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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa all'udienza del 28 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
(c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7502/2023 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
1 Conclusioni: come precisate all'udienza del 28 maggio 2025.
Fatto e diritto
§1. ha adito il Tribunale di Roma lamentando il tardivo recepimento delle Controparte_1
direttive 362/75 CEE e 363/75 CEE come modificate dalla direttiva 82/76 CEE, con le quali si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione specialistica.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante dalla Parte_1
mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica
Il tribunale, con la sentenza n. 7502/2023 ha accolto la domanda formulata da e, Controparte_1 per l'effetto, ha condannato la “al risarcimento del danno Parte_1 cagionato all'attore che quantifica e liquida, complessivamente, nella misura di 26852,00 oltre accessori e danno da svalutazione come in parte motiva” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella Parte_1 parte in cui il tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere – sulla somma di 26.852,00
€ riconosciuta in favore di - anche la rivalutazione monetaria (e non solo gli Controparte_1
interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora).
si è costituito in giudizio istando per l'inammissibilità dell'appello, in quanto Controparte_1
domanda nuova, e, alla luce della fondatezza del motivo di appello dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la condanna della “al risarcimento del Parte_1
danno cagionato al convenuto, quantificato nella misura di 26852,00 oltre interessi legali e senza rivalutazione” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in appello), oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, primo comma c.p.c.
§2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente evidenziata l'infondatezza della principale eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, posto che, a differenza di quanto da quest'ultima allegato, la difesa erariale aveva già argomentato in primo grado sull'insussistenza del diritto alla rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie
75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il
2 legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370
(con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (in questi termini v., ex multis, Cass. 41076/2021; Cass.
458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011).
In accoglimento dell'appello proposto dalla va dunque Parte_1 dichiarato che sulla somma riconosciuta in favore di (pari a 26.852,00 € oltre Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora) non spetta la rivalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale, in difetto di prova dell'esistenza di un danno ulteriore.
§3. Alla soccombenza di parte appellata sulla sua domanda principale ne segue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi 1.000,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di
[...]
legge ove dovuti..
Atteso l'accoglimento dell'appello deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 7502/2023 e per l'effetto dichiara che sulle somme liquidate in favore di non spetta la rivalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale;
Controparte_1
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidandole in 1.000,00 € per compensi, oltre spese generali Parte_1
e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28.5.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa all'udienza del 28 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
(c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7502/2023 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
1 Conclusioni: come precisate all'udienza del 28 maggio 2025.
Fatto e diritto
§1. ha adito il Tribunale di Roma lamentando il tardivo recepimento delle Controparte_1
direttive 362/75 CEE e 363/75 CEE come modificate dalla direttiva 82/76 CEE, con le quali si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione specialistica.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante dalla Parte_1
mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica
Il tribunale, con la sentenza n. 7502/2023 ha accolto la domanda formulata da e, Controparte_1 per l'effetto, ha condannato la “al risarcimento del danno Parte_1 cagionato all'attore che quantifica e liquida, complessivamente, nella misura di 26852,00 oltre accessori e danno da svalutazione come in parte motiva” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella Parte_1 parte in cui il tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere – sulla somma di 26.852,00
€ riconosciuta in favore di - anche la rivalutazione monetaria (e non solo gli Controparte_1
interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora).
si è costituito in giudizio istando per l'inammissibilità dell'appello, in quanto Controparte_1
domanda nuova, e, alla luce della fondatezza del motivo di appello dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la condanna della “al risarcimento del Parte_1
danno cagionato al convenuto, quantificato nella misura di 26852,00 oltre interessi legali e senza rivalutazione” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in appello), oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, primo comma c.p.c.
§2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente evidenziata l'infondatezza della principale eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, posto che, a differenza di quanto da quest'ultima allegato, la difesa erariale aveva già argomentato in primo grado sull'insussistenza del diritto alla rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie
75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il
2 legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370
(con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (in questi termini v., ex multis, Cass. 41076/2021; Cass.
458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011).
In accoglimento dell'appello proposto dalla va dunque Parte_1 dichiarato che sulla somma riconosciuta in favore di (pari a 26.852,00 € oltre Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora) non spetta la rivalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale, in difetto di prova dell'esistenza di un danno ulteriore.
§3. Alla soccombenza di parte appellata sulla sua domanda principale ne segue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi 1.000,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di
[...]
legge ove dovuti..
Atteso l'accoglimento dell'appello deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 7502/2023 e per l'effetto dichiara che sulle somme liquidate in favore di non spetta la rivalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale;
Controparte_1
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidandole in 1.000,00 € per compensi, oltre spese generali Parte_1
e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28.5.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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