Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2025, proposto da
EN LÒ SC, rappresentato e difeso personalmente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 607-2025 del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 607/2025 depositata il 17/04/2025, il Tribunale di Ragusa, sez. lavoro, ha condannato la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. EN LÒ SC, dichiaratosi anticipatario.
L’Avv. SC agisce in proprio, in quanto procuratore antistatario nel giudizio civile, per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite.
Sul punto vale premettere che, per costante giurisprudenza, al difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta - passato in giudicato e notificato ritualmente in proprio dal difensore antistatario - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata, che non ha effettuato il pagamento delle spese di lite cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che all’Amministrazione resistente deve essere assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In definitiva, il ricorso è fondato nei sensi dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta):
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e ordina alla Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile di dare esecuzione alla sentenza n. 607/2025 del Tribunale di Ragusa, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, quale commissario “ad acta” per provvedere all’esecuzione della sentenza in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
- il Commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | SE GG |
IL SEGRETARIO