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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 3348/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3348/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: anzianità di servizio” e vertente
TRA
( ) - avv. NUNZIATA Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. (CF: , Parte_2 C.F._3 Controparte_2
( ), (CF: C.F._4 Controparte_3
); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo e di condannare l'amministrazione scolastica alla corresponsione delle conseguenziali differenze retributive, includendo l'anno 2013. Esponeva, in breve, di aver lavorato come docente precario con contratti a tempo determinato prima di essere stata assunta in ruolo in data 01.09.1995 e che, nel decreto di ricostruzione di carriera, non gli era stato valutato integralmente il servizio pre-ruolo.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio concludendo come in atti.
Il ricorso si presenta fondato e merita, quindi, accoglimento, così come già statuito in casi analoghi da questo Ufficio.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato
(cfr. Cass. n. 31149/19; nello stesso senso, Cass. n. 3474/20).
In particolare, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici
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di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma, a parere della Corte regolatrice, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Corte ha analizzato con la sentenza n.
22552/16 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n.
124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
Tuttavia, aggiunge la Cassazione, è noto che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti
"stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità qui si discute.
Occorre dire che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a
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termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 Per_1
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
[...]
302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36). Per_2
Ciò premesso, va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (cfr. Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra
Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.
20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca
(Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del
2019).
In detti precedenti si è espressamente evidenziato che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_3
177/10 Rosado Santana);… c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di
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una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale,...la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive...Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_3
Inoltre, statuisce condivisibilmente il giudice di legittimità, la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai ccnl succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto
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al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato»
(punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni
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qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie, a parere del decidente non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato, avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo.
Né, inoltre, appare legittimo affermare che la minor valorizzazione del servizio pre-ruolo risiederebbe nella non assoluta sovrapponibilità del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato con quello dei docenti a tempo indeterminato in relazione alla quantità dell'attività lavorativa prestata: infatti, mentre il dipendente di ruolo è tenuto a rendere la prestazione lavorativa per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico, quello a tempo determinato può rendere la prestazione per 180 giorni e vedersi riconosciuto l'intero anno di anzianità. Tuttavia, pur volendo prescindere dalla questione, comunque non trascurabile, della legittimità della proliferazione dei contratti a termine, la parte ricorrente, a quanto sembra, ha richiesto il riconoscimento del periodo al netto del lavoro effettivo prestato a termine e ciò rende infondata anche la prospettabile discriminazione alla rovescia nei confronti del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato (cfr. Cass. 3473/19).
Quanto alla prescrizione, si rileva che l'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc., configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (cfr. Cass. n. 8228/03, ove la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile;
Cass. n. 9662/98). In altri termini, l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano, con la
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conseguenza che essa può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, potendosi escludere tale interesse solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti che nella dimensione temporale del rapporto di lavoro trovano fondamento (cfr.
Cass. n. 14394/00; nello stesso senso, Cass. n. 12354/03, ove la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione del rapporto, in quanto aveva ritenuto prescritto il diritto all'accertamento della maggiore anzianità derivante dalla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato).
Tornando al caso che qui occupa, la prescrizione degli emolumenti connessi alla anzianità di servizio chiesti in ricorso (da ritenersi di natura quinquennale, atteso che gli scatti di anzianità, quando riconosciuti, vengono corrisposti con periodicità mensile) risulta essere stata interrotta solo a partire dalla notifica dell'atto introduttivo, la quale è occorsa in data
12.07.2024 (cfr. file di avvenuta consegna della pec, in atti). Ne consegue che gli aumenti stipendiali connessi alla maggiore anzianità di servizio dovranno essere riconosciuti alla ricorrente solo in quanto maturati da giugno 2019 in poi.
Inoltre, quanto all'anzianità del 2013, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, la stessa va considerata ai soli effetti giuridici e non anche per quelli economici, in virtù del blocco di cui all'art. 9 d.l. 78/10
(cfr. Cass. n. 13619/25, a cui integralmente si rinvia).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad avere riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato, e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio a decorrere da giugno 2019, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Va, invece, esclusa, ai soli fini economici, l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti alla parte ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio a decorrere da giugno 2019, oltre accessori come in parte motiva, con esclusione dell'anzianità ai fini economici dell'anno 2013;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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