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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6896/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Maria Aversano Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.06.2024 e vertente
T R A
Parte_1
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parroni
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cioffi
APPELLATO
Controparte_2
[...]
CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza
pagina 1 di 9 emessa dal Tribunale di Roma e di cui in epigrafe, accogliere il proposto gravame riformando la
sentenza impugnata, annullandone il contenuto e per l'effetto: a) revocare e quindi dichiarare privo
di effetti nei confronti del Fallimento n. 142/13 della ai sensi dell'art. 67 co.1 n. 1 LF, CP_3
ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 67 co. 2 LF, l'atto di compravendita perfezionato tra la Pt_1
e la a mezzo della scrittura privata dal 16.11.2012 e, per l'effetto – considerata
[...] CP_1
l'impossibilità della restituzione dei beni - condannare la medesima in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del predetto della somma Parte_1
corrispondente al valore economico dei macchinari al momento della cessione quantomeno pari ad
euro 859,860,00 ovvero alla somma maggiore o minore da accertarsi anche in corso di causa all'esito
della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ovvero da determinarsi con valutazione
equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
b) in ogni caso, confermare il capo della sentenza impugnata, con cui è stata revocata ai sensi del
disposto del n. 2 dell'art. 67 comma 1 LF il pagamento avvenuto mediante delegazione di
pagamento in favore dell' , giusta la Controparte_2
scrittura privata del 16.11.2012 e, per l'effetto, confermare la condanna di quest'ultima al
pagamento, in favore del attore, della somma corrisposta pari ad euro 234.135,00 iva Parte_1
compresa oltre interessi nella misura legale sino al momento del soddisfo;
c) con ogni
consequenziale statuizione di rito e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva nel procedimento la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello avversario poiché
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2. La appellante in bonis, con scrittura privata del 16.11.12, cedeva alla i Controparte_1
macchinari all'epoca installati presso il proprio stabilimento in Anagni (FR), a fronte di un corrispettivo di €. 193.500,00 oltre IVA (per un totale di € 234.135,00), come da fattura n. 12 del 16.11.12. In forza di delegazione di pagamento in funzione solutoria contenuta nella stessa scrittura privata di vendita del 16.11.2012, il pagamento del prezzo avveniva in favore di , Controparte_2
pagina 2 di 9 il cui liquidatore era all'epoca lo stesso amministratore unico della appellata, ing.
Successivamente, sempre in data 16.11.2012, l'acquirente Controparte_4 Controparte_1
vendeva i beni oggetto della predetta vendita alla società Machinery Srl per €. 207.500,00
oltre IVA (e quindi per €. 251.075,00).
Il Tribunale con la impugnata sentenza rigettava la domanda di revoca dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67 comma II L.F. per mancanza di prove circa la
Parte conoscenza dello stato di insolvenza della da parte della rigettava Controparte_1
la domanda di revoca dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67 comma I n. 1 L.F.,
non registrando uno scostamento superiore ad un quarto tra il valore dei beni oggetto di vendita, come da stima svolta dal CTU, ed il prezzo pattuito tra le parti con il contratto di compravendita del 16 novembre 2012; accoglieva invece la domanda di revoca del pagamento in favore della società , proposta dalla procedura ai sensi dell'art. 67, Pt_2
comma I, n. 2 L.F., costituendo la stessa una modalità anomala di pagamento,
pregiudizievole alle ragioni della massa dei creditori della fallita ed comune alle usuali transazioni commerciali.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare in riferimento alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie del comma I n. 1 e del comma II dell'art. 67
L.F., per erronea illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la fallita;
tanto in considerazione sia della anomalia del mezzo di pagamento, sia dello squilibrio del prezzo di cessione convenuto, sia del ruolo rilevante avuto dall'ing. all'epoca legale rappresentante sia della società CP_4
delegante che della delegataria.
3. La Corte ritiene l'appello in parte fondato.
L'appellante ritiene erronea e contraddittoria la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto l'elemento della delegazione di pagamento a fondamento della sola domanda di cui all'art. 67, comma I, n. 2 L.F., e non anche dell'art. 67 co. 2 L.F. ai fini della prova della scientia damni in quanto, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, proprio la presenza della delegazione quale mezzo anomalo di pagamento del prezzo pagina 3 di 9 dimostrerebbe che l'appellata fosse perfettamente consapevole della decozione in cui
Parte versava la . Secondo l'appellante, ammessa l'operatività della presunzione legale di cui della L. Fall. art. 67 comma 1, in mancanza della prova della inscientia decoctionis, il
Giudice di merito non avrebbe poi potuto ritenere non provata da parte del la Parte_1
scientia decoctionis ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.
La doglianza si ritiene fondata.
Secondo il Tribunale l'anomalia del mezzo di pagamento (delegazione) sarebbe idonea soltanto a disporre la revoca del pagamento medesimo, poiché viola la par conditio creditorum, ma non sarebbe un elemento sufficiente a ritenere dimostrata la consapevolezza dello stato di insolvenza del terzo, il cui onere della prova resta a carico del curatore.
Invero, è pacifico che la curatela sia tenuta a dimostrare la scientia decoctionis in capo all'accipiens e che questa possa essere provata attraverso le presunzioni di cui agli artt.
2727 e 2729 cod. civ., purché gli elementi indiziari siano idonei nel loro complesso a indurre a ritenere che il terzo, utilizzando la normale prudenza e avvedutezza, conoscesse o avrebbe dovuto ragionevolmente percepire i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
Ora, pur se v'è chiara distinzione tra la disciplina dettata dall'art. 2727 c.c. da quella prevista dal successivo art. 2728 c.c. in ordine all'onere probatorio in quanto mentre il fatto sul quale si fonda la presunzione semplice dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la presunzione legale iuris tantum è
stabilita dalla legge e non necessita della prova del fatto sul quale si fonda, tuttavia una volta che del fatto sia stata data o risulti prova, la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum va data anche alla presunzione semplice, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria.
Pertanto, una volta accertata l'anomalia del mezzo di pagamento ai sensi dell'art. 67,
comma 1, n. 2 l. fall. senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia pagina 4 di 9 decoctionis", la conoscenza dello stato di insolvenza deve ritenersi accertata anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma dell'art. 67.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14390 del 24.05.2023
affermando che: "In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei
pagamenti con mezzi anormali, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, senza che il creditore
abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve
essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti
riconducibili al comma 2 della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale".
Laddove la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 stabilisce la revocabilità degli "atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento", salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, istituzionalizza il rilievo del fatto ivi considerato, traendone la conseguenza sul piano dell'id quod plerumque accidit che chi conclude un contratto con mezzi anormali di pagamento lo fa perché ha contezza che il debitore non sia in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Pertanto, una volta accertato in concreto il pagamento con mezzi anormali, sul cui accertamento non è stata proposta impugnazione, in mancanza della prova della inscientia decoctionis, rimane accertato che l'acquirente società appellata fosse consapevole dello stato di insolvenza, anche con riguardo all'applicazione del comma 2 dell'art. 67 L.F..
Deve concludersi che la natura giuridica dell'istituto della delegazione di pagamento implica, di per sé, la consapevolezza in capo a tutti e tre i soggetti coinvolti dell'anormalità del mezzo di pagamento utilizzato per estinguere rapporti di debito-
credito tra le parti e va considerato indizio grave e rilevante ai fini della prova della
Parte conoscenza dello stato di decozione in cui già versava la .
A tanto si aggiunge altro indizio, nella specie, significativo che è dato dalla quasi contestuale rivendita dell'intero lotto dei macchinari acquistato da parte della CP_1
pagina 5 di 9 ad una terza società, la Machinery. La con scrittura del 16.11.2012, a fronte di Pt_1
un corrispettivo di € 193.500,00 oltre iva, cedeva i macchinari alla che, a sua CP_1
volta, nella stessa giornata, li cedeva alla Machinery per €. 207.500,00 oltre IVA. Nella
specie, la tempestività della cessione e il modesto utile contribuisce a ritenere la a conoscenza della precaria situazione economica dell'alienante e quindi della CP_1
possibile revocabilità della vendita.
4. Parte appellante contesta la sentenza anche nella parte in cui, facendo proprie le risultanze della CTU, ha rigettato la domanda spiegata nei confronti della e CP_1
della ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 L.F., a mente del quale “sono revocabili gli Pt_2
atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
è dato o promesso”.
In primo luogo l'appellante rileva l'enorme differenza (superiore alla soglia del quarto prevista dall'art. 67 co. 1, n. 1 L.F.) che intercorre tra il prezzo convenuto per la cessione
(€ 193.500,00 oltre iva) e quello iscritto in bilancio (€ 859.860,00).
Ora, la stima del valore dei macchinari oggetto della cessione effettuata dalla fallita stessa nella propria contabilità è sicuramente un valore ininfluente e spesso diverso dal valore commerciale.
Né in merito l'appellante ha supportato le risultanze di bilancio contrapponendo documentazione tecnica, descrittiva, fotografica o altro che avallasse quanto attestato nelle scritture contabili.
5. L'appellante comunque ritiene inoltre non corrispondente al valore di mercato la stima effettuata dal nominato CTU, ritenuta invece congrua e corretta dal Giudice di primo grado.
Secondo la prospettazione dell'appellante il perito avrebbe arbitrariamente applicato immotivate decurtazioni al valore di mercato inizialmente stimato in € 536.427,00, quali il
15% di e il 20% per la vendita a corpo in unico lotto, ed avrebbe arbitrariamente Pt_3
pagina 6 di 9 attribuito un valore pari a zero di alcuni macchinari (quali scaffalature, tavoli da lavoro e poco altro).
La Corte ritiene la doglianza infondata.
Le risultanze dell'indagine peritale hanno portato ad attribuire al complesso dei beni compravenduti un probabile valore di mercato compreso tra €. 151.450,00 ed €. 302.900,
oltre IVA;
pertanto, in linea con il prezzo di compravendita fissato tra le parti in €.
193.500,00 oltre IVA. Come specificato nella sentenza impugnata, inoltre, lo stesso CTU
in ogni caso, a fronte delle osservazioni avanzate dal CTP del fallimento, precisava che,
applicando il criterio ritenuto dal perito di parte, il probabile valore di mercato sarebbe stato compreso tra €. 222.724,00 ed €. 445.448, oltre IVA;
valore che, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, comunque non farebbe registrare uno scostamento superiore ad un quarto rispetto al prezzo di vendita.
Nel merito delle osservazioni avanzate dall'appellante, per ciò che attiene la riduzione di valore del 15% di , che deriverebbe dal fatto di aver venduto il complesso di beni Pt_3
ad un intermediario e non all'utente finale, si ritiene corretto quanto osservato dal CTU
in quanto il ricarico applicato va normalmente considerato a compensazione dei costi, del rischio di impresa, dell'impiego di liquidità e dell'utile del rivenditore/broker, quale è
l'acquirente/appellato.
Nella specie poi va considerato che le spese di smontaggio e trasporto erano previste a totale carico dell'acquirente.
Né può essere portata quale parametro la percentuale equivalente all'utile reale ottenuto dalla Teknosteel intermediaria nella effettuata vendita (pari al 6,7%), avendo il CTU svolto la perizia sulla base di una attestata, obiettiva e approfondita indagine di mercato presso i principali rivenditori di settore e non risultando mossi, di contro, da parte appellante specifici rilievi o obiettivi criteri.
6. Per ciò che attiene la decurtazione del 20% giustificata dalla vendita a corpo in unico lotto, sostiene l'appellante che l'indissolubile legame funzionante tra tutti i macchinari non avrebbe dovuto costituire una limitazione, bensì un requisito strutturale del pagina 7 di 9 complesso dei beni in difetto del quale i beni, singolarmente individuati, sarebbero stati privi di qualsiasi utilità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decurtazione appare corretta per un operatore del settore per la ragionevole minor utilità dell'acquisto in blocco di un lotto di oggetti sfusi, né la curatela ha specificatamente provato il sostenuto legame funzionale dei singoli macchinari al processo produttivo.
7. Anche la contestazione circa la valutazione pari a zero di alcune attrezzature la cui quotazione di mercato sarebbe, a detta del CTU, impossibile in quanto realizzate specificatamente per l'impianto di Anagni, non appare supportata da concreti e specifici riscontri da parte appellante che si è limitata ad una generica e sommaria critica.
In definitiva, va rigettata la richiesta applicazione dell'art. 67, co. 1, n. 1 L.F. non registrandosi uno scostamento superiore ad un quarto tra il prezzo a cui sono stati alienati i beni ed il loro effettivo valore di mercato.
8. Per i motivi sopra esposti, si rigetta la richiesta di rinnovo della CTU espletata in primo grado che si ritiene corretta, congrua ed esaustiva.
9. Conclusivamente, ritenuta nella fattispecie l'applicazione dell'art. 67, comma I, n. 2 e comma II della L.F. e considerata l'impossibilità della restituzione dei beni aziendali oggetto di vendita, la terza acquirente, Controparte_2
, va condannata alla restituzione in favore della procedura
[...]
della somma di “€. 234.135,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo”,
come da sentenza impugnata;
somma non contestata e la cui determinazione è da ritenersi passata in giudicato.
10. Per ciò che attiene la posizione della appellata (prima acquirente e Controparte_1
dante causa del terzo) - dato atto che l'azione revocatoria è basata prioritariamente sul
Parte primo atto di disposizione tra la e tra riconosciuta per le ragioni Controparte_1
sopra espresse la revocabilità ex art. 67, comma I, n. 2 della vendita e quindi la conoscenza da parte della società prima acquirente della situazione patrimoniale della Pt_1
pagina 8 di 9 - non può che riconoscersi la mala fede della stessa, che ha Parte_1 Parte_1
concorso a pregiudicare le ragioni dei creditori.
In merito la Suprema Corte ha precisato che: “Il terzo subacquirente in mala fede di un bene
trasferito con atto soggetto a revocatoria fallimentare è nella stessa posizione del suo dante causa
ed è con lui obbligato in solido alla restituzione o, se questa è impossibile, al pagamento del valore
del bene” (Cass. n. n. 1016 del 20/03/1976 in Rv. 379665 - 01).
Pertanto, in accoglimento parziale del proposto appello, la società va Controparte_1
condannata, in solido alla terza acquirente, a risarcire il danno cagionato ai creditori con la sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale;
danno corrispondente alla restituzione del corrispettivo ricevuto in virtù dell'atto di compravendita stipulato con il terzo acquirente.
11. Le spese di lite seguono proporzionalmente per il 50% la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, accoglie la domanda formulata dalla procedura appellante ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F. di revoca dell'atto di compravendita stipulato tra con scrittura privata del 16.11.2012 e condanna Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, in solido con la Controparte_2
, alla restituzione in favore della procedura appellante della somma di €.
[...]
234.135,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'appellante di parte delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
19.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Maria Aversano Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.06.2024 e vertente
T R A
Parte_1
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parroni
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cioffi
APPELLATO
Controparte_2
[...]
CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza
pagina 1 di 9 emessa dal Tribunale di Roma e di cui in epigrafe, accogliere il proposto gravame riformando la
sentenza impugnata, annullandone il contenuto e per l'effetto: a) revocare e quindi dichiarare privo
di effetti nei confronti del Fallimento n. 142/13 della ai sensi dell'art. 67 co.1 n. 1 LF, CP_3
ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 67 co. 2 LF, l'atto di compravendita perfezionato tra la Pt_1
e la a mezzo della scrittura privata dal 16.11.2012 e, per l'effetto – considerata
[...] CP_1
l'impossibilità della restituzione dei beni - condannare la medesima in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del predetto della somma Parte_1
corrispondente al valore economico dei macchinari al momento della cessione quantomeno pari ad
euro 859,860,00 ovvero alla somma maggiore o minore da accertarsi anche in corso di causa all'esito
della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ovvero da determinarsi con valutazione
equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
b) in ogni caso, confermare il capo della sentenza impugnata, con cui è stata revocata ai sensi del
disposto del n. 2 dell'art. 67 comma 1 LF il pagamento avvenuto mediante delegazione di
pagamento in favore dell' , giusta la Controparte_2
scrittura privata del 16.11.2012 e, per l'effetto, confermare la condanna di quest'ultima al
pagamento, in favore del attore, della somma corrisposta pari ad euro 234.135,00 iva Parte_1
compresa oltre interessi nella misura legale sino al momento del soddisfo;
c) con ogni
consequenziale statuizione di rito e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva nel procedimento la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello avversario poiché
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2. La appellante in bonis, con scrittura privata del 16.11.12, cedeva alla i Controparte_1
macchinari all'epoca installati presso il proprio stabilimento in Anagni (FR), a fronte di un corrispettivo di €. 193.500,00 oltre IVA (per un totale di € 234.135,00), come da fattura n. 12 del 16.11.12. In forza di delegazione di pagamento in funzione solutoria contenuta nella stessa scrittura privata di vendita del 16.11.2012, il pagamento del prezzo avveniva in favore di , Controparte_2
pagina 2 di 9 il cui liquidatore era all'epoca lo stesso amministratore unico della appellata, ing.
Successivamente, sempre in data 16.11.2012, l'acquirente Controparte_4 Controparte_1
vendeva i beni oggetto della predetta vendita alla società Machinery Srl per €. 207.500,00
oltre IVA (e quindi per €. 251.075,00).
Il Tribunale con la impugnata sentenza rigettava la domanda di revoca dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67 comma II L.F. per mancanza di prove circa la
Parte conoscenza dello stato di insolvenza della da parte della rigettava Controparte_1
la domanda di revoca dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67 comma I n. 1 L.F.,
non registrando uno scostamento superiore ad un quarto tra il valore dei beni oggetto di vendita, come da stima svolta dal CTU, ed il prezzo pattuito tra le parti con il contratto di compravendita del 16 novembre 2012; accoglieva invece la domanda di revoca del pagamento in favore della società , proposta dalla procedura ai sensi dell'art. 67, Pt_2
comma I, n. 2 L.F., costituendo la stessa una modalità anomala di pagamento,
pregiudizievole alle ragioni della massa dei creditori della fallita ed comune alle usuali transazioni commerciali.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare in riferimento alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie del comma I n. 1 e del comma II dell'art. 67
L.F., per erronea illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la fallita;
tanto in considerazione sia della anomalia del mezzo di pagamento, sia dello squilibrio del prezzo di cessione convenuto, sia del ruolo rilevante avuto dall'ing. all'epoca legale rappresentante sia della società CP_4
delegante che della delegataria.
3. La Corte ritiene l'appello in parte fondato.
L'appellante ritiene erronea e contraddittoria la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto l'elemento della delegazione di pagamento a fondamento della sola domanda di cui all'art. 67, comma I, n. 2 L.F., e non anche dell'art. 67 co. 2 L.F. ai fini della prova della scientia damni in quanto, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, proprio la presenza della delegazione quale mezzo anomalo di pagamento del prezzo pagina 3 di 9 dimostrerebbe che l'appellata fosse perfettamente consapevole della decozione in cui
Parte versava la . Secondo l'appellante, ammessa l'operatività della presunzione legale di cui della L. Fall. art. 67 comma 1, in mancanza della prova della inscientia decoctionis, il
Giudice di merito non avrebbe poi potuto ritenere non provata da parte del la Parte_1
scientia decoctionis ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.
La doglianza si ritiene fondata.
Secondo il Tribunale l'anomalia del mezzo di pagamento (delegazione) sarebbe idonea soltanto a disporre la revoca del pagamento medesimo, poiché viola la par conditio creditorum, ma non sarebbe un elemento sufficiente a ritenere dimostrata la consapevolezza dello stato di insolvenza del terzo, il cui onere della prova resta a carico del curatore.
Invero, è pacifico che la curatela sia tenuta a dimostrare la scientia decoctionis in capo all'accipiens e che questa possa essere provata attraverso le presunzioni di cui agli artt.
2727 e 2729 cod. civ., purché gli elementi indiziari siano idonei nel loro complesso a indurre a ritenere che il terzo, utilizzando la normale prudenza e avvedutezza, conoscesse o avrebbe dovuto ragionevolmente percepire i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
Ora, pur se v'è chiara distinzione tra la disciplina dettata dall'art. 2727 c.c. da quella prevista dal successivo art. 2728 c.c. in ordine all'onere probatorio in quanto mentre il fatto sul quale si fonda la presunzione semplice dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la presunzione legale iuris tantum è
stabilita dalla legge e non necessita della prova del fatto sul quale si fonda, tuttavia una volta che del fatto sia stata data o risulti prova, la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum va data anche alla presunzione semplice, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria.
Pertanto, una volta accertata l'anomalia del mezzo di pagamento ai sensi dell'art. 67,
comma 1, n. 2 l. fall. senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia pagina 4 di 9 decoctionis", la conoscenza dello stato di insolvenza deve ritenersi accertata anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma dell'art. 67.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14390 del 24.05.2023
affermando che: "In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei
pagamenti con mezzi anormali, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, senza che il creditore
abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve
essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti
riconducibili al comma 2 della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale".
Laddove la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 stabilisce la revocabilità degli "atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento", salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, istituzionalizza il rilievo del fatto ivi considerato, traendone la conseguenza sul piano dell'id quod plerumque accidit che chi conclude un contratto con mezzi anormali di pagamento lo fa perché ha contezza che il debitore non sia in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Pertanto, una volta accertato in concreto il pagamento con mezzi anormali, sul cui accertamento non è stata proposta impugnazione, in mancanza della prova della inscientia decoctionis, rimane accertato che l'acquirente società appellata fosse consapevole dello stato di insolvenza, anche con riguardo all'applicazione del comma 2 dell'art. 67 L.F..
Deve concludersi che la natura giuridica dell'istituto della delegazione di pagamento implica, di per sé, la consapevolezza in capo a tutti e tre i soggetti coinvolti dell'anormalità del mezzo di pagamento utilizzato per estinguere rapporti di debito-
credito tra le parti e va considerato indizio grave e rilevante ai fini della prova della
Parte conoscenza dello stato di decozione in cui già versava la .
A tanto si aggiunge altro indizio, nella specie, significativo che è dato dalla quasi contestuale rivendita dell'intero lotto dei macchinari acquistato da parte della CP_1
pagina 5 di 9 ad una terza società, la Machinery. La con scrittura del 16.11.2012, a fronte di Pt_1
un corrispettivo di € 193.500,00 oltre iva, cedeva i macchinari alla che, a sua CP_1
volta, nella stessa giornata, li cedeva alla Machinery per €. 207.500,00 oltre IVA. Nella
specie, la tempestività della cessione e il modesto utile contribuisce a ritenere la a conoscenza della precaria situazione economica dell'alienante e quindi della CP_1
possibile revocabilità della vendita.
4. Parte appellante contesta la sentenza anche nella parte in cui, facendo proprie le risultanze della CTU, ha rigettato la domanda spiegata nei confronti della e CP_1
della ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 L.F., a mente del quale “sono revocabili gli Pt_2
atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
è dato o promesso”.
In primo luogo l'appellante rileva l'enorme differenza (superiore alla soglia del quarto prevista dall'art. 67 co. 1, n. 1 L.F.) che intercorre tra il prezzo convenuto per la cessione
(€ 193.500,00 oltre iva) e quello iscritto in bilancio (€ 859.860,00).
Ora, la stima del valore dei macchinari oggetto della cessione effettuata dalla fallita stessa nella propria contabilità è sicuramente un valore ininfluente e spesso diverso dal valore commerciale.
Né in merito l'appellante ha supportato le risultanze di bilancio contrapponendo documentazione tecnica, descrittiva, fotografica o altro che avallasse quanto attestato nelle scritture contabili.
5. L'appellante comunque ritiene inoltre non corrispondente al valore di mercato la stima effettuata dal nominato CTU, ritenuta invece congrua e corretta dal Giudice di primo grado.
Secondo la prospettazione dell'appellante il perito avrebbe arbitrariamente applicato immotivate decurtazioni al valore di mercato inizialmente stimato in € 536.427,00, quali il
15% di e il 20% per la vendita a corpo in unico lotto, ed avrebbe arbitrariamente Pt_3
pagina 6 di 9 attribuito un valore pari a zero di alcuni macchinari (quali scaffalature, tavoli da lavoro e poco altro).
La Corte ritiene la doglianza infondata.
Le risultanze dell'indagine peritale hanno portato ad attribuire al complesso dei beni compravenduti un probabile valore di mercato compreso tra €. 151.450,00 ed €. 302.900,
oltre IVA;
pertanto, in linea con il prezzo di compravendita fissato tra le parti in €.
193.500,00 oltre IVA. Come specificato nella sentenza impugnata, inoltre, lo stesso CTU
in ogni caso, a fronte delle osservazioni avanzate dal CTP del fallimento, precisava che,
applicando il criterio ritenuto dal perito di parte, il probabile valore di mercato sarebbe stato compreso tra €. 222.724,00 ed €. 445.448, oltre IVA;
valore che, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, comunque non farebbe registrare uno scostamento superiore ad un quarto rispetto al prezzo di vendita.
Nel merito delle osservazioni avanzate dall'appellante, per ciò che attiene la riduzione di valore del 15% di , che deriverebbe dal fatto di aver venduto il complesso di beni Pt_3
ad un intermediario e non all'utente finale, si ritiene corretto quanto osservato dal CTU
in quanto il ricarico applicato va normalmente considerato a compensazione dei costi, del rischio di impresa, dell'impiego di liquidità e dell'utile del rivenditore/broker, quale è
l'acquirente/appellato.
Nella specie poi va considerato che le spese di smontaggio e trasporto erano previste a totale carico dell'acquirente.
Né può essere portata quale parametro la percentuale equivalente all'utile reale ottenuto dalla Teknosteel intermediaria nella effettuata vendita (pari al 6,7%), avendo il CTU svolto la perizia sulla base di una attestata, obiettiva e approfondita indagine di mercato presso i principali rivenditori di settore e non risultando mossi, di contro, da parte appellante specifici rilievi o obiettivi criteri.
6. Per ciò che attiene la decurtazione del 20% giustificata dalla vendita a corpo in unico lotto, sostiene l'appellante che l'indissolubile legame funzionante tra tutti i macchinari non avrebbe dovuto costituire una limitazione, bensì un requisito strutturale del pagina 7 di 9 complesso dei beni in difetto del quale i beni, singolarmente individuati, sarebbero stati privi di qualsiasi utilità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decurtazione appare corretta per un operatore del settore per la ragionevole minor utilità dell'acquisto in blocco di un lotto di oggetti sfusi, né la curatela ha specificatamente provato il sostenuto legame funzionale dei singoli macchinari al processo produttivo.
7. Anche la contestazione circa la valutazione pari a zero di alcune attrezzature la cui quotazione di mercato sarebbe, a detta del CTU, impossibile in quanto realizzate specificatamente per l'impianto di Anagni, non appare supportata da concreti e specifici riscontri da parte appellante che si è limitata ad una generica e sommaria critica.
In definitiva, va rigettata la richiesta applicazione dell'art. 67, co. 1, n. 1 L.F. non registrandosi uno scostamento superiore ad un quarto tra il prezzo a cui sono stati alienati i beni ed il loro effettivo valore di mercato.
8. Per i motivi sopra esposti, si rigetta la richiesta di rinnovo della CTU espletata in primo grado che si ritiene corretta, congrua ed esaustiva.
9. Conclusivamente, ritenuta nella fattispecie l'applicazione dell'art. 67, comma I, n. 2 e comma II della L.F. e considerata l'impossibilità della restituzione dei beni aziendali oggetto di vendita, la terza acquirente, Controparte_2
, va condannata alla restituzione in favore della procedura
[...]
della somma di “€. 234.135,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo”,
come da sentenza impugnata;
somma non contestata e la cui determinazione è da ritenersi passata in giudicato.
10. Per ciò che attiene la posizione della appellata (prima acquirente e Controparte_1
dante causa del terzo) - dato atto che l'azione revocatoria è basata prioritariamente sul
Parte primo atto di disposizione tra la e tra riconosciuta per le ragioni Controparte_1
sopra espresse la revocabilità ex art. 67, comma I, n. 2 della vendita e quindi la conoscenza da parte della società prima acquirente della situazione patrimoniale della Pt_1
pagina 8 di 9 - non può che riconoscersi la mala fede della stessa, che ha Parte_1 Parte_1
concorso a pregiudicare le ragioni dei creditori.
In merito la Suprema Corte ha precisato che: “Il terzo subacquirente in mala fede di un bene
trasferito con atto soggetto a revocatoria fallimentare è nella stessa posizione del suo dante causa
ed è con lui obbligato in solido alla restituzione o, se questa è impossibile, al pagamento del valore
del bene” (Cass. n. n. 1016 del 20/03/1976 in Rv. 379665 - 01).
Pertanto, in accoglimento parziale del proposto appello, la società va Controparte_1
condannata, in solido alla terza acquirente, a risarcire il danno cagionato ai creditori con la sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale;
danno corrispondente alla restituzione del corrispettivo ricevuto in virtù dell'atto di compravendita stipulato con il terzo acquirente.
11. Le spese di lite seguono proporzionalmente per il 50% la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, accoglie la domanda formulata dalla procedura appellante ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F. di revoca dell'atto di compravendita stipulato tra con scrittura privata del 16.11.2012 e condanna Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, in solido con la Controparte_2
, alla restituzione in favore della procedura appellante della somma di €.
[...]
234.135,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'appellante di parte delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
19.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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