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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7353 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG 23867 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23867 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE MARI MARZIA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI MICCO GIUSEPPINA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 29/05/2001 (atto n. 112, P. II, S.A SEZ. B, anno 2001), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 2/02/2018, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 30959/2017. Pt_2
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 16/06/2004, maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente e il 02/01/2009, minorenne. Per_2
All'udienza del 06/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, compariva personalmente solo il sig. con il proprio Parte_1 difensore ma non la convenuta, per la quale compariva solo il suo difensore.
In seguito alle dichiarazioni dei rispettivi difensori delle parti e all'ascolto del sig. il Parte_1
Giudice disponeva l'ascolto del minore per l'udienza dell'8/05/2025. Per_2
In quella sede compariva anche la convenuta per cui si procedeva all'ascolto del minore e della
[...]
CP_1
All'esito, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'allontanamento del sig. che era presente in Tribunale solo per accompagnare il figlio Parte_1
. Per_2
Con successiva ordinanza il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc: fermo l'affidamento condiviso di dispone la collocazione privilegiata presso il padre e Per_2 per l'effetto revoca il contributo al mantenimento del figlio minore a carico dell (che Parte_1 provvederà al suo mantenimento diretto quali genitore collocatario) e pone a carico della CP_1 il contributo al mantenimento del minore nella misura di 300 € mensili. Riconosce in ragione dell'età del minore e della vicinanza tra le rispettive abitazioni un regime libero di incontri di con Per_2 la madre. Conferma per il resto la disciplina della separazione. Nulla dispone in questa sede in ordine all'invocato assegno divorzile del quale, come è noto, può statuirsi solo a decorrere dalla pronuncia appunto del divorzio in quanto è evidente che nel caso in cui, in sede separativa, sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, fino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile, spetterà al predetto l'assegno di mantenimento;
assegno di mantenimento nel caso di specie non concordato tra le parti.
Inoltre, il Giudice formulava anche la seguente proposta: affidamento condiviso di con Per_2 collocazione privilegiata presso il padre e regime di incontri liberi con la madre;
contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre nella misura di 300 € mensili;
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico dell' nella misura di 1100,00 € mensili;
Parte_1
70% delle spese straordinarie di entrambi i figli come da protocollo a carico dell' e 30% a Parte_1 carico della Autorizzazione alla a continuare a percepire integralmente CP_1 CP_1
l'assegno unico;
Consenso alla detrazione fiscale integrale dei figli da parte del convenuto.
Pertanto, invitava le parti a valutare la proposta e rinviava all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Alla suddetta udienza cartolare dell'15/07/2025 con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle
2 condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate (di sostanziale adesione alla proposta del relatore), che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
Affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il padre e regime Per_2 di incontri liberi con la madre;
Contributo al mantenimento del figlio minore, a carico della sig.ra nella misura di CP_1
€ 100,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al sig.
entro il giorno 5 di ogni mese, e mantenimento diretto del minore a carico della madre nei Parte_1 periodi in cui è affidato alle sue cure;
Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del sig. Per_1 Parte_1 nella misura di € 1.100,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
Canone di locazione ed oneri condominiali dell'immobile adibito a casa familiare, a carico esclusivo della sig.ra a far data dalla prossima scadenza prevista per il mese di agosto CP_1
2025;
Spese straordinarie di entrambi i figli per il 70% a carico del sig. e per il 30% a Parte_1 carico della sig.ra CP_1
Autorizzazione alla sig.ra a continuare a percepire l'assegno unico;
CP_1
Consenso reciproco alla detrazione fiscale per quanto corrisposto ai figli, ciascuno per quanto di competenza;
I sig.ri e concedono sin da ora reciproca autorizzazione, affinché il figlio Parte_1 CP_1 minore , previo preavviso all'altro genitore, possa recarsi all'estero accompagnato da uno Per_2 solo di essi, con espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio
3 Si premette che il Tribunale condivide la determinazione del Giudice, che ha ritenuto corretto e doveroso procedere, in casi quali quello di specie, all'ascolto del figlio minore della coppia ex art. 473 bis 4 cpc.
Il legislatore ha riconosciuto, infatti, al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che lo riguarderanno direttamente. Il minore deve essere sentito, infatti, dal giudice in quanto parte interessata al provvedimento di affidamento che sarà adottato e in quanto portatore di un interesse diverso da quello dei propri genitori;
ha pertanto diritto di essere sentito dal giudice prima che questi decida il genitore affidatario, la tipologia di affidamento, la regolazione del diritto di visita.
In questa sede , in ossequio alla previsione codicistica ed alla normativa sovranazionale (Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991- Convenzione di
Strasburgo del 1996 ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77- Regolamento Bruxelles II bis n.
2201/2003 e Reg. UE 2019/1111 Bruxelles II-ter ) si è garantita ampia partecipazione del minore
, capace di discernimento, nel procedimento familiare che lo vede coinvolto garantendo a Per_2
(da ritenersi non solo individuo oggetto di protezione, ma portatore di un autonomo diritto Per_2 soggettivo) la possibilità di esprimere la loro opinione, che deve comunque essere presa in considerazione dal Collegio chiamato, non certo ad un mero appiattimento rispetto ai desiderata del minore al quale certo il legislatore non ha inteso attribuire alcun potere decisionale , ma a interpretare le affermazioni e gli intendimenti del minore alla luce del contesto e delle relazioni in cui il minore è coinvolto, sempre tenendo conto della età e del grado di maturità e comunque di tutte le altre risultanze istruttorie.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Quanto alla modesta previsione in ordine al contributo al mantenimento del minore da parte della
[...] si ritiene recepibile tale condizione in ragione della evidente disparità reddituale tra le parti e CP_1 della necessità di garantire ad , anche in occasione degli ampi tempi che trascorre con la Per_2 madre, le medesime opportunità/possibilità di cui gode quando è con il padre .
Poiché, quindi, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
a NAPOLI il 29/05/2001 (atto n. 112, P. II, S.A Parte_1 Controparte_1
SEZ. B, anno 2001);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18/07/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23867 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE MARI MARZIA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI MICCO GIUSEPPINA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 29/05/2001 (atto n. 112, P. II, S.A SEZ. B, anno 2001), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 2/02/2018, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 30959/2017. Pt_2
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 16/06/2004, maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente e il 02/01/2009, minorenne. Per_2
All'udienza del 06/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, compariva personalmente solo il sig. con il proprio Parte_1 difensore ma non la convenuta, per la quale compariva solo il suo difensore.
In seguito alle dichiarazioni dei rispettivi difensori delle parti e all'ascolto del sig. il Parte_1
Giudice disponeva l'ascolto del minore per l'udienza dell'8/05/2025. Per_2
In quella sede compariva anche la convenuta per cui si procedeva all'ascolto del minore e della
[...]
CP_1
All'esito, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'allontanamento del sig. che era presente in Tribunale solo per accompagnare il figlio Parte_1
. Per_2
Con successiva ordinanza il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc: fermo l'affidamento condiviso di dispone la collocazione privilegiata presso il padre e Per_2 per l'effetto revoca il contributo al mantenimento del figlio minore a carico dell (che Parte_1 provvederà al suo mantenimento diretto quali genitore collocatario) e pone a carico della CP_1 il contributo al mantenimento del minore nella misura di 300 € mensili. Riconosce in ragione dell'età del minore e della vicinanza tra le rispettive abitazioni un regime libero di incontri di con Per_2 la madre. Conferma per il resto la disciplina della separazione. Nulla dispone in questa sede in ordine all'invocato assegno divorzile del quale, come è noto, può statuirsi solo a decorrere dalla pronuncia appunto del divorzio in quanto è evidente che nel caso in cui, in sede separativa, sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, fino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile, spetterà al predetto l'assegno di mantenimento;
assegno di mantenimento nel caso di specie non concordato tra le parti.
Inoltre, il Giudice formulava anche la seguente proposta: affidamento condiviso di con Per_2 collocazione privilegiata presso il padre e regime di incontri liberi con la madre;
contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre nella misura di 300 € mensili;
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico dell' nella misura di 1100,00 € mensili;
Parte_1
70% delle spese straordinarie di entrambi i figli come da protocollo a carico dell' e 30% a Parte_1 carico della Autorizzazione alla a continuare a percepire integralmente CP_1 CP_1
l'assegno unico;
Consenso alla detrazione fiscale integrale dei figli da parte del convenuto.
Pertanto, invitava le parti a valutare la proposta e rinviava all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Alla suddetta udienza cartolare dell'15/07/2025 con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle
2 condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate (di sostanziale adesione alla proposta del relatore), che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
Affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il padre e regime Per_2 di incontri liberi con la madre;
Contributo al mantenimento del figlio minore, a carico della sig.ra nella misura di CP_1
€ 100,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al sig.
entro il giorno 5 di ogni mese, e mantenimento diretto del minore a carico della madre nei Parte_1 periodi in cui è affidato alle sue cure;
Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del sig. Per_1 Parte_1 nella misura di € 1.100,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
Canone di locazione ed oneri condominiali dell'immobile adibito a casa familiare, a carico esclusivo della sig.ra a far data dalla prossima scadenza prevista per il mese di agosto CP_1
2025;
Spese straordinarie di entrambi i figli per il 70% a carico del sig. e per il 30% a Parte_1 carico della sig.ra CP_1
Autorizzazione alla sig.ra a continuare a percepire l'assegno unico;
CP_1
Consenso reciproco alla detrazione fiscale per quanto corrisposto ai figli, ciascuno per quanto di competenza;
I sig.ri e concedono sin da ora reciproca autorizzazione, affinché il figlio Parte_1 CP_1 minore , previo preavviso all'altro genitore, possa recarsi all'estero accompagnato da uno Per_2 solo di essi, con espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio
3 Si premette che il Tribunale condivide la determinazione del Giudice, che ha ritenuto corretto e doveroso procedere, in casi quali quello di specie, all'ascolto del figlio minore della coppia ex art. 473 bis 4 cpc.
Il legislatore ha riconosciuto, infatti, al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che lo riguarderanno direttamente. Il minore deve essere sentito, infatti, dal giudice in quanto parte interessata al provvedimento di affidamento che sarà adottato e in quanto portatore di un interesse diverso da quello dei propri genitori;
ha pertanto diritto di essere sentito dal giudice prima che questi decida il genitore affidatario, la tipologia di affidamento, la regolazione del diritto di visita.
In questa sede , in ossequio alla previsione codicistica ed alla normativa sovranazionale (Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991- Convenzione di
Strasburgo del 1996 ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77- Regolamento Bruxelles II bis n.
2201/2003 e Reg. UE 2019/1111 Bruxelles II-ter ) si è garantita ampia partecipazione del minore
, capace di discernimento, nel procedimento familiare che lo vede coinvolto garantendo a Per_2
(da ritenersi non solo individuo oggetto di protezione, ma portatore di un autonomo diritto Per_2 soggettivo) la possibilità di esprimere la loro opinione, che deve comunque essere presa in considerazione dal Collegio chiamato, non certo ad un mero appiattimento rispetto ai desiderata del minore al quale certo il legislatore non ha inteso attribuire alcun potere decisionale , ma a interpretare le affermazioni e gli intendimenti del minore alla luce del contesto e delle relazioni in cui il minore è coinvolto, sempre tenendo conto della età e del grado di maturità e comunque di tutte le altre risultanze istruttorie.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Quanto alla modesta previsione in ordine al contributo al mantenimento del minore da parte della
[...] si ritiene recepibile tale condizione in ragione della evidente disparità reddituale tra le parti e CP_1 della necessità di garantire ad , anche in occasione degli ampi tempi che trascorre con la Per_2 madre, le medesime opportunità/possibilità di cui gode quando è con il padre .
Poiché, quindi, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
a NAPOLI il 29/05/2001 (atto n. 112, P. II, S.A Parte_1 Controparte_1
SEZ. B, anno 2001);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18/07/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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