Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6256/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Lorenzo AUDISIO, nella causa iscritta al n. 6256/2024 RGL, promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, viale Regina Margherita, n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco VILLANI che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
(P.IVA: ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio
Veronesi, Paolo Berti, Paolo Bagnasco e Fabio Muccilli ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Matteotti n. 42 bis e contro c.f. , nella persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia ZECCHINI per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito notaio dott. ed CP_2 elettivamente domiciliato in Torino via Arcivescovado, n. 9 presso l'Ufficio
Distrettuale della Sede Provinciale dell' CP_3
PARTI CONVENUTE
Oggetto: Differenze retributive e contributive
A scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ha emesso la seguente
ORDINANZA
- artt. 38, 428 c.p.c. -
1.L'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata dalla
1
difesa della società convenuta cui la difesa del Parte_2 ricorrente ha aderito all'odierna udienza, mentre nulla ha osservato al riguardo l' (il cui difensore non è comparso), è fondata. CP_1
2. E' noto in proposito come, secondo la giurisprudenza del tutto prevalente, l'art. 413 c.p.c. individui tre fori concorrenti ed alternativi:
a) quello del luogo in cui è sorto il rapporto;
b) quello della sede dell'azienda;
c) quello del luogo della dipendenza aziendale cui è addetto il lavoratore.
3. Tale forma di competenza è inderogabile e l'incompetenza è pertanto rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza ai sensi degli artt. 413 e 428
c.p.c.
4. Nella specie, è pacifico e documentale che la sede legale della
[...] sia in San AU T.se (cfr. doc. 1 del ricorrente). Parte_2
5. Parte ricorrente non ha dedotto o allegato che il rapporto di lavoro sia sorto in luogo diverso da quello della sede dell'azienda, né di essere addetto ad una diversa dipendenza aziendale.
6. Conseguentemente, poiché il comune di San AU T.se (TO) rientra nel circondario del Tribunale di Ivrea, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di
Ivrea in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di cui all'art. 428 secondo comma c.p.c.
7. Ritiene, infine, questo Giudice di dover provvedere alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, non apparendo rilevante, nella specie, la giurisprudenza citata dalla difesa del ricorrente, che non riguarda ipotesi di competenza inderogabile come quella del Giudice del lavoro e considerato che, in ogni caso, non vi è stata espressa adesione di tutte le parti all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta, posto che l' non si è espresso sul punto. CP_1
8. Peraltro, l'adesione di parte ricorrente alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale e la sostanziale non opposizione dell' CP_3 convenuto, unitamente al fatto che, in ogni caso, la vertenza viene definita con una pronuncia in rito, senza valutare la fondatezza del merito delle
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pretese avanzate, sono circostanze che, complessivamente valutate, giustificano l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, provvedendo nel contraddittorio fra tutte le parti:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice del lavoro, e, visto l'art. 428 c.p.c.
2. Fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinnanzi al giudice competente.
3. Dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
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