nel caso di specie, non risulta integrato alcuno di tali presupposti, poiché il ricorrente si trova nel territorio del e non è sottoposto né al potere di CP_3
fatto, né all'autorità giuridica dello Stato italiano.
Per l'effetto la semplice presentazione di una domanda di visto presso una sede diplomatica non determina, infatti, l'instaurarsi di un rapporto giuridico qualificato idoneo a radicare la giurisdizione dello Stato ricevente, non implicando l'esercizio di alcun potere autoritativo.
Nel procedimento in esame: -la domanda proviene da un soggetto, cittadino di un paese terzo, il cui contatto con la sfera d'azione dello Stato italiano è
Pag. 4 di 8 ristretto alla presentazione di una domanda di visto che peraltro potrebbe essere rivolta ad una qualsiasi rappresentanza diplomatica nei medesimi termini, -lo Stato richiesto non ha esercitato nei confronti del richiedente alcun potere autoritativo, - il richiedente non si trova in una sfera territoriale o personale soggetta al suo potere di controllo, né vi sono obblighi esterni che impongano all'autorità diplomatica l'assunzione di una specifica posizione di garanzia.
Come chiarito dalla Corte EDU “M.N. e altri c. Belgio”, una diversa interpretazione condurrebbe a un'estensione illimitata delle obbligazioni convenzionali, tale da gravare gli Stati di un dovere generalizzato di accoglienza in favore di chiunque invochi il rischio di una violazione dei propri diritti fondamentali.
In modo coerente, anche le disposizioni del Regolamento (CE) n. 810/2009
(“Codice visti”) e del Regolamento (UE) n. 2016/399 (“Codice frontiere
Schengen”) confermano che la possibilità di autorizzare l'ingresso per motivi umanitari costituisce una mera facoltà dello Stato membro e non un obbligo giuridico. Entrambe le norme, infatti, si limitano a riconoscere la potestà discrezionale dello Stato per consentire l'ingresso di cittadini di paesi terzi in presenza di specifici motivi, senza però imporre un dovere di concessione del visto.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che, per poter configurare un obbligo di protezione o un corrispondente diritto soggettivo in capo al richiedente, sia necessario che tra quest'ultimo e lo Stato esista un “contatto qualificato”, fondato sull'esercizio effettivo di poteri autoritativi o sull'insorgere di specifici obblighi internazionali, in assenza dei quali, non può ritenersi sussistente quel “contatto qualificato” con l'ordinamento italiano,
Pag. 5 di 8 individuato quale presupposto minimo per l'attivazione della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 4455 del 2018).
Non giova, infine, il richiamo all'art. 10, comma 3, della Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero al quale sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese, poiché tale diritto presuppone, in ogni caso, la presenza effettiva dello straniero sul territorio nazionale o quantomeno alla frontiera. Ne consegue che non sussiste alcuna posizione di garanzia in capo all'autorità diplomatica, né un correlativo diritto soggettivo azionabile in capo al ricorrente.
Nel procedimento in esame, l'appellante risulta trovarsi all'estero e non evidenzia alcun elemento idoneo a dimostrare un legame effettivo con l' CP_3
che possa costituire un titolo per radicare la giurisdizione.
D'altra parte, priva di rilievo, per quello che interessa in questa sede, la partecipazione dello Stato italiano, unitamente ad altri, al finanziamento del programma di evacuazione operato dall'UNHCR, agenzia delle Nazioni Unite, dotata di propria personalità giuridica presupposto per l' autonoma stipula di un accordo bilaterale con lo Stato del nel quale gli Stati terzi CP_3
(finanziatori) rimangono necessariamente soggetti terzi privi di responsabilità giuridica.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse, deve ritenersi che la mera presentazione della domanda di visto presso una rappresentanza diplomatica non sia idonea a far sorgere alcun obbligo positivo in capo allo Stato italiano, né a configurare un diritto azionabile in sede giurisdizionale, dunque, la pretesa del ricorrente deve essere dichiarata infondata.
Come segnalato dall'amministrazione appellata, all'udienza del 16.10.2025, occorre delimitare la portata applicativa del principio costituzionale (art.10 c.3) che, se da una parte riconosce il diritto dello straniero a fare ingresso nel
Pag. 6 di 8 territorio statale al fine di chiedere asilo, dall'altra presuppone la conferma della giurisdizione nazionale e la correlata posizione di responsabilità dello
Stato Italiano sulla persona del richiedente asilo (ad esempio perché presente alla frontiera, ovvero in un luogo in cui le autorità dello stato richiesto esercitano un preciso potere autoritativo).
Sul punto, non può sottacersi la normativa unionale rilevante, in particolare l'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice Visti), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che esclude la sussistenza in capo all'Amministrazione di un obbligo giuridico di rilasciare visti individuali, prefigurando una semplice facoltà dello Stato richiesto di autorizzare l'ingresso in deroga per motivi umanitari.
D'altro canto il c.d. Codice Frontiere (Regolamento 2016/399 del Parlamento
Europeo e del Consiglio) prevede all'art. 6 par 5 lettera c) – con terminologia del tutto equivalente a quella dell'art. 25 del Codice Visti - che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di ingresso previste dal precedente par. 1 “possano essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”, facendo esplicito riferimento ad una mera facoltà dello Stato membro, pur in presenza di motivi umanitari.
Nella fattispecie in esame, pur essendo stata dedotta dal ricorrente una situazione di grave vulnerabilità personale e di effettivo pericolo, rilevante ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU, non risulta tuttavia dimostrata, con il grado di certezza richiesto, la ricorrenza degli elementi costitutivi necessari a fondare l'obbligo preteso.
In particolare: non è stata fornita prova della sussistenza di un vincolo qualificato e giuridicamente cogente tale da radicare una giurisdizione extraterritoriale in capo allo Stato italiano;
non è stato dimostrato che l'inerzia
Pag. 7 di 8 o il diniego dell'Amministrazione abbiano concretamente violato obblighi internazionali specifici, determinati e vincolanti nei confronti del singolo;
non
è stato provato il nesso di causalità diretto e immediato tra il mancato rilascio del visto e l'impossibilità di evacuazione, risultando invece determinante, quale causa autonoma e prevalente, l'oggettiva impossibilità di superare il blocco imposto da autorità estere, circostanza estranea alla sfera di controllo dell'Amministrazione italiana.
Pertanto, alla luce delle sintetiche considerazioni espresse, l'appello deve essere rigettato, confermando l'ordinanza impugnata.
Alla soccombenza della parte appellante segue la condanna, in favore dell'amministrazione appellata, alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva,
Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Roma definitivamente pronunciando così provvede:
-Rigetta l'appello
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'amministrazione appellata, che qui si liquidano in complessivi Euro
3.473,00, oltre accessori di legge
Roma, 5 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE dott. Giuseppe MOLFESE dott.ssa Anna Maria PAGLIARI
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