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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
È PROSECUZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 02.10.2025 NEL PROC. N. 839/2025 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- nella controversia proposta con ricorso depositato il 17.02.2025 ed iscritto al n. R.G. 839/2025, promosso da
(P.I. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n.34 in persona del Direttore Generale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Parte_2
Tranquillo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
, nato ad [...] il Controparte_1
20.09.1956 (cod. fisc. ), ed ivi residente a[...]
Pellico n. 5, elettivamente domiciliato a Bianco (RC), alla Via Magna Grecia n° 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Strangio (cod. fisc.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._3
- resistente -
- sentiti i procuratori comparsi all'odierna udienza, esaminati gli atti, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 02.10.2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede con la presente sentenza, dandone rituale lettura in udienza. SENTENZA Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Parte ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2025 emesso il 07.01.2025 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. lavoro Rg 6059/2024 notificato a mezzo PEC in data 07.01.2025 con cui il Giudice del Lavoro ingiungeva all' di pagare in favore del sig. Parte_1
1 la somma di € 44.824,19 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché spese e competenze della procedura liquidate in complessivi € 1.370,00 oltre spese documentate, IVA e CPA e spese generali come per legge. L'opponente espone che:
- l'importo ingiunto a titolo di TFR pari ad € 44.824,19 lordo non è quello effettivamente esigibile dall : infatti, da una verifica Parte_1 effettuata presso gli uffici competenti dell'Azienda e dalla documentazione allegata, è emerso che il Sig. ha chiesto e Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione di pagamento a titolo di TFR sulla base del CUD anno 2023 non tenendo conto di quanto stabilito dal contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto tra IG SRL e
[...]
in data 05.04.2018 n. 1010414; Controparte_1
- In virtù di tale contratto la succitata società finanziaria con nota del 9.4.2024, acquisita al prot. di prot. n. 25819 del Parte_1
17.10.2024, evidenziava al suo cliente, , che alla Controparte_1 data del 30.09.2023, data in cui il era stato posto in quiescenza per CP_1 sopraggiunti limiti d'età, residuava un debito ancora da pagare pari ad € 2.375,74, pena l'impossibilità a procedere all'estinzione del mutuo, e, al contempo, diffidava , datore di lavoro del Parte_1 CP_1 al versamento delle competenze di fine rapporto e/o quote insolute;
- dall'allegata certificazione CED regionale al sig. è stato CP_1 riconosciuto a titolo di TFR un importo lordo di € 44.824,19 dal quale deve essere decurtato l'importo di € 8.397,60 a titolo di IRPEF, residuando un netto di € 36.426,59. Su tale importo l' deve Parte_1 trattenere e versare alla società finanziaria IG SRL l'importo di € 2.375,76, residuando un netto esigibile pari ad € 34.050,8;
- Inoltre, nel suindicato provvedimento monitorio non solo viene ingiunto un importo di € 44.824,19, quale sorte capitale maggiore rispetto a quella esigibile pari ad € 34.050.85, ma vengono riconosciuti su tale importo ingiunto interessi legali maturati e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo. Al ricorrente, in realtà, devono essere riconosciuti e corrisposti i soli interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del diritto, dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto, ossia dal 30.09.2024 anziché dal 30.09.2023, così come stabilito dalla succitata normativa cui soggiace l . Parte_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2. Veniva sollecitato il tentativo di conciliazione invitando le parti a verificare la possibile conciliazione della lite con la rideterminazione
2 dell'importo, tenuto conto della trattenuta Irpef, di quanto dovuto alla finanziaria IG SRL, e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
§ 3. Deve darsi atto che le parti avevano trovato l'accordo sull'importo del credito che era stato in un primo momento così rideterminato da
[...]
nei seguenti termini : “l'importo ingiunto di € 44.824,19 non Parte_1 corrisponde a quello effettivamente dovuto da parte dell'Ente al Sig. CP_1 pari ad € 34.410,13, comprensivo degli interessi legali pari ad € 359,28 calcolati e maturati dal 01.01.2025 al 30.06.2025, importo rideterminato tenendo conto della trattenuta IRPEF, di quanto dovuto alla finanziaria IG SRL e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione” e precisava altresì che “l'Ente, è disponibile a definire la vertenza oggetto del presente giudizio in via conciliativa procedendo, entro la fine del mese di luglio 2025, alla liquidazione del suindicato importo netto di € 34.410,13 in favore dell'opposto Sig. , per come sopra Controparte_1 rideterminato, chiedendo al Tribunale adito un breve ulteriore differimento per verificare l'eventuale disponibilità da parte del Sig. Controparte_1
alla definizione del presente contenzioso nei termini economici
[...] sopra riportati.” Veniva allegata in atti la nota a firma del Responsabile Settore Economico Finanziario nella quale erano specificati gli importi e le relative voci. L'opposto accettava la proposta, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, cosi per come formulata da Parte_1 chiedendo, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale.
§ 3.1. Con le note di trattazione scritta del 24/07/2025 Parte_1 rappresentava ( producendo il relativo mandato di pagamento ) che:
[...]
”in data l ha proceduto con mandato n. 4409 del Parte_1
22.07.2025 al pagamento nei confronti del Sig. Controparte_1 dell'importo netto di € 27.052,96, anziché quello indicato in fase di conciliazione pari ad € 34.410,13. Ciò in quanto, al momento della liquidazione in favore del Sig. Per_1
l'Ufficio TFR aziendale, come per legge, ha proceduto ad effettuare apposita interrogazione (n. 202500002904329 del 15.07.2025) all'Agenzia dell'Entrate a seguito della quale il dipendente è risultato insolvente. Conseguente è stata trattenuta da parte dell' l'importo di € 7.357,17, Pt_1 pari ad un quinto dell'importo netto da liquidare oltre interessi (€ 36.426,59
+ € 359,28). È solo il caso di precisare che detto importo trattenuto, in assenza di pignoramento da parte dell'Agenzia dell'Entrate e/o in presenza di documentata sanatoria o del venir meno della posizione di insolvenza del Sig. verrà successivamente erogato in favore di quest'ultimo. Si CP_1 evidenzia, altresì, che con mandato di pagamento n. 4410 del 22.07.2025 l' ha proceduto a liquidare l'importo pari ad € Parte_1
2.375,74 alla SO AN IG SR . Alla luce di quanto sora,
3 avendo l' correttamente ottemperato entro il 31 Parte_1 luglio 2025 a quanto previsto dall'accordo conciliativo sull'importo dovuto al Sig. a titolo di TFR, chiede che venga Controparte_1 dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente revoca del D.I. opposto con compensazione delle spese del presente giudizio. ”.
§ 4. All'odierna udienza parte opposta ha confermato l'avvenuto incasso delle somme accreditate da e conclude per la Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese legali. Parte opponente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alle spese legali o in subordine con compensazione. Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, dato atto dell'avvenuto pagamento del dovuto come concordemente rideterminato dalle parti in corso di causa, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§ 5. Quanto alle spese legali deve considerarsi che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (tra le altre Cass. 29642/2020, Cass. 19120/2009). Nel caso di specie, considerato che la somma originariamente ingiunta non era corretta ma che lo stesso datore di lavoro ha proceduto a varie rideterminazione dell'importo che, quindi, non era agevole per il lavoratore calcolare, le spese legali vengono compensate per metà tra le parti e per la restante metà deve condannarsi l'opponente al Parte_1 pagamento delle stesse in favore della parte opposta così come liquidate (applicato il minimo tariffario in considerazione della condotta processuale di che ha consentito la rapida definizione della Parte_1 causa) e distratte in dispositivo.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2025;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna
[...]
al pagamento delle spese legali in favore della controparte, Parte_1 che liquida in Euro 3.688,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge , il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Strangio dichiaratosi procuratore antistatario. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 2.10.2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- nella controversia proposta con ricorso depositato il 17.02.2025 ed iscritto al n. R.G. 839/2025, promosso da
(P.I. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n.34 in persona del Direttore Generale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Parte_2
Tranquillo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
, nato ad [...] il Controparte_1
20.09.1956 (cod. fisc. ), ed ivi residente a[...]
Pellico n. 5, elettivamente domiciliato a Bianco (RC), alla Via Magna Grecia n° 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Strangio (cod. fisc.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._3
- resistente -
- sentiti i procuratori comparsi all'odierna udienza, esaminati gli atti, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 02.10.2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede con la presente sentenza, dandone rituale lettura in udienza. SENTENZA Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Parte ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2025 emesso il 07.01.2025 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. lavoro Rg 6059/2024 notificato a mezzo PEC in data 07.01.2025 con cui il Giudice del Lavoro ingiungeva all' di pagare in favore del sig. Parte_1
1 la somma di € 44.824,19 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché spese e competenze della procedura liquidate in complessivi € 1.370,00 oltre spese documentate, IVA e CPA e spese generali come per legge. L'opponente espone che:
- l'importo ingiunto a titolo di TFR pari ad € 44.824,19 lordo non è quello effettivamente esigibile dall : infatti, da una verifica Parte_1 effettuata presso gli uffici competenti dell'Azienda e dalla documentazione allegata, è emerso che il Sig. ha chiesto e Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione di pagamento a titolo di TFR sulla base del CUD anno 2023 non tenendo conto di quanto stabilito dal contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto tra IG SRL e
[...]
in data 05.04.2018 n. 1010414; Controparte_1
- In virtù di tale contratto la succitata società finanziaria con nota del 9.4.2024, acquisita al prot. di prot. n. 25819 del Parte_1
17.10.2024, evidenziava al suo cliente, , che alla Controparte_1 data del 30.09.2023, data in cui il era stato posto in quiescenza per CP_1 sopraggiunti limiti d'età, residuava un debito ancora da pagare pari ad € 2.375,74, pena l'impossibilità a procedere all'estinzione del mutuo, e, al contempo, diffidava , datore di lavoro del Parte_1 CP_1 al versamento delle competenze di fine rapporto e/o quote insolute;
- dall'allegata certificazione CED regionale al sig. è stato CP_1 riconosciuto a titolo di TFR un importo lordo di € 44.824,19 dal quale deve essere decurtato l'importo di € 8.397,60 a titolo di IRPEF, residuando un netto di € 36.426,59. Su tale importo l' deve Parte_1 trattenere e versare alla società finanziaria IG SRL l'importo di € 2.375,76, residuando un netto esigibile pari ad € 34.050,8;
- Inoltre, nel suindicato provvedimento monitorio non solo viene ingiunto un importo di € 44.824,19, quale sorte capitale maggiore rispetto a quella esigibile pari ad € 34.050.85, ma vengono riconosciuti su tale importo ingiunto interessi legali maturati e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo. Al ricorrente, in realtà, devono essere riconosciuti e corrisposti i soli interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del diritto, dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto, ossia dal 30.09.2024 anziché dal 30.09.2023, così come stabilito dalla succitata normativa cui soggiace l . Parte_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2. Veniva sollecitato il tentativo di conciliazione invitando le parti a verificare la possibile conciliazione della lite con la rideterminazione
2 dell'importo, tenuto conto della trattenuta Irpef, di quanto dovuto alla finanziaria IG SRL, e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
§ 3. Deve darsi atto che le parti avevano trovato l'accordo sull'importo del credito che era stato in un primo momento così rideterminato da
[...]
nei seguenti termini : “l'importo ingiunto di € 44.824,19 non Parte_1 corrisponde a quello effettivamente dovuto da parte dell'Ente al Sig. CP_1 pari ad € 34.410,13, comprensivo degli interessi legali pari ad € 359,28 calcolati e maturati dal 01.01.2025 al 30.06.2025, importo rideterminato tenendo conto della trattenuta IRPEF, di quanto dovuto alla finanziaria IG SRL e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione” e precisava altresì che “l'Ente, è disponibile a definire la vertenza oggetto del presente giudizio in via conciliativa procedendo, entro la fine del mese di luglio 2025, alla liquidazione del suindicato importo netto di € 34.410,13 in favore dell'opposto Sig. , per come sopra Controparte_1 rideterminato, chiedendo al Tribunale adito un breve ulteriore differimento per verificare l'eventuale disponibilità da parte del Sig. Controparte_1
alla definizione del presente contenzioso nei termini economici
[...] sopra riportati.” Veniva allegata in atti la nota a firma del Responsabile Settore Economico Finanziario nella quale erano specificati gli importi e le relative voci. L'opposto accettava la proposta, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, cosi per come formulata da Parte_1 chiedendo, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale.
§ 3.1. Con le note di trattazione scritta del 24/07/2025 Parte_1 rappresentava ( producendo il relativo mandato di pagamento ) che:
[...]
”in data l ha proceduto con mandato n. 4409 del Parte_1
22.07.2025 al pagamento nei confronti del Sig. Controparte_1 dell'importo netto di € 27.052,96, anziché quello indicato in fase di conciliazione pari ad € 34.410,13. Ciò in quanto, al momento della liquidazione in favore del Sig. Per_1
l'Ufficio TFR aziendale, come per legge, ha proceduto ad effettuare apposita interrogazione (n. 202500002904329 del 15.07.2025) all'Agenzia dell'Entrate a seguito della quale il dipendente è risultato insolvente. Conseguente è stata trattenuta da parte dell' l'importo di € 7.357,17, Pt_1 pari ad un quinto dell'importo netto da liquidare oltre interessi (€ 36.426,59
+ € 359,28). È solo il caso di precisare che detto importo trattenuto, in assenza di pignoramento da parte dell'Agenzia dell'Entrate e/o in presenza di documentata sanatoria o del venir meno della posizione di insolvenza del Sig. verrà successivamente erogato in favore di quest'ultimo. Si CP_1 evidenzia, altresì, che con mandato di pagamento n. 4410 del 22.07.2025 l' ha proceduto a liquidare l'importo pari ad € Parte_1
2.375,74 alla SO AN IG SR . Alla luce di quanto sora,
3 avendo l' correttamente ottemperato entro il 31 Parte_1 luglio 2025 a quanto previsto dall'accordo conciliativo sull'importo dovuto al Sig. a titolo di TFR, chiede che venga Controparte_1 dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente revoca del D.I. opposto con compensazione delle spese del presente giudizio. ”.
§ 4. All'odierna udienza parte opposta ha confermato l'avvenuto incasso delle somme accreditate da e conclude per la Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese legali. Parte opponente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alle spese legali o in subordine con compensazione. Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, dato atto dell'avvenuto pagamento del dovuto come concordemente rideterminato dalle parti in corso di causa, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§ 5. Quanto alle spese legali deve considerarsi che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (tra le altre Cass. 29642/2020, Cass. 19120/2009). Nel caso di specie, considerato che la somma originariamente ingiunta non era corretta ma che lo stesso datore di lavoro ha proceduto a varie rideterminazione dell'importo che, quindi, non era agevole per il lavoratore calcolare, le spese legali vengono compensate per metà tra le parti e per la restante metà deve condannarsi l'opponente al Parte_1 pagamento delle stesse in favore della parte opposta così come liquidate (applicato il minimo tariffario in considerazione della condotta processuale di che ha consentito la rapida definizione della Parte_1 causa) e distratte in dispositivo.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2025;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna
[...]
al pagamento delle spese legali in favore della controparte, Parte_1 che liquida in Euro 3.688,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge , il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Strangio dichiaratosi procuratore antistatario. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 2.10.2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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