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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 01 luglio 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
e
2) Parte_2 nato a Santa Maria Capua a [...] il giorno 08 marzo 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Barbara Marascio, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Arzano (NA) il 21 luglio
2001 con atto trascritto all'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune (Anno 2001 Parte II Serie A n. 73), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni con due figli:
, nata a [...] il [...], C.F. cittadina Persona_1 C.F._3 italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente; e , nato a [...] Controparte_1
(MI) il 13 giugno 2006, C.F. , cittadino italiano, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente;
entrambi residenti in [...];
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI , sita in Lainate (MI), Via Val Parte_1
Seriana 41 compresi i nr. 4 posti auto, con tutto quanto l'arreda, viene assegnata alla moglie, che ci vivrà coi figli, e ne sosterrà integralmente tutte le spese - ordinarie e straordinarie- e le spese delle utenze, che, ove occorresse, provvederà a volturare a proprio nome.
Il Signor si impegna a trasferirsi altrove entro il 31 dicembre 2025 e a portare con sé i propri Pt_2 beni personali. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Signor corrisponderà alla SI , a titolo di concorso nel mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli una somma pari ad € 150,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dal mese successivo all'omologa, in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese, sul c/c intestato alla SI
, noto allo stesso. Parte_1
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017.
INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI
I Signori e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti ed autonomi. Pertanto, nessuno dei due chiede all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
******
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza i Signori
e hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato Parte_1 Parte_2 all'impugnazione della sentenza.
******
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
******
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione , accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative od ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Comune di Arzano (NA) il 21 luglio 2001 Pt_2 con atto trascritto all'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune (Anno 2001 Parte II Serie A n.
73);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 01 luglio 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
e
2) Parte_2 nato a Santa Maria Capua a [...] il giorno 08 marzo 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Barbara Marascio, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Arzano (NA) il 21 luglio
2001 con atto trascritto all'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune (Anno 2001 Parte II Serie A n. 73), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni con due figli:
, nata a [...] il [...], C.F. cittadina Persona_1 C.F._3 italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente; e , nato a [...] Controparte_1
(MI) il 13 giugno 2006, C.F. , cittadino italiano, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente;
entrambi residenti in [...];
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI , sita in Lainate (MI), Via Val Parte_1
Seriana 41 compresi i nr. 4 posti auto, con tutto quanto l'arreda, viene assegnata alla moglie, che ci vivrà coi figli, e ne sosterrà integralmente tutte le spese - ordinarie e straordinarie- e le spese delle utenze, che, ove occorresse, provvederà a volturare a proprio nome.
Il Signor si impegna a trasferirsi altrove entro il 31 dicembre 2025 e a portare con sé i propri Pt_2 beni personali. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Signor corrisponderà alla SI , a titolo di concorso nel mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli una somma pari ad € 150,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dal mese successivo all'omologa, in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese, sul c/c intestato alla SI
, noto allo stesso. Parte_1
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017.
INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI
I Signori e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti ed autonomi. Pertanto, nessuno dei due chiede all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
******
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza i Signori
e hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato Parte_1 Parte_2 all'impugnazione della sentenza.
******
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
******
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione , accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative od ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Comune di Arzano (NA) il 21 luglio 2001 Pt_2 con atto trascritto all'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune (Anno 2001 Parte II Serie A n.
73);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG