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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10330 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3298 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. GILBERTO Parte_1
CERUTTI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
SA EL con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 e ss. Cpc, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo al Controparte_1 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) dichiarare legittimo il recesso per giusta causa della ricorrente dal contratto a tempo determinato e dichiarare altresì il diritto a percepire l'indennità di preavviso;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 34.120,82, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
e) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
f) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
Esponeva la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta con contratto del 10.7.2028 alle seguenti condizioni :
- tempo determinato “part time” decorrenza dall'11 luglio 2018 all'11 ottobre 2018; - part time 25% con orario settimanale di 10 ore;
- qualifica: addetta al ricevimento con inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. Alberghi Turismo – Confcommercio;
che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con successive proroghe a termine, alle medesime condizioni contrattuali, da ultimo con decorrenza dall'8/1/2020 e scadenza al 14/8/2020; che successivamente, alla ricorrente era stata consegnata copia di contratto a tempo determinato con decorrenza 15/8/2019 e scadenza 15/11/2019, nonché copia della proroga sino al 14/8/2020 (documenti sprovvisti della sottoscrizione delle parti); che , in ogni caso, parte ricorrente aveva lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso l'Albergo denominato “Royal Palace”, sito in Roma, Via delle Carrozze n. 36, alle dipendenze di nel periodo dall'11 luglio Controparte_1
2018 al 12 marzo 2020 (data del recesso anticipato per dimissioni per giusta causa); che la prosecuzione del rapporto anche per tutto il periodo dall'1/1/2020 al 12/3/2020 risultava dall'estratto conto previdenziale;
che l'azienda della parte datoriale svolgeva attività di azienda alberghiera con servizio di ristorazione, albergo e Bed and Breakfast;
che parte ricorrente aveva svolto le seguenti mansioni: “addetta al ricevimento, accoglienza dei clienti, consegna delle chiavi, check-in e check-out, fatturazione, prenotazioni ed incasso”; che la parte ricorrente era stata sottoposta ad ordini e direttive della parte convenuta;
che era stata vincolata ad un preciso orario di lavoro stabilito dalla datrice di lavoro che aveva messo a disposizione i beni strumentali per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che le erano stati sottoposti per la firma i moduli di buste paga contenenti l' indicazione di valori retributivi per prestazioni part time di 5° livello;
che la retribuzione veniva corrisposta a mezzo acconti o con bonifico bancario con la causale “ saldo spettanze e straordinari “; che tale causale veniva contestata;
che, di fatto, la ricorrente aveva lavorato per 6 giorni a settimana dalle 7 alle 15 ovvero dalle 15 alle 23 ovvero dalle 23 alle 7; che il rapporto era cessato per dimissioni rassegnate dalla parte ricorrente con decorrenza dal 12.3.2020 per giusta causa costituita dalla irregolare o mancata corresponsione della retribuzione;
che non aveva fruito delle ferie e dei permessi retribuiti;
che aveva lavorato nelle giornate delle festività soppresse ed anche durante le festività nazionali ed infrasettimanali non soppresse;
che non aveva percepito la retribuzione per il periodo dall' ottobre 2019 al 12.3.2020, il trattamento retributivo con la maggiorazione prevista per le prestazioni nelle festività, i diritti relativi agli istituti contrattuali indiretti e/o accessori, quali mensilità aggiuntive, straordinario, indennità ferie, TFR, festività, permessi, lavoro domenicale, indennità di preavviso.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto ad eccezione della minor somma lorda di € 82,82 che risulta effettivamente dovuta per le causali di cui al punto 14 della memoria e la somma lorda di € 182,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese gen. art 14 L.P. iva e cpa
La convenuta spiegava, poi,in via riconvenzionale chiedeva al giudice di “ accertare che la sig.ra è debitrice di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 2.160,00 a titolo di servizio mensa aziendale fruito dalla medesima per 6 giorni a settimana nell'arco di 12 mesi.
Per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 2160,00 o la diversa somma Controparte_1 che risulterà dalla differenza tra le somme a debito e le somme a credito eventualmente riconosciute dal Tribunale o in subordine e con riserva di gravame la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio oltre spese gen. iva e cpa come per legge.”
Esponeva la convenuta che la ricorrente era stata assunta in data 15/08/18 e aveva lavorato fino al 12.03.2020, in virtù di contratti a termine e proroghe di cui l'ultima con scadenza al 14.08.2020, con modalità part time a 10 ore settimanali, con mansioni di cameriera addetta alla pulizia delle camere;
che l'orario lavorativo della ricorrente era stato sempre di 10 ore;
che nel corso del rapporto la ricorrente aveva svolto sempre le seguenti mansioni: addetta al ricevimento e accoglienza clienti;
che correttamente la ricorrente era stata inquadrata nel 5 ^ livello CCNL Turismo e Alberghi;
che la ricorrente aveva sottoscritto in data 05 aprile 2019 un modulo di adesione al servizio mensa al costo giornaliero di € 6,00 ed aveva fruito del servizio mensa tutti i giorni nell'intero periodo lavorato e dunque 6 giorni a settimana così per 12 mesi, per un costo complessivo di € 2.160,00 ( 6 giorni a settimana per € 6,00 = 36 euro a settimana – 36 euro x 5 = € 180,00 mensile - 180 x 12 = € 2.160,00 ); che tale costo non era stato trattenuto dalla società ad alcun dipendente e neppure alla ricorrente e andava detratto dalle competenze di fine rapporto;
che il rapporto era cessato in data 12 marzo 2020 in seguito a dimissioni della ricorrente per giusta causa;
che la retribuzione pattuita era pari a € 364,30, ma la ricorrente aveva percepito somme aggiuntive per il lavoro supplementare svolto sempre nei limiti dell'orario normale;
che tale circostanza era ammessa dalla stessa ricorrente la quale aveva indicato alla voce “percepito” la somma di € 1200,00; che detta somma pacificamente erogata era netta e corrispondeva alla somma lorda di € 1.454,30.
Contestava, in ogni caso, i conteggi sia perché non correttamente effettuati, sulla base dell' importo effettivo sia, sia nella parte relativa all' asserito mancato pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2019;che la ricorrente aveva, infatti, percepito a mezzo bonifico bancario l'importo di € 1200,00 netto in data 06.02.2020 con la precisa causale di spettanze e straordinari ottobre 2019.
Contestava lo svolgimento dell' attività lavorativa nei giorni festivi e precisava che gli unici importi dovuti erano relativi alle mensilità di novembre pari a € 408,33
, dicembre 2019 pari a € 430,37, gennaio pari a 411,73 , febbraio pari a 371,06 e marzo 2020 pari a € 621,33 comprensivi di 13^, 14^ ferie godute e non Rol residui nonché TFR pari a complessivi € 2.242,82 lorde che effettivamente non erano stati corrisposti alla ricorrente in conseguenza della grave crisi aziendale, dovuta al contagio da Sars covid 19 e alla assenza di turisti nel lungo periodo pandemico;
che da tali importi andava detratto quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di quota per servizio mensa giornaliero pari a € 2160,00 oggetto della domanda riconvenzionale, così per una differenza dovuta in favore della ricorrente pari a € 82,82 ; che la somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso doveva esser determinata in € 182,00 lorde, perché riparametrata al part time osservato dalla ricorrente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione , escussi i testi, il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Il periodo di lavoro dedotto in ricorso risulta documentalmente. Non è stato minimamente contestato da controparte il contratto di assunzione a tempo determinato, le lettere di proroga del termine e le buste paga in atti, dai quali risulta chiaramente la data 11.7.2018 di inizio del rapporto, esattamente dedotta in ricorso. Così come risulta dal modulo di dimissioni quella di cessazione nel giorno 12.3.2020. Quanto alle mansioni, non può ritenersi contestato l' inquadramento della ricorrente al 5° livello e che ella fosse addetta al ricevimento. La parte convenuta ha dedotto che le mansioni fossero solo quelle di “cameriera addetta alla pulizia delle camere”; tale deduzione, però risulta in contrasto con quanto riportato nel contratto da cui, infatti, risulta che la corrente aveva qualifica di “addetta al ricevimento”.
Tale indicazione è riportata la stessa sulle buste paga, ove la ricorrente è definita anche come “impiegata” e non operaia. D'altra parte, come fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il 5° livello corrisponde esattamente alle mansioni dedotte in ricorso e indicate nel contratto di assunzione e nelle buste paga, mentre le mansioni di cameriera addetta alle pulizie delle camere risultano nella declaratoria del C.C.N.L. applicato prodotto in atti, al 6° livello, inferiore pure al livello 6super dopo il 5°.
L' aspetto controverso della questione in esame, riguarda, dunque, l' orario di lavoro.
Ed, infatti, mentre la ricorrente ha dedotto di aver lavorato full time per sei giorni a settimana, la resistente ha sostenuto nella sua memoria che la lavoratrice osservava un orario di lavoro di 10 ore settimanali.
Tale deduzione è stata smentita dai testi escussi che hanno tutti sostanzialmente confermato che la ricorrente osservava un orario full time .
Ed, infatti, la teste ha dichiarato :” ADR Ho Testimone_1 lavorato per la convenuta dal 2018 al 2020 in qualità di cameriera ai piani;
ho avuto un giudizio nei confronti della società che si è concluso con sentenza a me favorevole. ADR preciso che in quel giudizio non avevo indicato la ricorrente come mia teste. ADR Io e la ric.te abbiamo lavorato insieme nello stesso periodo;
quando io sono arrivata, la ric.te già lavorava;
era addetta alla recption. ADR Nel 2020 , la convenuta chiuse per il COVID. ADR io lavoravo dalle 8.30 alle 16,30 per sei giorni a settimana;
la ric.te quando lavorava di mattina era già presente al lavoro al mio arrivo. ADR Quando la ric.te faceva il turno di pomeriggio, io andavo via e vedevo la ric.te al lavoro. Anche la ric,te lavorava sei giorni a settimana. ADR Io ho goduto di ferie non pagate, così anche la ric.te. ADR Abbiamo sempre lavorato durante le festività con l' orario di lavoro ordinario “ .
La teste ha dichiarato :” lavoro per la Testimone_2 CP_2 come addetta alla reception dal 5.8.2024; prima ho lavorato per la convenuta dal 2018 al marzo 2020; ho avuto un giudizio che si è conclusa con una sentenza;
in quel giudizio la ric.te non è stata indicata come teste. ADR Indifferente. Conosco la ric.te perché abbiamo lavorato insieme nel periodo in cui ho lavorato io, dal 2018 al 2020; la ric.te era addetta alla reception, quando io andai via, anche la ric.te andò via poiché a causa del COVID si interruppe l' attività; io lavoravo dapprima come addetta alle colazioni , dalle 6,30 alle 12 e poi dalle 12 alle 15 come addetta al ristorante. ADr La ric.te non aveva un turno fisso, a volte dalle 7 alle 15 ,altre volte dalle 15 alle 23 e qualche volta anche il turno di notte. ADR La ric.te lavorava sei giorni a settimana con un giorno di riposo che variava . So che faceva il turno di notte , perché quando io arrivavo al mattino, incontravo la ric.te che andava via. ADR Il turno di notte iniziava alle 23 e finiva alle 7; quindi , quando io arrivavo, la ric,te era ancora sul posto di lavoro “ .
La teste ha dichiarato :” ho lavorato per la convenuta dall' Tes_3 inizio del 2018 fino al 2022 in qualità di responsabile del ristorante dell' Hotel;
l' albergo è rimasto chiuso durante il periodo delle restrizioni disposte a causa del COVID. ADR Ho conosciuto la ric.te che ha lavorato dal 2018 al 2020; ricordo che lavorò circa per due anni;
ricordo che era addetta alla reception. ADr lavorava senza un preciso orario di lavoro che poteva variare;
si alternava con altre tre ragazze su tre turni: uno di mattina, uno di pomeriggio e uno di sera. Di notte vi era invece, sempre un ragazzo. Il turno di mattina andava dalle 7 alle 12, poi dalle 12 alle 17 e dalle 17 alle 23; poi vi era il turno di notte che andava dalle 23 alle 7; si lavorava per sei giorni a settimana;
il giorno di riposo variava. ADR La ric.te si alternava con altre due ragazze, ed . ADR La sign.ra che prima Per_1 Per_2 abbiamo sentito come teste lavorava al ristorante, all' accoglienza , al menu;
lei lavorava dalle 12 alle 18. ADR Vi erano alcun dipendenti che lavoravano full time, i cuochi, i responsabili dell' hotel ed il portiere di notte, alcuni camerieri che avevano più esperienza. Preciso che le persone che avevano meno esperienza, lavoravano part time. ADr In quel periodo, alla reception, tutte le addette non avevano esperienza e lavoravano con orario part time e si occupavano solo di consegnare la chiave e fare chek- in e cheek out. Tutte le altre attività venivano svolte dalla sig.ra
“ Pt_2
Esaminando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, può ritenersi provato l' orario di lavoro indicato dalla ricorrente.
Infatti, i testi indotti dalla ricorrente hanno integralmente confermato l' orario indicato in ricorso;
la teste indotta da controparte ha riferito di un orario che non trova riscontro neppure nelle deduzioni della stessa resistente .
In ogni caso, tale risultanza appare in linea con l' importo della retribuzione di fatto corrisposta dalla stessa datrice nel corso del rapporto di lavoro.
A tale riguardo, va respinta l' eccezione sollevata dalla resistente secondo la quale , ai fini della quantificazione della pretesa, si sarebbe dovuto considerare come corrispondenti al lordo le retribuzioni versate di € 1.200,00 ; che, di conseguenza, alcuna delle differenze calcolate in ricorso tra il lordo mensile spettante secondo C.C.N.L. applicato di € 1.454,30 e la somma corrisposta di € 1.200,00 era dovuta.
Tale impostazione non può essere accolta rilevato che non vi è prova delle trattenute e del versamento delle stesse quale sostituto di imposta.
Da ciò consegue che deve ritenersi accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa full time;
pertanto, alla ricorrente vanno riconosciute le differenze retributive indicate in ricorso, atteso che le buste paga consegnate al lavoratore, anche quando siano state sottoscritte da quest'ultimo, fanno prova solo dell'avvenuta consegna del prospetto, ma non certo del loro pagamento effettivo, in relazione al quale l'unica prova possibile è quella di un pagamento tracciabile perfettamente corrispondente al netto della busta.
Dalla somma riportata a titolo di differenze retributive nei conteggi di parte ricorrente, va detratta quella di € 1.200,00 provata dalla convenuta con il bonifico quale stipendio di ottobre 2019, residuando quindi la somma di € 10.431,43 per differenze di stipendio mensile e stipendi non pagati. In mancanza di prova liberatoria del pagamento delle mensilità supplementari, mai pagate, spettano poi, come da conteggio allegato al ricorso, € 2.545,03 per tredicesima mensilità e € 2.545,03 per quattordicesima mensilità.
Non va , invece, accolta la domanda relativa allo straordinario, atteso che la prova sul punto non è stata rigorosa, considerate le dichiarazioni della teste indotta da controparte.
Quanto al compenso per le festività lavorate, va fatto rilevare che la teste
[...] ha dichiarato: “abbiamo sempre lavorato durante le festività con Testimone_1
l'orario di lavoro ordinario” e gli altri testi hanno riferito di aver sempre regolarmente lavorato per sei giorni a settimana.Pertanto, in mancanza di prova liberatoria del pagamento anche di queste competenze, spettano alla ricorrente, come conteggiato in ricorso, secondo calcolo non contestato specificatamente dalla convenuta, € 1.208,16 per il lavoro svolto nei giorni di festività nazionali e € 335,61 per quello effettuato nelle festività soppresse.
Va, inoltre, ritenuto non contestato che la ricorrente effettuava lavoro nella giornata di domenica,; pertanto , spetta anche la maggiorazione del 10% per il lavoro domenicale, calcolata in conteggio per € 493,92. Poiché non vi è prova del pagamento della indennità di ferie , risulta dovuta anche la somma di € 2.545,03 e la somma di € 1.480,16 a titolo di permessi non retribuiti.
Quanto alla indennità di mancato preavviso, la ricorrente ha dedotto di aver rassegnato le dimissioni per “giusta causa” così come espressamente scritto nel modulo stesso per “mancato pagamento mensilità ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio, febbraio e marzo 2020”. Tale circostanza è stata del resto confermata anche dalla resistente nella sua memoria. Spetta pertanto l'indennità di preavviso così come calcolata in ricorso, nella misura contrattualmente spettante e mai espressamente contestata da controparte, pari a € 839,02.
Spetta, infine, alla ricorrente, anche la somma di € 3.090,96 a titolo di TFR conteggiata in ricorso con riferimento all'orario di lavoro pieno effettuato.
Passando all' esame della domanda riconvenzionale, la convenuta ha dedotto di aver pagato un'indennità di mensa pari a 6 euro al giorno per 6 giorni la settimana per 12 mesi, per una somma complessiva da lei calcolata in € 2.160,00, di cui chiede la restituzione con apposita domanda riconvenzionale, producendo all'uopo il modulo di adesione della lavoratrice al servizio di mensa aziendale;
osserva, però, il giudice che non vi è , prova del versamento di detta indennità alla lavoratrice né risulta in alcun modo documentata l'avvenuta registrazione dei servizi specificamente erogato per la ricorrente.
La domanda riconvenzionale va, pertanto, respinta.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, ogni altra istanza respinta, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 25.514,35; oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 25.514,35; oltre accessori come per legge.
Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4050,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma,16.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3298 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. GILBERTO Parte_1
CERUTTI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
SA EL con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 e ss. Cpc, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo al Controparte_1 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) dichiarare legittimo il recesso per giusta causa della ricorrente dal contratto a tempo determinato e dichiarare altresì il diritto a percepire l'indennità di preavviso;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 34.120,82, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
e) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
f) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
Esponeva la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta con contratto del 10.7.2028 alle seguenti condizioni :
- tempo determinato “part time” decorrenza dall'11 luglio 2018 all'11 ottobre 2018; - part time 25% con orario settimanale di 10 ore;
- qualifica: addetta al ricevimento con inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. Alberghi Turismo – Confcommercio;
che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con successive proroghe a termine, alle medesime condizioni contrattuali, da ultimo con decorrenza dall'8/1/2020 e scadenza al 14/8/2020; che successivamente, alla ricorrente era stata consegnata copia di contratto a tempo determinato con decorrenza 15/8/2019 e scadenza 15/11/2019, nonché copia della proroga sino al 14/8/2020 (documenti sprovvisti della sottoscrizione delle parti); che , in ogni caso, parte ricorrente aveva lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso l'Albergo denominato “Royal Palace”, sito in Roma, Via delle Carrozze n. 36, alle dipendenze di nel periodo dall'11 luglio Controparte_1
2018 al 12 marzo 2020 (data del recesso anticipato per dimissioni per giusta causa); che la prosecuzione del rapporto anche per tutto il periodo dall'1/1/2020 al 12/3/2020 risultava dall'estratto conto previdenziale;
che l'azienda della parte datoriale svolgeva attività di azienda alberghiera con servizio di ristorazione, albergo e Bed and Breakfast;
che parte ricorrente aveva svolto le seguenti mansioni: “addetta al ricevimento, accoglienza dei clienti, consegna delle chiavi, check-in e check-out, fatturazione, prenotazioni ed incasso”; che la parte ricorrente era stata sottoposta ad ordini e direttive della parte convenuta;
che era stata vincolata ad un preciso orario di lavoro stabilito dalla datrice di lavoro che aveva messo a disposizione i beni strumentali per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che le erano stati sottoposti per la firma i moduli di buste paga contenenti l' indicazione di valori retributivi per prestazioni part time di 5° livello;
che la retribuzione veniva corrisposta a mezzo acconti o con bonifico bancario con la causale “ saldo spettanze e straordinari “; che tale causale veniva contestata;
che, di fatto, la ricorrente aveva lavorato per 6 giorni a settimana dalle 7 alle 15 ovvero dalle 15 alle 23 ovvero dalle 23 alle 7; che il rapporto era cessato per dimissioni rassegnate dalla parte ricorrente con decorrenza dal 12.3.2020 per giusta causa costituita dalla irregolare o mancata corresponsione della retribuzione;
che non aveva fruito delle ferie e dei permessi retribuiti;
che aveva lavorato nelle giornate delle festività soppresse ed anche durante le festività nazionali ed infrasettimanali non soppresse;
che non aveva percepito la retribuzione per il periodo dall' ottobre 2019 al 12.3.2020, il trattamento retributivo con la maggiorazione prevista per le prestazioni nelle festività, i diritti relativi agli istituti contrattuali indiretti e/o accessori, quali mensilità aggiuntive, straordinario, indennità ferie, TFR, festività, permessi, lavoro domenicale, indennità di preavviso.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto ad eccezione della minor somma lorda di € 82,82 che risulta effettivamente dovuta per le causali di cui al punto 14 della memoria e la somma lorda di € 182,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese gen. art 14 L.P. iva e cpa
La convenuta spiegava, poi,in via riconvenzionale chiedeva al giudice di “ accertare che la sig.ra è debitrice di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 2.160,00 a titolo di servizio mensa aziendale fruito dalla medesima per 6 giorni a settimana nell'arco di 12 mesi.
Per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 2160,00 o la diversa somma Controparte_1 che risulterà dalla differenza tra le somme a debito e le somme a credito eventualmente riconosciute dal Tribunale o in subordine e con riserva di gravame la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio oltre spese gen. iva e cpa come per legge.”
Esponeva la convenuta che la ricorrente era stata assunta in data 15/08/18 e aveva lavorato fino al 12.03.2020, in virtù di contratti a termine e proroghe di cui l'ultima con scadenza al 14.08.2020, con modalità part time a 10 ore settimanali, con mansioni di cameriera addetta alla pulizia delle camere;
che l'orario lavorativo della ricorrente era stato sempre di 10 ore;
che nel corso del rapporto la ricorrente aveva svolto sempre le seguenti mansioni: addetta al ricevimento e accoglienza clienti;
che correttamente la ricorrente era stata inquadrata nel 5 ^ livello CCNL Turismo e Alberghi;
che la ricorrente aveva sottoscritto in data 05 aprile 2019 un modulo di adesione al servizio mensa al costo giornaliero di € 6,00 ed aveva fruito del servizio mensa tutti i giorni nell'intero periodo lavorato e dunque 6 giorni a settimana così per 12 mesi, per un costo complessivo di € 2.160,00 ( 6 giorni a settimana per € 6,00 = 36 euro a settimana – 36 euro x 5 = € 180,00 mensile - 180 x 12 = € 2.160,00 ); che tale costo non era stato trattenuto dalla società ad alcun dipendente e neppure alla ricorrente e andava detratto dalle competenze di fine rapporto;
che il rapporto era cessato in data 12 marzo 2020 in seguito a dimissioni della ricorrente per giusta causa;
che la retribuzione pattuita era pari a € 364,30, ma la ricorrente aveva percepito somme aggiuntive per il lavoro supplementare svolto sempre nei limiti dell'orario normale;
che tale circostanza era ammessa dalla stessa ricorrente la quale aveva indicato alla voce “percepito” la somma di € 1200,00; che detta somma pacificamente erogata era netta e corrispondeva alla somma lorda di € 1.454,30.
Contestava, in ogni caso, i conteggi sia perché non correttamente effettuati, sulla base dell' importo effettivo sia, sia nella parte relativa all' asserito mancato pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2019;che la ricorrente aveva, infatti, percepito a mezzo bonifico bancario l'importo di € 1200,00 netto in data 06.02.2020 con la precisa causale di spettanze e straordinari ottobre 2019.
Contestava lo svolgimento dell' attività lavorativa nei giorni festivi e precisava che gli unici importi dovuti erano relativi alle mensilità di novembre pari a € 408,33
, dicembre 2019 pari a € 430,37, gennaio pari a 411,73 , febbraio pari a 371,06 e marzo 2020 pari a € 621,33 comprensivi di 13^, 14^ ferie godute e non Rol residui nonché TFR pari a complessivi € 2.242,82 lorde che effettivamente non erano stati corrisposti alla ricorrente in conseguenza della grave crisi aziendale, dovuta al contagio da Sars covid 19 e alla assenza di turisti nel lungo periodo pandemico;
che da tali importi andava detratto quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di quota per servizio mensa giornaliero pari a € 2160,00 oggetto della domanda riconvenzionale, così per una differenza dovuta in favore della ricorrente pari a € 82,82 ; che la somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso doveva esser determinata in € 182,00 lorde, perché riparametrata al part time osservato dalla ricorrente.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione , escussi i testi, il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Il periodo di lavoro dedotto in ricorso risulta documentalmente. Non è stato minimamente contestato da controparte il contratto di assunzione a tempo determinato, le lettere di proroga del termine e le buste paga in atti, dai quali risulta chiaramente la data 11.7.2018 di inizio del rapporto, esattamente dedotta in ricorso. Così come risulta dal modulo di dimissioni quella di cessazione nel giorno 12.3.2020. Quanto alle mansioni, non può ritenersi contestato l' inquadramento della ricorrente al 5° livello e che ella fosse addetta al ricevimento. La parte convenuta ha dedotto che le mansioni fossero solo quelle di “cameriera addetta alla pulizia delle camere”; tale deduzione, però risulta in contrasto con quanto riportato nel contratto da cui, infatti, risulta che la corrente aveva qualifica di “addetta al ricevimento”.
Tale indicazione è riportata la stessa sulle buste paga, ove la ricorrente è definita anche come “impiegata” e non operaia. D'altra parte, come fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il 5° livello corrisponde esattamente alle mansioni dedotte in ricorso e indicate nel contratto di assunzione e nelle buste paga, mentre le mansioni di cameriera addetta alle pulizie delle camere risultano nella declaratoria del C.C.N.L. applicato prodotto in atti, al 6° livello, inferiore pure al livello 6super dopo il 5°.
L' aspetto controverso della questione in esame, riguarda, dunque, l' orario di lavoro.
Ed, infatti, mentre la ricorrente ha dedotto di aver lavorato full time per sei giorni a settimana, la resistente ha sostenuto nella sua memoria che la lavoratrice osservava un orario di lavoro di 10 ore settimanali.
Tale deduzione è stata smentita dai testi escussi che hanno tutti sostanzialmente confermato che la ricorrente osservava un orario full time .
Ed, infatti, la teste ha dichiarato :” ADR Ho Testimone_1 lavorato per la convenuta dal 2018 al 2020 in qualità di cameriera ai piani;
ho avuto un giudizio nei confronti della società che si è concluso con sentenza a me favorevole. ADR preciso che in quel giudizio non avevo indicato la ricorrente come mia teste. ADR Io e la ric.te abbiamo lavorato insieme nello stesso periodo;
quando io sono arrivata, la ric.te già lavorava;
era addetta alla recption. ADR Nel 2020 , la convenuta chiuse per il COVID. ADR io lavoravo dalle 8.30 alle 16,30 per sei giorni a settimana;
la ric.te quando lavorava di mattina era già presente al lavoro al mio arrivo. ADR Quando la ric.te faceva il turno di pomeriggio, io andavo via e vedevo la ric.te al lavoro. Anche la ric,te lavorava sei giorni a settimana. ADR Io ho goduto di ferie non pagate, così anche la ric.te. ADR Abbiamo sempre lavorato durante le festività con l' orario di lavoro ordinario “ .
La teste ha dichiarato :” lavoro per la Testimone_2 CP_2 come addetta alla reception dal 5.8.2024; prima ho lavorato per la convenuta dal 2018 al marzo 2020; ho avuto un giudizio che si è conclusa con una sentenza;
in quel giudizio la ric.te non è stata indicata come teste. ADR Indifferente. Conosco la ric.te perché abbiamo lavorato insieme nel periodo in cui ho lavorato io, dal 2018 al 2020; la ric.te era addetta alla reception, quando io andai via, anche la ric.te andò via poiché a causa del COVID si interruppe l' attività; io lavoravo dapprima come addetta alle colazioni , dalle 6,30 alle 12 e poi dalle 12 alle 15 come addetta al ristorante. ADr La ric.te non aveva un turno fisso, a volte dalle 7 alle 15 ,altre volte dalle 15 alle 23 e qualche volta anche il turno di notte. ADR La ric.te lavorava sei giorni a settimana con un giorno di riposo che variava . So che faceva il turno di notte , perché quando io arrivavo al mattino, incontravo la ric.te che andava via. ADR Il turno di notte iniziava alle 23 e finiva alle 7; quindi , quando io arrivavo, la ric,te era ancora sul posto di lavoro “ .
La teste ha dichiarato :” ho lavorato per la convenuta dall' Tes_3 inizio del 2018 fino al 2022 in qualità di responsabile del ristorante dell' Hotel;
l' albergo è rimasto chiuso durante il periodo delle restrizioni disposte a causa del COVID. ADR Ho conosciuto la ric.te che ha lavorato dal 2018 al 2020; ricordo che lavorò circa per due anni;
ricordo che era addetta alla reception. ADr lavorava senza un preciso orario di lavoro che poteva variare;
si alternava con altre tre ragazze su tre turni: uno di mattina, uno di pomeriggio e uno di sera. Di notte vi era invece, sempre un ragazzo. Il turno di mattina andava dalle 7 alle 12, poi dalle 12 alle 17 e dalle 17 alle 23; poi vi era il turno di notte che andava dalle 23 alle 7; si lavorava per sei giorni a settimana;
il giorno di riposo variava. ADR La ric.te si alternava con altre due ragazze, ed . ADR La sign.ra che prima Per_1 Per_2 abbiamo sentito come teste lavorava al ristorante, all' accoglienza , al menu;
lei lavorava dalle 12 alle 18. ADR Vi erano alcun dipendenti che lavoravano full time, i cuochi, i responsabili dell' hotel ed il portiere di notte, alcuni camerieri che avevano più esperienza. Preciso che le persone che avevano meno esperienza, lavoravano part time. ADr In quel periodo, alla reception, tutte le addette non avevano esperienza e lavoravano con orario part time e si occupavano solo di consegnare la chiave e fare chek- in e cheek out. Tutte le altre attività venivano svolte dalla sig.ra
“ Pt_2
Esaminando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, può ritenersi provato l' orario di lavoro indicato dalla ricorrente.
Infatti, i testi indotti dalla ricorrente hanno integralmente confermato l' orario indicato in ricorso;
la teste indotta da controparte ha riferito di un orario che non trova riscontro neppure nelle deduzioni della stessa resistente .
In ogni caso, tale risultanza appare in linea con l' importo della retribuzione di fatto corrisposta dalla stessa datrice nel corso del rapporto di lavoro.
A tale riguardo, va respinta l' eccezione sollevata dalla resistente secondo la quale , ai fini della quantificazione della pretesa, si sarebbe dovuto considerare come corrispondenti al lordo le retribuzioni versate di € 1.200,00 ; che, di conseguenza, alcuna delle differenze calcolate in ricorso tra il lordo mensile spettante secondo C.C.N.L. applicato di € 1.454,30 e la somma corrisposta di € 1.200,00 era dovuta.
Tale impostazione non può essere accolta rilevato che non vi è prova delle trattenute e del versamento delle stesse quale sostituto di imposta.
Da ciò consegue che deve ritenersi accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa full time;
pertanto, alla ricorrente vanno riconosciute le differenze retributive indicate in ricorso, atteso che le buste paga consegnate al lavoratore, anche quando siano state sottoscritte da quest'ultimo, fanno prova solo dell'avvenuta consegna del prospetto, ma non certo del loro pagamento effettivo, in relazione al quale l'unica prova possibile è quella di un pagamento tracciabile perfettamente corrispondente al netto della busta.
Dalla somma riportata a titolo di differenze retributive nei conteggi di parte ricorrente, va detratta quella di € 1.200,00 provata dalla convenuta con il bonifico quale stipendio di ottobre 2019, residuando quindi la somma di € 10.431,43 per differenze di stipendio mensile e stipendi non pagati. In mancanza di prova liberatoria del pagamento delle mensilità supplementari, mai pagate, spettano poi, come da conteggio allegato al ricorso, € 2.545,03 per tredicesima mensilità e € 2.545,03 per quattordicesima mensilità.
Non va , invece, accolta la domanda relativa allo straordinario, atteso che la prova sul punto non è stata rigorosa, considerate le dichiarazioni della teste indotta da controparte.
Quanto al compenso per le festività lavorate, va fatto rilevare che la teste
[...] ha dichiarato: “abbiamo sempre lavorato durante le festività con Testimone_1
l'orario di lavoro ordinario” e gli altri testi hanno riferito di aver sempre regolarmente lavorato per sei giorni a settimana.Pertanto, in mancanza di prova liberatoria del pagamento anche di queste competenze, spettano alla ricorrente, come conteggiato in ricorso, secondo calcolo non contestato specificatamente dalla convenuta, € 1.208,16 per il lavoro svolto nei giorni di festività nazionali e € 335,61 per quello effettuato nelle festività soppresse.
Va, inoltre, ritenuto non contestato che la ricorrente effettuava lavoro nella giornata di domenica,; pertanto , spetta anche la maggiorazione del 10% per il lavoro domenicale, calcolata in conteggio per € 493,92. Poiché non vi è prova del pagamento della indennità di ferie , risulta dovuta anche la somma di € 2.545,03 e la somma di € 1.480,16 a titolo di permessi non retribuiti.
Quanto alla indennità di mancato preavviso, la ricorrente ha dedotto di aver rassegnato le dimissioni per “giusta causa” così come espressamente scritto nel modulo stesso per “mancato pagamento mensilità ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio, febbraio e marzo 2020”. Tale circostanza è stata del resto confermata anche dalla resistente nella sua memoria. Spetta pertanto l'indennità di preavviso così come calcolata in ricorso, nella misura contrattualmente spettante e mai espressamente contestata da controparte, pari a € 839,02.
Spetta, infine, alla ricorrente, anche la somma di € 3.090,96 a titolo di TFR conteggiata in ricorso con riferimento all'orario di lavoro pieno effettuato.
Passando all' esame della domanda riconvenzionale, la convenuta ha dedotto di aver pagato un'indennità di mensa pari a 6 euro al giorno per 6 giorni la settimana per 12 mesi, per una somma complessiva da lei calcolata in € 2.160,00, di cui chiede la restituzione con apposita domanda riconvenzionale, producendo all'uopo il modulo di adesione della lavoratrice al servizio di mensa aziendale;
osserva, però, il giudice che non vi è , prova del versamento di detta indennità alla lavoratrice né risulta in alcun modo documentata l'avvenuta registrazione dei servizi specificamente erogato per la ricorrente.
La domanda riconvenzionale va, pertanto, respinta.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, ogni altra istanza respinta, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 25.514,35; oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 25.514,35; oltre accessori come per legge.
Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4050,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma,16.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini