Improcedibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/05/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04591/2025REG.PROV.COLL.
N. 03482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3482 del 2022, proposto dal Consorzio 413 via Romana, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dal signor EL OZ, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della S.R.L. Immobiliare X, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Camerini in Roma, viale delle Milizie, n. 1,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per l’Abruzzo, n. 41 del 3 febbraio 2022, resa tra le parti, concernente i contributi per la ricostruzione delle unità immobiliari a seguito della scissione di un consorzio edilizio e la costituzione di due nuovi aggregati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila e di S.R.L. Immobiliare X;
Vista la nota dell’11 marzo 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n.r.g. 378 del 2021 il Consorzio 413 via Romana, costituito volontariamente per la ricostruzione dell’aggregato n. 413, individuato dai proprietari delle unità immobiliari ad esso afferenti, ha impugnato il provvedimento del Comune dell’Aquila che ha annullato la pubblicazione dell’aggregato n. 413 nel “Secondo Elenco L’Aquila Centro” del 21 aprile 2001 e ha costituito due nuovi aggregati individuati con i numeri 413 e 2957, fra i quali sono stati ripartiti gli immobili prima facenti parte dell’unico aggregato n. 413.
Il T.a.r. Abruzzo, con la sentenza n. 41 del 3 febbraio 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse ed ha compensato le spese di lite.
Con atto d’appello notificato il 07/04/2022 e depositato il 27/04/2022, il Consorzio 413 e OZ EL hanno impugnato la pronuncia di prime cure chiedendone la riforma con il contestuale accoglimento del ricorso di primo grado.
In data 11/05/2022 ed in data 22/06/2022 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la S.r.l. Immobiliare X ed il Comune dell’Aquila.
In data 11/03/2025, parte appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse rappresentando che “il ricorrente OZ è entrato nel nuovo Consorzio costituito in forza del provvedimento impugnato le cui attività sono in stato avanzato. Al momento, perciò, l’eventuale accoglimento del presente appello sarebbe di nocumento per gli interessi del sig. OZ poiché vanificherebbe le attività finora svolte dal nuovo Consorzio”.
In data 05/04/25 la s.r.l. Immobiliare X ha depositato memoria rimarcando che il OZ EL, non avendo proposto il ricorso introduttivo, e non essendo stato parte del giudizio di primo grado, sarebbe privo di legittimazione alla proposizione dell’appello e concludendo ai fini della declaratoria del difetto di legittimazione dell’appellante OZ EL con conseguente declaratoria di improcedibilità, o comunque inammissibilità, del ricorso di primo grado e dell’appello, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed accessori di legge; solo in subordine si chiede di definire l’appello dando atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli appellanti, con spese compensate.
In data 15/04/2025 parte appellante ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per la declaratoria di improcedibilità del gravame.
La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 07/05/2025, è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 11/03/2025, parte appellante ha chiesto, appositamente motivando, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Le eccezioni sollevate da parte appellata vanno respinte, in quanto, fermo restando che il presente gravame è stato proposto anche dal Consorzio, ricorrente in primo grado, il ZZ è legittimato a proporre appello ai sensi dell’art. 108 c.p.a. secondo cui “Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.
Il profilo dell’interesse sotteso all’iniziativa processuale - assunta mediante la proposizione dell’appello in esame nella veste di proprietario della porzione di unità immobiliare scissa (a seguito della costituzione ex officio di due nuovi aggregati) come tale interessato ad evitare il conseguente rallentamento del processo di ricostruzione dell’immobile coinvolto nell’evento sismico del 6 aprile 2009 - è da reputare oggettivamente venuto meno in ragione di quanto evidenziato in sede di proposizione della relativa domanda di improcedibilità.
Non assume poi rilevanza la mancata notifica del ricorso di primo grado al Consorzio 2957, che, come eccepito già in primo grado, avrebbe assunto la veste di vero ed unico controinteressato, in quanto tale questione, non esaminata dal T.a.r., deve reputarsi assorbita anche in questo giudizio stante il dichiarato venir meno dell’interesse a coltivare il presente giudizio.
Lo stesso dicasi per quanto attiene alla denunciata tardiva notifica alla società s.r.l. Immobiliare X nella veste di controinteressata, fermo restando che il ricorso di primo grado, nella medesima qualità, veniva notificato anche alla s.r.l. “Edil Porta Romana”.
Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012; sez. II, n.7422 del 2023) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve quindi darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado.
Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3482/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO