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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2644/2020 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Maria Gullotti, C.F._1
giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Brolo, Via Garibaldi n. 10;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2020, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di
[...] CP_1
aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta Mazzurco
Masi Sebastiano nell'anno 2017 per 102 giornate lavorative. Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 14.01.2020.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria dell'08.11.2021, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2017 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro Mazzurco Masi Sebastiano. Eccepiva, quindi, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in entrambi i ricorsi, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta Mazzurco
Masi Sebastiano.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso, per cui va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata ex art. 22 D.L. 7/70 conv. in L. 83/70.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
2 Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi
Sebastiano nell'anno 2017.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Infatti, il teste, IG.ra riferiva testualmente che “È vero Tes_1 che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2017 per 102 giornate alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, e ciò posso dire perché ho lavorato insieme a lei e nello stesso gruppo, per 102 giorni. Ci occupavamo di terreni ed avevano gli animali ovvero le mucche, sistemavamo la legna. Orario di lavoro dalle 7,30 alle tredici con un'ora di pausa alle 16,00. Terreni siti in Santa
Domenica da Vittoria. Ci dava le direttive il datore di lavoro Masi Sebastiano
Mazzurco. Paga 50,00 euro al giorno. Non ho visto la ricorrente che veniva pagata” (cfr. verbale di udienza del 13.10.2023).
Il teste IG. , il quale asseriva testualmente che “… La Testimone_2
ricorrente ha lavorato per 102 giorni da agosto a dicembre presso la ditta
Mazzurco Masi Sebastiano nell'anno 2017 e ciò posso dire di avere lavorato
3 presso la stessa ditta nello stesso periodo. Pulivamo il terreno e raccoglievamo le nocciole nei terreni siti in Tortorici. Ci dirigeva il titolare o un suo delegato.
Orario di lavoro dalle sette del mattino circa alle sedici circa con pausa pranzo di un'ora dalle tredici alle quattordici circa. Ci dava 50.00 euro al giorno, a fine mese ci portava i soldi sul posto di lavoro, ci dava la busta paga e ci pagava in contanti” (cfr. verbale di udienza del 25.09.2024).
L'altro teste sentito, IG.ra non riferiva nulla in merito ai Testimone_3 fatti di causa;
infatti, dalla sua deposizione si legge testualmente che “Non so se la ricorrente è mia testimone. Non ricordo nulla di quel periodo, mi ricordo che vi era la ricorrente al lavoro, ma di altro non ricordo nulla” (cfr. verbale di udienza del 25.09.2024).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la
4 regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Nel caso di specie, emerge una forte incongruenza in merito al luogo di lavoro. Infatti, dall'analisi del verbale ispettivo depositato dall' è emerso che CP_1
– dai contratti prodotti agli stessi ispettori – i terreni a disposizione dell'azienda fossero siti a Montalbano Elicona e a Naso.
Non solo, quindi, le dichiarazioni dei testi contraddicono un dato testuale e documentale, ma sono in contraddizione tra loro.
Ciò dunque anche se l'efficacia probatoria che l'ordinamento attribuisce alle dichiarazioni del datore di lavoro è limitata solo alla circostanza che dette frasi siano state pronunciate nei confronti degli ispettori, non anche che il contenuto di dette dichiarazioni sia vero fino a querela di falso.
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Totalmente generica, difatti, risulta anche la domanda relative alle prestazioni previdenziali conseguenti: la mancata individuazione della specifica prestazione, infatti, impedisce la valutazione in merito alla sussistenza dei singoli requisiti previsti.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti, parte ricorrente, seppur soccombente, va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...] contro l' con ricorso depositato il 07.08.2020, Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025.
5 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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