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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 715/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.n.715/2019vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Carmelita Parte_1 C.F._1
Alvaro (C.F. )-pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Smiriglia Fava (C.F. P.IVA_2
e Alessandra Arconti ( ) – p.e.c.: C.F._3 C.F._4
Email_2 Email_3
Appellato
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale- Risarcimento danni-appello alla Sentenza n.
130/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.02.2019, proc N.R.G. 1305/2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 13.07.2017 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_2
Palmi il in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo Controparte_1 che:
- il 31.10.2015, alle ore 22:00,partecipava alle ricerche condotte dalle Forze dell'Ordine del proprio cugino travolto con la propria autovettura da un torrente nel Comune di Persona_1
poi trovato morto il giorno successivo;
CP_1
- durante le ricerche cadeva in un burrone a causa delle avverse condizioni dei luoghi, dell'omessa custodia degli stessi e della cattiva manutenzione della “stradina”attraversata;
- riportava lesioni personali, nella specie<frattura delle ossa nasali, punti di sutura all'altezza del sopracciglio sinistro, frattura di un dente frontale con relativo sdoppiamento del dente inferiore, contusioni, abrasioni ed ematomi vari>>;
- veniva sottoposto ad intervento per la<revisione di settoplastica e decongestione dei turbinati nasali>>e non era ancora clinicamente guarito all'epoca della domanda giudiziale;
- il proprietario della strada in cui si era verificato il sinistro, era Controparte_1 responsabile dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore sia ex art. 2051 c.c., per non aver garantito il buono stato di manutenzione, sia ex art. 2043 c.c. perla mancata segnaletica del pericolo occulto e per questo ne chiedeva il risarcimento per € 19.011,28.
Con comparsa di risposta del 13.11.2017 il si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda contestandola in diritto e in fatto, adducendo l'imprudenza e/o negligenza dell'attore che aveva concorso alla causazione dell'evento tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo: vi era una unità di crisi costituita presso la sede mpegnata nelle ricerche CP_2 del disperso e l'attore, nonostante le avverse condizioni meteorologiche ed il Persona_1 verosimile coinvolgimento psicologico, decideva autonomamente di partecipare alle ricerche che si svolgevano in luoghi non destinati al normale transito dei cittadini. Inoltre, eccepiva la genericità della domanda, non essendo specificato il luogo preciso in cui si sarebbe verificato il sinistro,
l'assenza di prova dei fatti dedotti da parte attrice e contestava il quantum risarcitorio per aver computato il danno morale quale autonoma categoria di danno, anziché quale specie del danno biologico. Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal Per_1
Istruita documentalmente la causa e respinte le richieste istruttorie di parte attrice in ragione della genericità della circostanza riferita alla dinamica dell'incidente, il Tribunale di Palmi, con sentenza
n.130/2019, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese di Parte_2 lite.
2 Il giudice di prima istanza riteneva non dimostrata l'esistenza ontologica dell'evento dannoso dedotto,in mancanza di allegazioni sulle circostanze di luogo, di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, avendo l'attore anche omesso di svolgere precisazioni, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. a fronte della specifica contestazione del nella CP_1 comparsa di costituzione, di genericità della domanda.
A detta sentenza proponeva appello con citazione iscritta a ruolo il Parte_2
12.9.2019 per i seguenti motivi:
1. travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle prove (art. 2697 c.c.); violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione dell'art. 244 c.p.c.; ingiusta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);
2. erronea statuizione sulle spese legali;
alla luce dei quali,reiterando le questioni già proposte in primo grado, concludeva chiedendo, in via preliminare, l'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado e l'esperimento di CTU medico legale ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno . Chiedeva altresì ammettersi al giudizio un documento nuovo, vale a dire la CTU sui luoghi e la dinamica del sinistro in cui aveva perso la vita il cugino dell'appellante, espletata nell'ambito del relativo procedimento penale e dall'appellante ritenuta idonea a fornire elementi di prova nel giudizio da egli promosso. Nel merito, chiedeva la declaratoria di responsabilità dell'Ente appellato per il sinistro dedotto in causa ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dall'appellante, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta in appello del 02.12.2019 si costituiva il CP_1
,chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 139/2019, con vittoria
[...] di spese per entrambi i gradi di giudizio, con difese analoghe a quelle spiegate in prime cure, altresì opponendosi alla richiesta di introduzione nel grado d'appello della CTU sui luoghi formatasi in altro giudizio e qualificata come documento nuovo, nonché alle altre istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.12.2020 le richieste istruttorie di parte appellante - prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio- venivano respinte poiché non specificamente riproposte in prime cure in sede di precisazione delle conclusioni, così da doversi considerare rinunciate, oltreché, quanto meno con riferimento alla CTU medico legale, inconferenti ai fini della decisione;
veniva invece acquisito agli atti il documento “nuovo” prodotto da parte appellante, ferma restandone ogni successiva valutazione nel merito.
3 Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 31.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame poggia prevalentemente sulla pretesa, asserita erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure che <superficialmente>> non avrebbe ritenuto dimostrato l'evento dannoso, seppur notorio e non contestato, nonché sulla mancata ammissione di un mezzo istruttorio attraverso il quale l'attore intendeva dimostrare <la riconducibilità del sinistro all'omessa custodia di un bene pubblico ed alla mancata segnalazione di un pericolo>>
Gli assunti non sono condivisibili, pertanto l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Invero, correttamente il giudice di prime cure respingeva la prova per testi <in ragione della genericità della circostanza riferita alla dinamica dell'incidente>>: infatti in nessuno dei tre capitoli di prova formulati vi sono elementi idonei all'identificazione del luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro.
L'attore-odierno appellante- si è limitato ad evocare genericamente un burrone e una stradina, correlandoli soltanto in riferimento al sinistro occorso al proprio cugino, alle Persona_1 ricerche del quale, pur in assenza di autorizzazione delle autorità preposte, avrebbe partecipato l'appellante.
Una totale carenza di identificazione dei luoghi e delle modalità di accadimento del sinistro che appare insuperabile, e che rende assolutamente impossibile ogni valutazione della domanda che pretenda di ricondurre allo stato dei luoghi la responsabilità del proprietario di essi (a titolo di custodia o di responsabilità extracontrattuale generica ex art 2043cc).
Stante l'argomentazione del Tribunale, che ha affermato la genericità della domanda e la carenza della esatta identificazione del luogo in cui l'attore sarebbe caduto, e la totale mancanza di una documentazione almeno fotografica dello stesso, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare
l'erroneità degli assunti e l'esistenza in atti di idonei elementi, volti a consentire il contraddittorio e le difese, per verificare la relazione del con la località, per comprendere se si trattasse di CP_1 luoghi destinati al pubblico transito, e per consentire ogni verifica e valutazione demandata all'organo giudicante.
Ma nessun argomento dell'appellante riesce a superare la carenza di allegazioni e prove che ha determinato il rigetto della domanda in primo grado,
Assolutamente infondate risultano anche le doglianze sulla mancata ammissione della prova .
4 Innanzitutto con ordinanza di questa Corte del 15.12.2020 il è stato dichiarato decaduto Per_1 dalla reiterazione in appello delle istanze istruttorie per rinuncia implicita, avendo rassegnato la precisazione delle conclusioni in prime cure, all'udienza del 6.02.2019,con la formula di stile del mero rinvio agli atti difensivi e verbali di causa, senza esplicita riproposizione, affidata per l'ultima volta all'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, depositata il 21.05.2018.(da ultimo sulla questione Cass Ord n. 10767 del 2022)
In ogni caso la genericità dei capitoli di prova formulati in primo grado (e riportati in sentenza, oltre che riproposti nell'atto di appello) , totalmente carenti degli indispensabili riferimenti, li rendeva anche sotto questo profilo inammissibili e tali correttamente dichiarati dal Tribunale
Lapidaria, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità: <La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire algiudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa>> - Cass. n. 1808/2015; in senso conforme, ex multis, ordinanza n. 20997 del 12/10/2011.
Né assume alcun rilievo la pretesa qualificazione dell'evento dedotto quale fatto pacifico, sotto la duplice veste di fatto non contestato e/o di fatto notorio.
Quanto al principio di non contestazione, non si può sostenere che l'Ente convenuto abbia implicitamente ammesso il verificarsi del fatto storico dedotto dal in quanto se è certo Per_1 che l'attore si sia ferito nella data indicata, e tanto risulta perché è stato soccorso dal servizio di emergenza sanitario, non è stato dedotto né chiesto di dimostrare esattamente dove e perchè si sia verificato l'evento, circostanze indispensabili per valutare la responsabilità dell'ente territoriale,
e per accertare o escludere che il fatto si sia verificato per l'imprudenza o un comportamento rischioso dell'attore, che ove si sia posto volontariamente in situazione di pericolo (ad esempio inoltrandosi in luoghi scoscesi, su terreni sdrucciolevoli o comunque non destinati al pubblico transito, in condizioni di illuminazione e/o climatiche avverse, senza idonea attrezzatura di protezione e senza ausili adeguati, ecc), delle cui conseguenze dannose potrebbe essere stato l'unica causa.
Nessuna non contestazione può attribuirsi alla difesa dell'ente, che da subito ha eccepito la impossibilità di comprendere dove e come si sarebbe verificato il fatto, e ha contestato ogni responsabilità. Peraltro la genericità della allegazione non consente a controparte la contestazione specifica degli elementi costitutivi del diritto: solo a fronte di una allegazione puntuale può valorizzarsi la non contestazione agli effetti dell'art 115 cpc
Infatti l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con
l'allegazione degli stessi, e l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura
5 dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni;
ne consegue che “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte-“ Cass.
Ord. n. 10629 del 19.04.2024.
Per di più l'ente territoriale ha comunque contestato ogni responsabilità, anzi eccependo il caso fortuito dato sia dall'imprudenza del danneggiato (che senza esserne autorizzato avrebbe preso parte
a ricerche condotte in strade non destinate al normale transito degli utenti) oltretutto rilevando che<la domanda è del tutto generica, non viene neppure specificato il luogo preciso in cui si sarebbe verificato il sinistro>>.
La contestazione è stata immediatamente formulata dal con la prima difesa di primo grado, CP_1 ciò nonostante l'attore ha omesso di precisare la propria domanda, non fornendo elementi per specificare luoghi e modalità dell'occorso, come pure avrebbe potuto fare in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. primo termine, incorrendo nelle relative preclusioni processuali.
Insussistente è anche l'argomentazione della pretesa qualità di fatto notorio (pag. 11 dell'atto di citazione in appello), che non si attaglia affatto alla fattispecie.
Ove pure fosse stato reso noto dalle cronache l'evento mortale occorso al cugino del Per_1
, ciò non avrebbe alcun riflesso sulla prova dei fatti di causa (e soprattutto sul luogo e sulle Per_1 cause e circostanze delle lesioni occorse all'attore).
In definitiva, come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Palmi, non sono provati i fatti costituiti del diritto al risarcimento del danno occorso al non bastando la Parte_2 dimostrazione di avere subito lesioni, ma dovendo provare le circostanze e le cause del danno che permettano di ravvisare la responsabilità della controparte (colposa - artt 2043 - o oggettiva 2051 cc)
Inconferente è la produzione nel presente grado di appello della perizia descrittiva dei luoghi e della dinamica del sinistro mortale che ha coinvolto il cugino dell'appellante, ed Persona_1 espletata nel procedimento penale a tale fatto riferito, R.G.R.N. n. 3281/2015.
Intanto la produzione di documenti nuovi in appello è preclusa dal dettato dell'art 345 cpc.
Ma anche la sopravvenienza di documentazione venuta ad esistenza di recente (due sentenze del
Tribunale di Palmi del 2023 che hanno riconosciuto risarcimento dei danni ai prossimi congiunti del defunto non fornisce alcun supporto alla tesi dell'attore, infortunatosi in Persona_1
6 circostanze collegate temporalmente ma in luogo non esattamente determinato e con dinamica sconosciuta, mai neppure illustrata
La totale infondatezza della originaria domanda, che in questa sede si conferma, priva di sostegno anche il motivo d'appello sulla regolazione delle spese di lite di primo grado: la decisione è rispondente ai principi della soccombenza, correttamente le spese sono state commisurate al valore della domanda – quale dichiarato dallo stesso - e per di più liquidate nei parametri minimi Per_1 di fascia del DM 37/2018.
L'infondatezza dell'appello, che ha riproposto le medesime inconsistenti ed inadeguate difese del primo grado, inidonee a contrastare le eccezioni di controparte e le argomentazioni del Tribunale, comporta la condanna dell'appellante anche alle spese del presente grado, che parimenti si liquidano nei minimi tabellari dei DM 55/2014- e DM 147/2022 - per la assenza di complessità del giudizio , sulla scorta del valore dichiarato dall'appellante (pari all'importo di cui alla richiesta risarcitoria, euro 19.011,28 ), quindi nella fascia compresa tra € 5.201 ed € 26.000- – nella misura di euro
2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; fase decisionale, valore minimo: € 956,00).
Somme da maggiorarsi di spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve darsi atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 130/2019 del Tribunale di Palmi e pubblicata il 06.02.2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata decisione;
2. per l'effetto condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Parte_2
che liquida in euro 2.906,00 oltre forfetarie, IVA e CPA da calcolare Controparte_1 come per legge se dovute.
3. Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, si da atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 18 marzo 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
7
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.n.715/2019vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Carmelita Parte_1 C.F._1
Alvaro (C.F. )-pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Smiriglia Fava (C.F. P.IVA_2
e Alessandra Arconti ( ) – p.e.c.: C.F._3 C.F._4
Email_2 Email_3
Appellato
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale- Risarcimento danni-appello alla Sentenza n.
130/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.02.2019, proc N.R.G. 1305/2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 13.07.2017 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_2
Palmi il in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo Controparte_1 che:
- il 31.10.2015, alle ore 22:00,partecipava alle ricerche condotte dalle Forze dell'Ordine del proprio cugino travolto con la propria autovettura da un torrente nel Comune di Persona_1
poi trovato morto il giorno successivo;
CP_1
- durante le ricerche cadeva in un burrone a causa delle avverse condizioni dei luoghi, dell'omessa custodia degli stessi e della cattiva manutenzione della “stradina”attraversata;
- riportava lesioni personali, nella specie<frattura delle ossa nasali, punti di sutura all'altezza del sopracciglio sinistro, frattura di un dente frontale con relativo sdoppiamento del dente inferiore, contusioni, abrasioni ed ematomi vari>>;
- veniva sottoposto ad intervento per la<revisione di settoplastica e decongestione dei turbinati nasali>>e non era ancora clinicamente guarito all'epoca della domanda giudiziale;
- il proprietario della strada in cui si era verificato il sinistro, era Controparte_1 responsabile dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore sia ex art. 2051 c.c., per non aver garantito il buono stato di manutenzione, sia ex art. 2043 c.c. perla mancata segnaletica del pericolo occulto e per questo ne chiedeva il risarcimento per € 19.011,28.
Con comparsa di risposta del 13.11.2017 il si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda contestandola in diritto e in fatto, adducendo l'imprudenza e/o negligenza dell'attore che aveva concorso alla causazione dell'evento tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo: vi era una unità di crisi costituita presso la sede mpegnata nelle ricerche CP_2 del disperso e l'attore, nonostante le avverse condizioni meteorologiche ed il Persona_1 verosimile coinvolgimento psicologico, decideva autonomamente di partecipare alle ricerche che si svolgevano in luoghi non destinati al normale transito dei cittadini. Inoltre, eccepiva la genericità della domanda, non essendo specificato il luogo preciso in cui si sarebbe verificato il sinistro,
l'assenza di prova dei fatti dedotti da parte attrice e contestava il quantum risarcitorio per aver computato il danno morale quale autonoma categoria di danno, anziché quale specie del danno biologico. Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal Per_1
Istruita documentalmente la causa e respinte le richieste istruttorie di parte attrice in ragione della genericità della circostanza riferita alla dinamica dell'incidente, il Tribunale di Palmi, con sentenza
n.130/2019, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese di Parte_2 lite.
2 Il giudice di prima istanza riteneva non dimostrata l'esistenza ontologica dell'evento dannoso dedotto,in mancanza di allegazioni sulle circostanze di luogo, di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, avendo l'attore anche omesso di svolgere precisazioni, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. a fronte della specifica contestazione del nella CP_1 comparsa di costituzione, di genericità della domanda.
A detta sentenza proponeva appello con citazione iscritta a ruolo il Parte_2
12.9.2019 per i seguenti motivi:
1. travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle prove (art. 2697 c.c.); violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione dell'art. 244 c.p.c.; ingiusta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);
2. erronea statuizione sulle spese legali;
alla luce dei quali,reiterando le questioni già proposte in primo grado, concludeva chiedendo, in via preliminare, l'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado e l'esperimento di CTU medico legale ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno . Chiedeva altresì ammettersi al giudizio un documento nuovo, vale a dire la CTU sui luoghi e la dinamica del sinistro in cui aveva perso la vita il cugino dell'appellante, espletata nell'ambito del relativo procedimento penale e dall'appellante ritenuta idonea a fornire elementi di prova nel giudizio da egli promosso. Nel merito, chiedeva la declaratoria di responsabilità dell'Ente appellato per il sinistro dedotto in causa ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dall'appellante, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta in appello del 02.12.2019 si costituiva il CP_1
,chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 139/2019, con vittoria
[...] di spese per entrambi i gradi di giudizio, con difese analoghe a quelle spiegate in prime cure, altresì opponendosi alla richiesta di introduzione nel grado d'appello della CTU sui luoghi formatasi in altro giudizio e qualificata come documento nuovo, nonché alle altre istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.12.2020 le richieste istruttorie di parte appellante - prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio- venivano respinte poiché non specificamente riproposte in prime cure in sede di precisazione delle conclusioni, così da doversi considerare rinunciate, oltreché, quanto meno con riferimento alla CTU medico legale, inconferenti ai fini della decisione;
veniva invece acquisito agli atti il documento “nuovo” prodotto da parte appellante, ferma restandone ogni successiva valutazione nel merito.
3 Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 31.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui entrambe le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame poggia prevalentemente sulla pretesa, asserita erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure che <superficialmente>> non avrebbe ritenuto dimostrato l'evento dannoso, seppur notorio e non contestato, nonché sulla mancata ammissione di un mezzo istruttorio attraverso il quale l'attore intendeva dimostrare <la riconducibilità del sinistro all'omessa custodia di un bene pubblico ed alla mancata segnalazione di un pericolo>>
Gli assunti non sono condivisibili, pertanto l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Invero, correttamente il giudice di prime cure respingeva la prova per testi <in ragione della genericità della circostanza riferita alla dinamica dell'incidente>>: infatti in nessuno dei tre capitoli di prova formulati vi sono elementi idonei all'identificazione del luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro.
L'attore-odierno appellante- si è limitato ad evocare genericamente un burrone e una stradina, correlandoli soltanto in riferimento al sinistro occorso al proprio cugino, alle Persona_1 ricerche del quale, pur in assenza di autorizzazione delle autorità preposte, avrebbe partecipato l'appellante.
Una totale carenza di identificazione dei luoghi e delle modalità di accadimento del sinistro che appare insuperabile, e che rende assolutamente impossibile ogni valutazione della domanda che pretenda di ricondurre allo stato dei luoghi la responsabilità del proprietario di essi (a titolo di custodia o di responsabilità extracontrattuale generica ex art 2043cc).
Stante l'argomentazione del Tribunale, che ha affermato la genericità della domanda e la carenza della esatta identificazione del luogo in cui l'attore sarebbe caduto, e la totale mancanza di una documentazione almeno fotografica dello stesso, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare
l'erroneità degli assunti e l'esistenza in atti di idonei elementi, volti a consentire il contraddittorio e le difese, per verificare la relazione del con la località, per comprendere se si trattasse di CP_1 luoghi destinati al pubblico transito, e per consentire ogni verifica e valutazione demandata all'organo giudicante.
Ma nessun argomento dell'appellante riesce a superare la carenza di allegazioni e prove che ha determinato il rigetto della domanda in primo grado,
Assolutamente infondate risultano anche le doglianze sulla mancata ammissione della prova .
4 Innanzitutto con ordinanza di questa Corte del 15.12.2020 il è stato dichiarato decaduto Per_1 dalla reiterazione in appello delle istanze istruttorie per rinuncia implicita, avendo rassegnato la precisazione delle conclusioni in prime cure, all'udienza del 6.02.2019,con la formula di stile del mero rinvio agli atti difensivi e verbali di causa, senza esplicita riproposizione, affidata per l'ultima volta all'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, depositata il 21.05.2018.(da ultimo sulla questione Cass Ord n. 10767 del 2022)
In ogni caso la genericità dei capitoli di prova formulati in primo grado (e riportati in sentenza, oltre che riproposti nell'atto di appello) , totalmente carenti degli indispensabili riferimenti, li rendeva anche sotto questo profilo inammissibili e tali correttamente dichiarati dal Tribunale
Lapidaria, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità: <La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire algiudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa>> - Cass. n. 1808/2015; in senso conforme, ex multis, ordinanza n. 20997 del 12/10/2011.
Né assume alcun rilievo la pretesa qualificazione dell'evento dedotto quale fatto pacifico, sotto la duplice veste di fatto non contestato e/o di fatto notorio.
Quanto al principio di non contestazione, non si può sostenere che l'Ente convenuto abbia implicitamente ammesso il verificarsi del fatto storico dedotto dal in quanto se è certo Per_1 che l'attore si sia ferito nella data indicata, e tanto risulta perché è stato soccorso dal servizio di emergenza sanitario, non è stato dedotto né chiesto di dimostrare esattamente dove e perchè si sia verificato l'evento, circostanze indispensabili per valutare la responsabilità dell'ente territoriale,
e per accertare o escludere che il fatto si sia verificato per l'imprudenza o un comportamento rischioso dell'attore, che ove si sia posto volontariamente in situazione di pericolo (ad esempio inoltrandosi in luoghi scoscesi, su terreni sdrucciolevoli o comunque non destinati al pubblico transito, in condizioni di illuminazione e/o climatiche avverse, senza idonea attrezzatura di protezione e senza ausili adeguati, ecc), delle cui conseguenze dannose potrebbe essere stato l'unica causa.
Nessuna non contestazione può attribuirsi alla difesa dell'ente, che da subito ha eccepito la impossibilità di comprendere dove e come si sarebbe verificato il fatto, e ha contestato ogni responsabilità. Peraltro la genericità della allegazione non consente a controparte la contestazione specifica degli elementi costitutivi del diritto: solo a fronte di una allegazione puntuale può valorizzarsi la non contestazione agli effetti dell'art 115 cpc
Infatti l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con
l'allegazione degli stessi, e l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura
5 dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni;
ne consegue che “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte-“ Cass.
Ord. n. 10629 del 19.04.2024.
Per di più l'ente territoriale ha comunque contestato ogni responsabilità, anzi eccependo il caso fortuito dato sia dall'imprudenza del danneggiato (che senza esserne autorizzato avrebbe preso parte
a ricerche condotte in strade non destinate al normale transito degli utenti) oltretutto rilevando che<la domanda è del tutto generica, non viene neppure specificato il luogo preciso in cui si sarebbe verificato il sinistro>>.
La contestazione è stata immediatamente formulata dal con la prima difesa di primo grado, CP_1 ciò nonostante l'attore ha omesso di precisare la propria domanda, non fornendo elementi per specificare luoghi e modalità dell'occorso, come pure avrebbe potuto fare in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. primo termine, incorrendo nelle relative preclusioni processuali.
Insussistente è anche l'argomentazione della pretesa qualità di fatto notorio (pag. 11 dell'atto di citazione in appello), che non si attaglia affatto alla fattispecie.
Ove pure fosse stato reso noto dalle cronache l'evento mortale occorso al cugino del Per_1
, ciò non avrebbe alcun riflesso sulla prova dei fatti di causa (e soprattutto sul luogo e sulle Per_1 cause e circostanze delle lesioni occorse all'attore).
In definitiva, come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Palmi, non sono provati i fatti costituiti del diritto al risarcimento del danno occorso al non bastando la Parte_2 dimostrazione di avere subito lesioni, ma dovendo provare le circostanze e le cause del danno che permettano di ravvisare la responsabilità della controparte (colposa - artt 2043 - o oggettiva 2051 cc)
Inconferente è la produzione nel presente grado di appello della perizia descrittiva dei luoghi e della dinamica del sinistro mortale che ha coinvolto il cugino dell'appellante, ed Persona_1 espletata nel procedimento penale a tale fatto riferito, R.G.R.N. n. 3281/2015.
Intanto la produzione di documenti nuovi in appello è preclusa dal dettato dell'art 345 cpc.
Ma anche la sopravvenienza di documentazione venuta ad esistenza di recente (due sentenze del
Tribunale di Palmi del 2023 che hanno riconosciuto risarcimento dei danni ai prossimi congiunti del defunto non fornisce alcun supporto alla tesi dell'attore, infortunatosi in Persona_1
6 circostanze collegate temporalmente ma in luogo non esattamente determinato e con dinamica sconosciuta, mai neppure illustrata
La totale infondatezza della originaria domanda, che in questa sede si conferma, priva di sostegno anche il motivo d'appello sulla regolazione delle spese di lite di primo grado: la decisione è rispondente ai principi della soccombenza, correttamente le spese sono state commisurate al valore della domanda – quale dichiarato dallo stesso - e per di più liquidate nei parametri minimi Per_1 di fascia del DM 37/2018.
L'infondatezza dell'appello, che ha riproposto le medesime inconsistenti ed inadeguate difese del primo grado, inidonee a contrastare le eccezioni di controparte e le argomentazioni del Tribunale, comporta la condanna dell'appellante anche alle spese del presente grado, che parimenti si liquidano nei minimi tabellari dei DM 55/2014- e DM 147/2022 - per la assenza di complessità del giudizio , sulla scorta del valore dichiarato dall'appellante (pari all'importo di cui alla richiesta risarcitoria, euro 19.011,28 ), quindi nella fascia compresa tra € 5.201 ed € 26.000- – nella misura di euro
2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; fase decisionale, valore minimo: € 956,00).
Somme da maggiorarsi di spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve darsi atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 130/2019 del Tribunale di Palmi e pubblicata il 06.02.2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata decisione;
2. per l'effetto condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Parte_2
che liquida in euro 2.906,00 oltre forfetarie, IVA e CPA da calcolare Controparte_1 come per legge se dovute.
3. Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU 115/2002, si da atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 18 marzo 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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