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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10246 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara DI TONTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26358 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: azione di annullamento di donazione
TRA
, nato a [...] il 18 novem- Parte_1 C.F._1 bre 1985 ed ivi residente in [...], rap- presentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti LUIGI LAMAN- NA, , e ROBERTO MATARAZZO, C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._3 sito in Napoli alla via Toledo, 106;
ATTORE
E
, , nato a [...] il 4 febbraio Controparte_1 C.F._4
1984 ed ivi residente a[...], rappresentato e dife- so, in virtù di procura in atti, dall'avv. NICOLA IANNARONE,
con studio in Avellino al Corso Vittorio Emanuele C.F._5
II, 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da com- parse conclusionali in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022, Parte_1
premetteva di aver contratto matrimonio in data 9 ottobre
[...]
2008 con , nata a [...] il [...] e Controparte_2 che, dal matrimonio, erano nati i figli e , rispet- Per_1 Persona_2 tivamente in data 12 settembre 2007 e 16 settembre 2011; premetteva, ancora, che, in data 10 maggio 2019, con atto per OT , Persona_3
1
registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 4 giugno 2019 al n. 10595/1T, aveva donato al proprio fratello, il convenuto CP_1
ed alla loro madre (poi deceduta il 21 ago-
[...] Persona_4 sto 2020), rispettivamente al primo la nuda proprietà ed alla seconda l'usufrutto sugli appartamenti siti in Napoli alla Piazza Guglielmo Pepe, 4, piano 3 (riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7, p.lla 1271, sub. 27, z.c. 13, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5) e piano 4 (riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, fo- glio 7, particella 1271, sub. 28, z.c. 13, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5); tanto pre- messo conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via princi-
[...] pale, annullare l'atto per OT del 10.05.2019, registra- Persona_3 to dall'Ag. delle Entrate di Napoli 1 il 04.06.2019 n. 10595/1T, con cui l'istante ha donato al proprio fratello (04.02.1984) ed Controparte_1 alla madre (17.05.1964) rispettivamente al primo la Persona_4 nuda proprietà ed alla seconda l'usufrutto sui seguenti beni immobili: 1) appartamento posto al terzo piano, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con via del Carmine, con via Soprammuro e con ballatoio scale, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7 p.lla 1271, sub. 27, z.c. 13 cat.A/2, cl. 4, vanni 5,5, Piaz- za Guglielmo Pepe n.ro 4, piano 3, RC euro 553,90; 2) appartamento po- sto al 4 piano, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con via del Carmine con via Soprammuro e con ballatoio scale, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7 parti- cella 1271, sub. 28, z.c. 13, cat. A/2, cl 4, vani5,5, Piazza Guglielmo Pepe n. 4, piano 4, RC euro 553,90; 3) per l'effetto condannare i sig. ri CP_1
e a restituire all'istante i beni sopra emar-
[...] Persona_4 ginati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che dalla lettura dell'art. 3 dell'impugnato atto donativo, ove testualmente si riportava “le presenti donazioni sono fatte ed accettate a titolo di anticipata succes- sione e vanno imputate sulla legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con espressa dispensa da collazione ed imputazione”, appa- riva evidente un chiaro errore sul motivo della donazione;
sosteneva che, essendo coniugato e padre di due figli, non avrebbe potuto devol- vere parte così consistente del proprio patrimonio al fratello e alla ma- dre a titolo di anticipata successione da imputare sulla legittima, non es- sendo questi ultimi chiamati a succedere ex lege in caso di sua premo- rienza (non avendo provveduto a fare testamento). Parte_1
Pertanto, impugnava, ex art. 787 c.c., l'atto di donazione per OT
[...]
del 10 maggio 2019, ritenendo il suddetto errore sul motivo cau- Per_5 sa di annullabilità dell'atto di donazione. Precisava, successivamente, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., che l'errore in cui era incorso consi- steva nell'aver effettuato una donazione al fratello ed alla madre a titolo di anticipata successione in conto di legittima, ignorando che i donatari
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non fossero, in realtà, eredi legittimari, essendo in vita il coniuge ed i fi- gli.
Si costitutiva, in data 3 febbraio 2023, , il quale so- Controparte_1 steneva che la domanda attorea era strumentale ed illegittima, nonché sprovvista di fondamento, risultando estremamente improbabile che l'attore – imprenditore – non fosse a conoscenza della disciplina legale che regola la successione, quantomeno con riferimento ai criteri di indi- viduazione degli eredi legittimari. Deduceva, altresì, che l'atto di dona- zione impugnato fosse stato posto in essere dal donante in ossequio alle volontà familiari, nell'ottica di una equa ripartizione delle sostanze pa- trimoniali dei genitori delle parti, e Controparte_3 CP_4
, coinvolti – nell'ambito dell'esercizio della loro attività imprendito-
[...] riale con ragione sociale “Anny Fashion sas di D'EL DO – nella procedura concorsuale del Fallimento n. 498/2002 del Tribunale di Na- poli. Gli ascendenti delle parti in causa, secondo il convenuto, avrebbero previsto che l'acquisto degli immobili di Piazza Guglielmo Pepe, n. 4 – già condotti in locazione – sarebbe avvenuta a nome dei figli, unici abili a contrarre mutui bancari e con successivi atti inter vivos, come la dona- zione oggetto del presente giudizio, si sarebbe attuata una redistribu- zione più equa delle sostanze familiari. Ne costituirebbe riprova la circo- stanza che all'atto di donazione impugnato partecipava anche
[...]
, germana dei soggetti coinvolti nel giudizio, la quale, analo- CP_5 gamente al fratello , donava a e Pt_1 Controparte_1 Per_4
rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto di alcuni beni
[...] immobili siti nello stesso stabile di Piazza Guglielmo Pepe, 4 in Napoli;
sosteneva anche, che l'attore risultava protestato per n. 3 cambiali inso- lute emesse nel marzo 2019, pochi mesi prima della donazione, per una complessiva esposizione pari ad € 30.000,00, sicché con la donazione l'attore avrebbe realizzato l'ulteriore finalità di salvaguardare i beni “fa- miliari” dall'assalto dei propri creditori.
In punto di diritto, deduceva che l'inciso dell'atto di donazione dal quale l'attore faceva discendere l'errore farebbe riferimento alla “causa” del negozio piuttosto che al “motivo”, e che, ad ogni modo, la domanda pro- posta risultava infondata per la carenza dei requisiti di cui all'art. 787 c.c., nonché per il concetto di “errore” come dedotto in giudizio dall'attore; secondo il convenuto, gli ascendenti ed i fratelli germani concorrono ex art. 571 c.c. alla successione quali eredi legittimari nei ca- si in cui il de cuius muoia senza lasciare coniuge e discendenti. Dunque, non essendosi, all'epoca, ancora aperta la successione del sig. Parte_1
, non si sarebbe potuto aprioristicamente escludere la possibi-
[...] lità che il fratello gli sarebbe successo in quota le- Controparte_1 gittima, con conseguente piena operatività della disposizione di cui alla donazione impugnata.
3
Trattata la causa, all'udienza cartolare dell'11 luglio 2025 la stessa veni- va riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********************
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non merita acco- glimento per quanto di seguito esplicitato.
Va premesso che gli eredi legittimi e gli eredi legittimari (o necessari) rappresentano due categorie distinte nel diritto successorio italiano, ciascuna con caratteristiche e diritti specifici. Gli eredi legittimi sono co- loro che ereditano il patrimonio del defunto in assenza di un testamento valido, secondo le norme della successione legittima stabilite dall'art. 565 del codice civile. Questi eredi includono il coniuge, i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori e nonni), i collaterali (fratelli, sorelle e lo- ro discendenti), gli altri parenti fino al sesto grado e, in ultima istanza, lo Stato.
A differenza degli eredi legittimi, che ereditano in assenza di un testa- mento, gli eredi legittimari sono tutelati anche contro le disposizioni te- stamentarie che potrebbero lesionarne i diritti. Gli eredi legittimari in- cludono il coniuge, i figli e, in loro assenza, gli ascendenti del defunto. La legge riserva loro una quota dell'eredità, chiamata "quota di legittima", che non può essere ridotta o eliminata nemmeno dalla volontà del te- statore. Se il testamento o le donazioni effettuate in vita dal defunto violano questa quota riservata, gli eredi legittimari hanno il diritto di agi- re in giudizio per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti.
Orbene, dalla lettura degli atti difensivi, emerge che sia l'attore che il convenuto confondono ripetutamente la figura dell'erede legittimo con quella dell'erede legittimario: il fratello e la madre sono eredi legittimi, la madre è erede legittimario mentre il fratello non lo è.
Posto quanto sopra, nel merito giova sottolineare che la donazione, ex art. 769 c.c., è il contratto con il quale una parte (donante) per puro spiri- to di liberalità arricchisce l'altra parte (donataria) attribuendo a quest'ultima un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Si tratta dunque di una fattispecie che richiede la presenza di due ele- menti caratterizzanti: uno oggettivo e l'altro soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5068 del 15 marzo 2016; Cass. Civile n. 13087 del 24 giugno 2015).
L'elemento oggettivo è rappresentato dall'arricchimento del beneficia- rio con corrispondente depauperamento di colui che pone in essere la li- beralità medesima: quest'ultimo si spoglia di un bene od assumere un'obbligazione senza ricevere, direttamente od indirettamente, alcun vantaggio patrimoniale valutabile. L'elemento soggettivo consiste nell' animus donandi o spirito di liberalità. Colui che pone in essere la liberali-
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tà è consapevole di non essere obbligato a trasferire il bene o ad assu- mere l'obbligo: la prestazione viene quindi eseguita in piena libertà con la coscienza e la volontà di compiere un atto che non costituisce adem- pimento di una obbligazione contrattuale od extracontrattuale. Quest'ultimo elemento, secondo la costante giurisprudenza, costituisce anche la causa della donazione e pertanto la sua mancanza determina la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 1418 c.c.
L'art. 769 c.c. individua l'ipotesi della donazione cosiddetta diretta, ossia del contratto stipulato dal donante, in assenza di costrizioni morali o giuridiche, avente ad oggetto una prestazione di natura traslativa od obbligatoria direttamente a favore del donatario.
Per la stipula di questo tipo di contratto devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di donazione, prima fra tut- te quella contenuta nell'art. 782 c.c., che richiede la forma dell'atto pub- blico a pena di nullità (prescrizione da integrare con gli artt. 48 e 50 della l. 89 del 16 febbraio 1913, cosiddetta Legge OTile, i quali richiedono anche, sempre a pena di nullità, la presenza di due testimoni).
Ai sensi dell'art. 787 cod. civ., «la donazione è annullabile quando il moti- vo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità». La disposizione, di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione, individua un vizio di volontà specifico e tipico delle libe- ralità, distinto dagli ordinari vizi del consenso (errore, dolo, violenza) di cui agli artt. 1427 ss. c.c.
La ratio della norma è quella di garantire la stabilità degli atti di liberalità e di evitare che il donante possa successivamente revocare o annullare l'atto in base a motivi meramente soggettivi o mutevoli.
Ne consegue che i requisiti dell'errore sul motivo sono rigorosi e devono concorrere tutti simultaneamente e quindi il motivo: deve risultare dall'atto; deve essere unico e determinante;
deve essere erroneo nel senso di essere “essenziale e riconoscibile”.
In assenza anche di uno solo di questi presupposti, la donazione rimane valida ed efficace.
La donazione può, quindi, essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, oltre a dover essere riconoscibile.
Si intendono per motivi tutte le rappresentazioni mentali che determi- nano un soggetto a dare una certa regola ai propri interessi, ponendo in essere un negozio giuridico. I motivi possono essere esplicitati nel nego- zio giuridico (ad esempio, attraverso una condizione), ma se ciò non ac- cade sono in genere irrilevanti, poiché l'ordinamento tutela il regola- mento d'interessi di cui deve essere valutata la rispondenza ad una fun- zione obiettiva, socialmente apprezzabile, a maggior difesa dei principi
5
della certezza dei rapporti giuridici, della buona fede delle parti e dell'affidamento dei terzi. Questo principio generale risulta, tuttavia, at- tenuato in materia di testamento e donazione. Tra i principali casi di rile- vanza dei motivi si segnala il motivo illecito, che rende nulla la disposi- zione testamentaria e la donazione se è il solo che abbia determinato il testatore o il donante e se risulta dal testamento o dalla donazione (artt. 626 e 788 c.c.); nel contratto, il motivo illecito e comune ad entrambe le parti provoca l'illiceità, e quindi la nullità del contratto medesimo se è stato il solo ad aver determinato il consenso (art. 1345 c.c.). L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della dispo- sizione testamentaria o della donazione se risulta dal testamento o dalla donazione ed è il solo ad aver determinato il testatore o il donante (artt. 624 e 787 c.c.).
Come costantemente affermato, il motivo della donazione si distingue dalla sua causa. La causa donandi è l'elemento oggettivo e tipico del contratto, rappresentato dallo spirito di liberalità e dalla volontà di ar- ricchire il donatario senza corrispettivo. Il motivo, invece, è l'elemento soggettivo e individuale, cioè la ragione psicologica che induce il donan- te a compiere la liberalità.
Il motivo della donazione, rilevante ai sensi dell'art. 787 c.c., è quindi l'impulso psicologico e concreto che muove il donante, distinto dalla causa donandi che è elemento essenziale del negozio.
Ne consegue che le clausole di imputazione alla legittima o di “anticipata successione” spesso inserite negli atti di donazione, non sempre espri- mono un motivo soggettivo determinante, ma possono costituire mere clausole di stile o precisazioni di effetti oggettivi del contratto.
La distinzione tra motivo soggettivo e causa donandi (elemento oggetti- vo del tipo negoziale) impone cautela nel trarre dal solo inciso “a titolo di anticipata successione/imputazione sulla legittima” la prova dell'impulso psicologico esclusivo. La giurisprudenza di legittimità, pur in tema diver- so (donazione di cosa altrui), ha ribadito che la causa della donazione è tipica e non si confonde coi moventi personali: ciò conferma che i “rife- rimenti successori” possono essere formule di prassi prive, di per sé, di valenza motivazionale esclusiva (cfr. Cass., Sez. Un., 5/04/2016, n. 5068); la Corte ha chiarito infatti che: «la dicitura con cui la donazione viene qualificata come effettuata “a titolo di anticipata successione” non vale, di per sé, a integrare il requisito del motivo risultante dall'atto, potendo trattarsi di una formula di prassi, priva di reale incidenza psicologica» (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2016, n. 11832).
Nel caso di specie, la clausola invocata dall'attore – “a titolo di anticipata successione e da imputarsi sulla legittima” – è effettivamente contenu- ta nell'atto di donazione, ma ciò non basta per ritenere integrato il re- quisito della “risultanza dall'atto” e del “motivo unico esclusivo determi- nate”.
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Nei rapporti familiari è frequente che la donazione si collochi in un rias- setto patrimoniale più ampio (provenienza comune dei beni, atti plurimi tra fratelli, contestualità). In simili scenari, la presenza di più spinte (si- stemazione familiare, riequilibrio, riconoscenza) esclude l'unicità del mo- tivo erroneo richiesta dall'art. 787 c.c. In tal senso, si è affermato che l'errore sul motivo non è configurabile quando riguarda non la realtà di fatto emergente dall'atto, ma aspettative o assetti futuri non univoca- mente desumibili dal testo negoziale (cfr. Corte d'Appello di Messina, 23/09/2024, n. 819).
Nel caso in esame, la pluralità di elementi (le donazioni “speculari” tra germani documentate in atti, la provenienza da acquisti familiari, la fina- lità di sistemazione tra familiari, l'esistenza in vita del padre con i cui fondi erano stati acquistati i beni oggetto di donazione) fa propendere per motivi concorrenti, non unici né tantomeno determinanti.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la risultanza relativa ai motivi deve essere chiara e inequivoca, e non può desumersi da formule generiche o da ri- ferimenti convenzionali che non rivelino il reale movente psicologico del donante. Deve trattarsi, quindi, di un motivo esplicitamente enunciato o comunque oggettivamente percepibile dal testo negoziale, in modo da rendere possibile al donatario conoscere il rischio di un futuro vizio di volontà.
Orbene, nel caso di specie, la formula in questione è stata ripetuta iden- tica in più atti di donazione stipulati da diversi membri della stessa fami- glia, circostanza che rafforza l'idea di una clausola standard, inserita so- vente per prassi notarile, e non di un'espressione soggettiva della volon- tà del singolo donante. Ed invero «non può configurarsi motivo unico e determinante dell'atto un'intenzione comune a più donanti, atteso che il motivo ha natura strettamente personale e non può essere identico per soggetti diversi» (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2002, n. 7178).
Pertanto, nel caso in esame, difetta il presupposto della unicità e della risultanza del motivo dall'atto.
L'errore lamentato dall'attore, inoltre, consisterebbe nell'aver creduto che i beneficiari della donazione – madre e fratello – potessero essere suoi legittimari, pur avendo egli coniuge e figli. Tale convinzione integra un errore di diritto (artt. 536 ss. c.c.), ossia un'errata rappresentazione delle norme sulla successione necessaria.
Ora, l'errore sul motivo della donazione può avere anche natura giuridi- ca, ma deve trattarsi di errore essenziale e riconoscibile, cioè tale da co- stituire l'unica ragione determinante dell'atto e percepibile come tale dal donatario. Nel caso concreto, l'errore dedotto non soddisfa tali condi- zioni, in quanto non risulta provato che il donante abbia effettivamente agito solo per anticipare la successione;
è invece plausibile (perché sup- portata da adeguata documentazione a sostegno) che la donazione fu compiuta nel quadro di una sistemazione patrimoniale familiare, coe-
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rente con la provenienza dei beni e con precedenti intese tra fratelli;
l'errore, inoltre, è non riconoscibile per il donatario, trattandosi di un
“equivoco giuridico” non manifesto e comunque irrilevante rispetto alla validità oggettiva dell'atto di liberalità.
Le clausole su imputazione/dispensa spesso servono a predeterminare effetti successori (conteggio ex artt. 556 ss. c.c.) e non necessariamente a fotografare il movente soggettivo del donante. La Cassazione ha pre- cisato, in tema di dispensa dall'imputazione ex se (natura/operatività), che non discendono automatismi sul piano dei motivi (cfr. Cass., Sez. II, 6/02/2024, n. 3352; nonché, in tema connesso di computo ai fini della riunione fittizia, Cass., Sez. II, 4/05/2022, n. 14193): tale linea interpreta- tiva conferma che, nel caso oggetto di lite, il richiamo testuale all'imputazione/anticipata successione può avere valore tecnico- oggettivo, non automaticamente “motivazionale”.
In considerazione di quanto sin ora detto e dalle risultanze documentali in atti, emerge che la donazione oggetto di lite si inseriva in un più ampio riassetto dei rapporti patrimoniali familiari, relativo a beni acquistati con fondi del padre e già destinati a ripartizione tra fratelli.
Pertanto, la presenza di più ragioni concorrenti — affettive, familiari e patrimoniali — esclude il carattere esclusivo dell'errore dedotto e priva la domanda attorea di fondamento, con conseguente rigetto della stessa.
Per quanto attiene alle spese va osservato che nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, pur essendo infondata la domanda di annulla- mento proposta dall'attore, il giudizio ha riguardato una questione giu- ridica di indubbia complessità e scarsa frequenza applicativa, concer- nente la distinzione tra motivo e causa della donazione e l'interpretazione dell'art. 787 c.c. — disposizione di carattere eccezionale e non di immediata applicazione.
L'atto di donazione in esame, inoltre, contiene effettivamente una clau- sola ambigua (“a titolo di anticipata successione...”) idonea a generare confusione in un soggetto non dotato di specifica competenza giuridica;
l'errore invocato dal donante era giuridicamente errato ma non prete- stuoso, trovando un appiglio testuale concreto nell'atto e nelle circo- stanze di fatto (presenza di più donazioni tra fratelli e madre, contesto familiare complesso) del caso concreto;
non emergono, quindi, compor- tamenti processuali temerari o dilatori da parte dell'attore tali da giusti- ficare una “rigida” applicazione del principio della soccombenza.
Gli elementi di cui sopra integrano quindi quelle “gravi ed eccezionali ra- gioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (cfr. Corte cost. 77/2018; Cass. Sez. Un. 32061/2022; Cass. 8083/2020; Cass. 16130/2023)
P.Q.M.
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il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 09/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara DI TONTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26358 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: azione di annullamento di donazione
TRA
, nato a [...] il 18 novem- Parte_1 C.F._1 bre 1985 ed ivi residente in [...], rap- presentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti LUIGI LAMAN- NA, , e ROBERTO MATARAZZO, C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._3 sito in Napoli alla via Toledo, 106;
ATTORE
E
, , nato a [...] il 4 febbraio Controparte_1 C.F._4
1984 ed ivi residente a[...], rappresentato e dife- so, in virtù di procura in atti, dall'avv. NICOLA IANNARONE,
con studio in Avellino al Corso Vittorio Emanuele C.F._5
II, 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da com- parse conclusionali in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022, Parte_1
premetteva di aver contratto matrimonio in data 9 ottobre
[...]
2008 con , nata a [...] il [...] e Controparte_2 che, dal matrimonio, erano nati i figli e , rispet- Per_1 Persona_2 tivamente in data 12 settembre 2007 e 16 settembre 2011; premetteva, ancora, che, in data 10 maggio 2019, con atto per OT , Persona_3
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registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 4 giugno 2019 al n. 10595/1T, aveva donato al proprio fratello, il convenuto CP_1
ed alla loro madre (poi deceduta il 21 ago-
[...] Persona_4 sto 2020), rispettivamente al primo la nuda proprietà ed alla seconda l'usufrutto sugli appartamenti siti in Napoli alla Piazza Guglielmo Pepe, 4, piano 3 (riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7, p.lla 1271, sub. 27, z.c. 13, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5) e piano 4 (riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, fo- glio 7, particella 1271, sub. 28, z.c. 13, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5); tanto pre- messo conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via princi-
[...] pale, annullare l'atto per OT del 10.05.2019, registra- Persona_3 to dall'Ag. delle Entrate di Napoli 1 il 04.06.2019 n. 10595/1T, con cui l'istante ha donato al proprio fratello (04.02.1984) ed Controparte_1 alla madre (17.05.1964) rispettivamente al primo la Persona_4 nuda proprietà ed alla seconda l'usufrutto sui seguenti beni immobili: 1) appartamento posto al terzo piano, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con via del Carmine, con via Soprammuro e con ballatoio scale, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7 p.lla 1271, sub. 27, z.c. 13 cat.A/2, cl. 4, vanni 5,5, Piaz- za Guglielmo Pepe n.ro 4, piano 3, RC euro 553,90; 2) appartamento po- sto al 4 piano, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con via del Carmine con via Soprammuro e con ballatoio scale, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER, foglio 7 parti- cella 1271, sub. 28, z.c. 13, cat. A/2, cl 4, vani5,5, Piazza Guglielmo Pepe n. 4, piano 4, RC euro 553,90; 3) per l'effetto condannare i sig. ri CP_1
e a restituire all'istante i beni sopra emar-
[...] Persona_4 ginati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che dalla lettura dell'art. 3 dell'impugnato atto donativo, ove testualmente si riportava “le presenti donazioni sono fatte ed accettate a titolo di anticipata succes- sione e vanno imputate sulla legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con espressa dispensa da collazione ed imputazione”, appa- riva evidente un chiaro errore sul motivo della donazione;
sosteneva che, essendo coniugato e padre di due figli, non avrebbe potuto devol- vere parte così consistente del proprio patrimonio al fratello e alla ma- dre a titolo di anticipata successione da imputare sulla legittima, non es- sendo questi ultimi chiamati a succedere ex lege in caso di sua premo- rienza (non avendo provveduto a fare testamento). Parte_1
Pertanto, impugnava, ex art. 787 c.c., l'atto di donazione per OT
[...]
del 10 maggio 2019, ritenendo il suddetto errore sul motivo cau- Per_5 sa di annullabilità dell'atto di donazione. Precisava, successivamente, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., che l'errore in cui era incorso consi- steva nell'aver effettuato una donazione al fratello ed alla madre a titolo di anticipata successione in conto di legittima, ignorando che i donatari
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non fossero, in realtà, eredi legittimari, essendo in vita il coniuge ed i fi- gli.
Si costitutiva, in data 3 febbraio 2023, , il quale so- Controparte_1 steneva che la domanda attorea era strumentale ed illegittima, nonché sprovvista di fondamento, risultando estremamente improbabile che l'attore – imprenditore – non fosse a conoscenza della disciplina legale che regola la successione, quantomeno con riferimento ai criteri di indi- viduazione degli eredi legittimari. Deduceva, altresì, che l'atto di dona- zione impugnato fosse stato posto in essere dal donante in ossequio alle volontà familiari, nell'ottica di una equa ripartizione delle sostanze pa- trimoniali dei genitori delle parti, e Controparte_3 CP_4
, coinvolti – nell'ambito dell'esercizio della loro attività imprendito-
[...] riale con ragione sociale “Anny Fashion sas di D'EL DO – nella procedura concorsuale del Fallimento n. 498/2002 del Tribunale di Na- poli. Gli ascendenti delle parti in causa, secondo il convenuto, avrebbero previsto che l'acquisto degli immobili di Piazza Guglielmo Pepe, n. 4 – già condotti in locazione – sarebbe avvenuta a nome dei figli, unici abili a contrarre mutui bancari e con successivi atti inter vivos, come la dona- zione oggetto del presente giudizio, si sarebbe attuata una redistribu- zione più equa delle sostanze familiari. Ne costituirebbe riprova la circo- stanza che all'atto di donazione impugnato partecipava anche
[...]
, germana dei soggetti coinvolti nel giudizio, la quale, analo- CP_5 gamente al fratello , donava a e Pt_1 Controparte_1 Per_4
rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto di alcuni beni
[...] immobili siti nello stesso stabile di Piazza Guglielmo Pepe, 4 in Napoli;
sosteneva anche, che l'attore risultava protestato per n. 3 cambiali inso- lute emesse nel marzo 2019, pochi mesi prima della donazione, per una complessiva esposizione pari ad € 30.000,00, sicché con la donazione l'attore avrebbe realizzato l'ulteriore finalità di salvaguardare i beni “fa- miliari” dall'assalto dei propri creditori.
In punto di diritto, deduceva che l'inciso dell'atto di donazione dal quale l'attore faceva discendere l'errore farebbe riferimento alla “causa” del negozio piuttosto che al “motivo”, e che, ad ogni modo, la domanda pro- posta risultava infondata per la carenza dei requisiti di cui all'art. 787 c.c., nonché per il concetto di “errore” come dedotto in giudizio dall'attore; secondo il convenuto, gli ascendenti ed i fratelli germani concorrono ex art. 571 c.c. alla successione quali eredi legittimari nei ca- si in cui il de cuius muoia senza lasciare coniuge e discendenti. Dunque, non essendosi, all'epoca, ancora aperta la successione del sig. Parte_1
, non si sarebbe potuto aprioristicamente escludere la possibi-
[...] lità che il fratello gli sarebbe successo in quota le- Controparte_1 gittima, con conseguente piena operatività della disposizione di cui alla donazione impugnata.
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Trattata la causa, all'udienza cartolare dell'11 luglio 2025 la stessa veni- va riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda proposta da parte attrice è infondata e non merita acco- glimento per quanto di seguito esplicitato.
Va premesso che gli eredi legittimi e gli eredi legittimari (o necessari) rappresentano due categorie distinte nel diritto successorio italiano, ciascuna con caratteristiche e diritti specifici. Gli eredi legittimi sono co- loro che ereditano il patrimonio del defunto in assenza di un testamento valido, secondo le norme della successione legittima stabilite dall'art. 565 del codice civile. Questi eredi includono il coniuge, i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori e nonni), i collaterali (fratelli, sorelle e lo- ro discendenti), gli altri parenti fino al sesto grado e, in ultima istanza, lo Stato.
A differenza degli eredi legittimi, che ereditano in assenza di un testa- mento, gli eredi legittimari sono tutelati anche contro le disposizioni te- stamentarie che potrebbero lesionarne i diritti. Gli eredi legittimari in- cludono il coniuge, i figli e, in loro assenza, gli ascendenti del defunto. La legge riserva loro una quota dell'eredità, chiamata "quota di legittima", che non può essere ridotta o eliminata nemmeno dalla volontà del te- statore. Se il testamento o le donazioni effettuate in vita dal defunto violano questa quota riservata, gli eredi legittimari hanno il diritto di agi- re in giudizio per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti.
Orbene, dalla lettura degli atti difensivi, emerge che sia l'attore che il convenuto confondono ripetutamente la figura dell'erede legittimo con quella dell'erede legittimario: il fratello e la madre sono eredi legittimi, la madre è erede legittimario mentre il fratello non lo è.
Posto quanto sopra, nel merito giova sottolineare che la donazione, ex art. 769 c.c., è il contratto con il quale una parte (donante) per puro spiri- to di liberalità arricchisce l'altra parte (donataria) attribuendo a quest'ultima un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Si tratta dunque di una fattispecie che richiede la presenza di due ele- menti caratterizzanti: uno oggettivo e l'altro soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5068 del 15 marzo 2016; Cass. Civile n. 13087 del 24 giugno 2015).
L'elemento oggettivo è rappresentato dall'arricchimento del beneficia- rio con corrispondente depauperamento di colui che pone in essere la li- beralità medesima: quest'ultimo si spoglia di un bene od assumere un'obbligazione senza ricevere, direttamente od indirettamente, alcun vantaggio patrimoniale valutabile. L'elemento soggettivo consiste nell' animus donandi o spirito di liberalità. Colui che pone in essere la liberali-
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tà è consapevole di non essere obbligato a trasferire il bene o ad assu- mere l'obbligo: la prestazione viene quindi eseguita in piena libertà con la coscienza e la volontà di compiere un atto che non costituisce adem- pimento di una obbligazione contrattuale od extracontrattuale. Quest'ultimo elemento, secondo la costante giurisprudenza, costituisce anche la causa della donazione e pertanto la sua mancanza determina la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 1418 c.c.
L'art. 769 c.c. individua l'ipotesi della donazione cosiddetta diretta, ossia del contratto stipulato dal donante, in assenza di costrizioni morali o giuridiche, avente ad oggetto una prestazione di natura traslativa od obbligatoria direttamente a favore del donatario.
Per la stipula di questo tipo di contratto devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di donazione, prima fra tut- te quella contenuta nell'art. 782 c.c., che richiede la forma dell'atto pub- blico a pena di nullità (prescrizione da integrare con gli artt. 48 e 50 della l. 89 del 16 febbraio 1913, cosiddetta Legge OTile, i quali richiedono anche, sempre a pena di nullità, la presenza di due testimoni).
Ai sensi dell'art. 787 cod. civ., «la donazione è annullabile quando il moti- vo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità». La disposizione, di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione, individua un vizio di volontà specifico e tipico delle libe- ralità, distinto dagli ordinari vizi del consenso (errore, dolo, violenza) di cui agli artt. 1427 ss. c.c.
La ratio della norma è quella di garantire la stabilità degli atti di liberalità e di evitare che il donante possa successivamente revocare o annullare l'atto in base a motivi meramente soggettivi o mutevoli.
Ne consegue che i requisiti dell'errore sul motivo sono rigorosi e devono concorrere tutti simultaneamente e quindi il motivo: deve risultare dall'atto; deve essere unico e determinante;
deve essere erroneo nel senso di essere “essenziale e riconoscibile”.
In assenza anche di uno solo di questi presupposti, la donazione rimane valida ed efficace.
La donazione può, quindi, essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, oltre a dover essere riconoscibile.
Si intendono per motivi tutte le rappresentazioni mentali che determi- nano un soggetto a dare una certa regola ai propri interessi, ponendo in essere un negozio giuridico. I motivi possono essere esplicitati nel nego- zio giuridico (ad esempio, attraverso una condizione), ma se ciò non ac- cade sono in genere irrilevanti, poiché l'ordinamento tutela il regola- mento d'interessi di cui deve essere valutata la rispondenza ad una fun- zione obiettiva, socialmente apprezzabile, a maggior difesa dei principi
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della certezza dei rapporti giuridici, della buona fede delle parti e dell'affidamento dei terzi. Questo principio generale risulta, tuttavia, at- tenuato in materia di testamento e donazione. Tra i principali casi di rile- vanza dei motivi si segnala il motivo illecito, che rende nulla la disposi- zione testamentaria e la donazione se è il solo che abbia determinato il testatore o il donante e se risulta dal testamento o dalla donazione (artt. 626 e 788 c.c.); nel contratto, il motivo illecito e comune ad entrambe le parti provoca l'illiceità, e quindi la nullità del contratto medesimo se è stato il solo ad aver determinato il consenso (art. 1345 c.c.). L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della dispo- sizione testamentaria o della donazione se risulta dal testamento o dalla donazione ed è il solo ad aver determinato il testatore o il donante (artt. 624 e 787 c.c.).
Come costantemente affermato, il motivo della donazione si distingue dalla sua causa. La causa donandi è l'elemento oggettivo e tipico del contratto, rappresentato dallo spirito di liberalità e dalla volontà di ar- ricchire il donatario senza corrispettivo. Il motivo, invece, è l'elemento soggettivo e individuale, cioè la ragione psicologica che induce il donan- te a compiere la liberalità.
Il motivo della donazione, rilevante ai sensi dell'art. 787 c.c., è quindi l'impulso psicologico e concreto che muove il donante, distinto dalla causa donandi che è elemento essenziale del negozio.
Ne consegue che le clausole di imputazione alla legittima o di “anticipata successione” spesso inserite negli atti di donazione, non sempre espri- mono un motivo soggettivo determinante, ma possono costituire mere clausole di stile o precisazioni di effetti oggettivi del contratto.
La distinzione tra motivo soggettivo e causa donandi (elemento oggetti- vo del tipo negoziale) impone cautela nel trarre dal solo inciso “a titolo di anticipata successione/imputazione sulla legittima” la prova dell'impulso psicologico esclusivo. La giurisprudenza di legittimità, pur in tema diver- so (donazione di cosa altrui), ha ribadito che la causa della donazione è tipica e non si confonde coi moventi personali: ciò conferma che i “rife- rimenti successori” possono essere formule di prassi prive, di per sé, di valenza motivazionale esclusiva (cfr. Cass., Sez. Un., 5/04/2016, n. 5068); la Corte ha chiarito infatti che: «la dicitura con cui la donazione viene qualificata come effettuata “a titolo di anticipata successione” non vale, di per sé, a integrare il requisito del motivo risultante dall'atto, potendo trattarsi di una formula di prassi, priva di reale incidenza psicologica» (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2016, n. 11832).
Nel caso di specie, la clausola invocata dall'attore – “a titolo di anticipata successione e da imputarsi sulla legittima” – è effettivamente contenu- ta nell'atto di donazione, ma ciò non basta per ritenere integrato il re- quisito della “risultanza dall'atto” e del “motivo unico esclusivo determi- nate”.
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Nei rapporti familiari è frequente che la donazione si collochi in un rias- setto patrimoniale più ampio (provenienza comune dei beni, atti plurimi tra fratelli, contestualità). In simili scenari, la presenza di più spinte (si- stemazione familiare, riequilibrio, riconoscenza) esclude l'unicità del mo- tivo erroneo richiesta dall'art. 787 c.c. In tal senso, si è affermato che l'errore sul motivo non è configurabile quando riguarda non la realtà di fatto emergente dall'atto, ma aspettative o assetti futuri non univoca- mente desumibili dal testo negoziale (cfr. Corte d'Appello di Messina, 23/09/2024, n. 819).
Nel caso in esame, la pluralità di elementi (le donazioni “speculari” tra germani documentate in atti, la provenienza da acquisti familiari, la fina- lità di sistemazione tra familiari, l'esistenza in vita del padre con i cui fondi erano stati acquistati i beni oggetto di donazione) fa propendere per motivi concorrenti, non unici né tantomeno determinanti.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la risultanza relativa ai motivi deve essere chiara e inequivoca, e non può desumersi da formule generiche o da ri- ferimenti convenzionali che non rivelino il reale movente psicologico del donante. Deve trattarsi, quindi, di un motivo esplicitamente enunciato o comunque oggettivamente percepibile dal testo negoziale, in modo da rendere possibile al donatario conoscere il rischio di un futuro vizio di volontà.
Orbene, nel caso di specie, la formula in questione è stata ripetuta iden- tica in più atti di donazione stipulati da diversi membri della stessa fami- glia, circostanza che rafforza l'idea di una clausola standard, inserita so- vente per prassi notarile, e non di un'espressione soggettiva della volon- tà del singolo donante. Ed invero «non può configurarsi motivo unico e determinante dell'atto un'intenzione comune a più donanti, atteso che il motivo ha natura strettamente personale e non può essere identico per soggetti diversi» (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2002, n. 7178).
Pertanto, nel caso in esame, difetta il presupposto della unicità e della risultanza del motivo dall'atto.
L'errore lamentato dall'attore, inoltre, consisterebbe nell'aver creduto che i beneficiari della donazione – madre e fratello – potessero essere suoi legittimari, pur avendo egli coniuge e figli. Tale convinzione integra un errore di diritto (artt. 536 ss. c.c.), ossia un'errata rappresentazione delle norme sulla successione necessaria.
Ora, l'errore sul motivo della donazione può avere anche natura giuridi- ca, ma deve trattarsi di errore essenziale e riconoscibile, cioè tale da co- stituire l'unica ragione determinante dell'atto e percepibile come tale dal donatario. Nel caso concreto, l'errore dedotto non soddisfa tali condi- zioni, in quanto non risulta provato che il donante abbia effettivamente agito solo per anticipare la successione;
è invece plausibile (perché sup- portata da adeguata documentazione a sostegno) che la donazione fu compiuta nel quadro di una sistemazione patrimoniale familiare, coe-
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rente con la provenienza dei beni e con precedenti intese tra fratelli;
l'errore, inoltre, è non riconoscibile per il donatario, trattandosi di un
“equivoco giuridico” non manifesto e comunque irrilevante rispetto alla validità oggettiva dell'atto di liberalità.
Le clausole su imputazione/dispensa spesso servono a predeterminare effetti successori (conteggio ex artt. 556 ss. c.c.) e non necessariamente a fotografare il movente soggettivo del donante. La Cassazione ha pre- cisato, in tema di dispensa dall'imputazione ex se (natura/operatività), che non discendono automatismi sul piano dei motivi (cfr. Cass., Sez. II, 6/02/2024, n. 3352; nonché, in tema connesso di computo ai fini della riunione fittizia, Cass., Sez. II, 4/05/2022, n. 14193): tale linea interpreta- tiva conferma che, nel caso oggetto di lite, il richiamo testuale all'imputazione/anticipata successione può avere valore tecnico- oggettivo, non automaticamente “motivazionale”.
In considerazione di quanto sin ora detto e dalle risultanze documentali in atti, emerge che la donazione oggetto di lite si inseriva in un più ampio riassetto dei rapporti patrimoniali familiari, relativo a beni acquistati con fondi del padre e già destinati a ripartizione tra fratelli.
Pertanto, la presenza di più ragioni concorrenti — affettive, familiari e patrimoniali — esclude il carattere esclusivo dell'errore dedotto e priva la domanda attorea di fondamento, con conseguente rigetto della stessa.
Per quanto attiene alle spese va osservato che nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, pur essendo infondata la domanda di annulla- mento proposta dall'attore, il giudizio ha riguardato una questione giu- ridica di indubbia complessità e scarsa frequenza applicativa, concer- nente la distinzione tra motivo e causa della donazione e l'interpretazione dell'art. 787 c.c. — disposizione di carattere eccezionale e non di immediata applicazione.
L'atto di donazione in esame, inoltre, contiene effettivamente una clau- sola ambigua (“a titolo di anticipata successione...”) idonea a generare confusione in un soggetto non dotato di specifica competenza giuridica;
l'errore invocato dal donante era giuridicamente errato ma non prete- stuoso, trovando un appiglio testuale concreto nell'atto e nelle circo- stanze di fatto (presenza di più donazioni tra fratelli e madre, contesto familiare complesso) del caso concreto;
non emergono, quindi, compor- tamenti processuali temerari o dilatori da parte dell'attore tali da giusti- ficare una “rigida” applicazione del principio della soccombenza.
Gli elementi di cui sopra integrano quindi quelle “gravi ed eccezionali ra- gioni” che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (cfr. Corte cost. 77/2018; Cass. Sez. Un. 32061/2022; Cass. 8083/2020; Cass. 16130/2023)
P.Q.M.
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il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 09/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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