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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di RO in data 18/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.892/2021R.g.
Tra
n.01/01/1968 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mobilio Francesco
RICORRENTE
E
n persona del suo legale rappresentante p.t. ( ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Colistra Alessio
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 21/06/2021, depositato in data 18/06/2021,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento adottato nei confronti del ricorrente per la inesistenza e/o nullità del procedimento disciplinare per tutto quanto argomentato ai punti sub 1) e sub 2) del presente ricorso;
2. per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la medesima società, con le medesime mansioni ed il medesimo livello ricoperto alla data del licenziamento;
3. sempre per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno subito a causa del licenziamento dichiarato nullo, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto 1 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per l'eventuale svolgimento di altre attività lavorative oltre, comunque, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sua effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. per il caso di rinuncia del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro spettantele, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5. in via subordinata accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento adottato nei confronti del ricorrente per violazione del procedimento disciplinare di cui all'art 7 della l. 300/70. 6. Per l'effetto condannare la
resistente in persona del suo legale rappresentatene pro tempore al pagamento in CP_2 favore del ricorrente di un'indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio dallo stesso svolto alle dipendenze della resistente.
7. condannare, infine, la società CP_2 resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
03.11.2021, 15.12.2021, 16.03.2022, 16.11.2022, 25.02.2025, e all'udienza del 26.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni l'odierno ricorrente deduce di essere stato prestatore di lavoro subordinato società resistente a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), con la qualifica e le mansioni di 'Commis di cucina, sala' con inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici Esercizi, a far data dal 2 luglio 2016 e fino al 23 agosto 2020, allorché veniva allontanato dal luogo di lavoro con lettera licenziamento in tronco sottoscritta dal legale rappresentante della società datrice di lavoro e consegnata a mani. Parte attrice deduce,
Pag. 2 di 6 inoltre, che il datore di lavoro ha provveduto ad aprire il procedimento disciplinare con nota di addebito datata 24 agosto 2020 ricevuta nei giorni successivi;
che con la medesima comunicazione, la società resistente ha comminato al ricorrente la “sospensione cautelare senza retribuzione”; e che ha poi proceduto all'intimazione del licenziamento per giusta causa con comunicazione datata 22 settembre 2020, ricevuta in data 29 novembre 2020 dal prestatore odierno ricorrente.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese
Sul punto si rileva, come è stato precisato dalla S.C. (Cass. 20-1-2011 n. 1244) con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, “in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (sulla ammissibilità di un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, con efficacia condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo, v. anche Cass. 23-12-2011 n. 28703, Cass. 4-1-2013 n. 106; sulla ammissibilità in linea generale anche di una rinnovazione del licenziamento v. Cass. 6-11-2006 n. 23641, Cass. 6-3-2008 n.
6055, Cass. 19-3-2013).
In particolare, la S.C. (v. Cass. n. 6055/2008, Cass. n. 1244/2011), nel disattendere il precedente diverso indirizzo - in base al quale, nell'area della stabilità reale, un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell'annullamento del precedente licenziamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente - ha rilevato che tale impostazione non appare condivisibile poiché si limita a considerare solamente l'aspetto degli effetti caducatori della pronunzia di illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo, enfatizzando il dato testuale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1
(nel testo introdotto dalla L. n. 108 del 1990), a proposito della qualificazione di azione di annullamento dell'impugnazione del recesso per giusta causa o giustificato motivo (“il giudice, con la sentenza con cui… annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo…”), senza tenere conto del significato complessivo della norma. La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di
Pag. 3 di 6 un'indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de iure. In altre parole, non può negarsi che l'annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano effetto ex tunc; tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento (si veda in tal senso Corte
Cost. 14.1.86 n.7).
Del resto, incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato “determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento” (Cass.
4.11.00 n. 14426).
Può ritenersi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che “il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato” (Cass.
1.3.05 n.
4261).
La continuità e la permanenza del rapporto rendono quindi ammissibile l'irrogazione di un secondo licenziamento, chiaramente destinato ad operare solo in caso di annullamento di quello precedente (S.C., sentenza del 06 dicembre 2013, n. 27390).
Tale statuizione può trovare applicazione nel caso di specie allorché si consideri che il recesso datoriale del 23 agosto 2020 deve ritenersi intimato in forma orale, tenuto conto che integra licenziamento orale l'atto espulsivo intimato mediante posta elettronica non certificata;
ciò in quanto il messaggio di posta elettronica (e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 20 d.lgs. cit. in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. 8 marzo
2018, n. 5523).
Nella specie, se è qualificabile come adottato in forma orale l'atto di recesso datoriale
Pag. 4 di 6 intimato mediante messaggio di posta elettronica non certificata ai sensi del d.P.R. n. 68/2005
e privo di firma digitale crittografia asimmetrica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 (non fornendo alcuna certezza sulla provenienza o identità dell'apparente sottoscrittore) non può ritenersi idoneo ad integrare il requisito della forma scritta del licenziamento quello intimato mediante comunicazione scritta cartacea non recante alcuna indicazione univocamente ascrivibile all'espressione di volontà della parte datoriale, che deve conseguentemente ritenersi inefficace in quanto intimato in violazione dell'art.2 comma 1°, l.n.604/1966.
Ciò posto, è stato intimato il licenziamento in forma scritta con la comunicazione del
22.09.2020; parte resistente deduce di aver irrogato il recesso in parola a fronte di inadempienze e comportamenti scorretti del prestatore nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, tuttavia, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto- si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per “contestazione” dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in C.4659/21.4.1993; C. 12117/21.12.1990;
C.10955/8.10.1992; C. 3404/19.3.1992; C. 317/1995).
Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto, cioè, che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (Cfr. C.
5419/1998).
Peraltro, come ha evidenziato la stessa Corte costituzionale nella sent. 204/82, il secondo comma dell'art 7 “...raccoglie il ben noto sviluppo... che ha indotto ad esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento, di quella forma, cioè, di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio.”
Nel caso di specie, la preventiva contestazione vi è stata e reca le sufficienti indicazioni di spazio e di tempo tali da potervi attribuire la connotazione di puntuale contestazione dell'addebito disciplinare, cui ha fatto seguito l'intimazione di licenziamento.
Pertanto, posta l'inefficacia dell'atto espulsivo del 23.08.2020, il rapporto di lavoro deve ritenersi risolto – a fronte del recesso datoriale legittimamente irrogato – a far data dal
Pag. 5 di 6 22.09.2020; ne consegue che il ricorso in quanto infondato va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle stesse.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ZI Di RO
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