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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fiorio Arianna e domiciliati presso il suo studio in Arco via delle Monache n.6, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 29.02.2020 in Riva del Garda nonché lo scioglimento del matrimonio
preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. affidare il figlio minore in forma condivisa a entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa;
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, a concordare una linea educativa comune, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la collocazione prevalente di , anche ai fini della residenza, sarà Per_1
presso la madre alla quale viene assegnata l'abitazione familiare unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4. Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
pag. 2 di 4 4/a) fino a quando il signor manterrà l'attuale impiego, che lo vede Parte_1
all'estero per settimane, terrà con sé il figlio nei periodi di riposo per tre/quattro giorni consecutivi in fascia diurna. Tale frequentazione dovrà garantire la routine del minore (impegni scolastici);
4/b) quando il signor cambierà lavoro rimanendo a vivere Parte_1
stabilmente in zona starà con il padre due giorni infrasettimanali con Per_1
pernottamento e a fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina.
Le festività di Natale (24, 25 e 26 dicembre) verranno trascorse da Per_1
alternando i pranzi e le cene con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
I ponti, le altre festività o le ricorrenze verranno concordate tra i genitori con almeno 15 giorni di anticipo, seguendo in linea di massima il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, Per_1
anche non consecutive, da individuarsi entro 30 aprile anche in base alle esigenze di lavoro dei genitori. Per l'estate 2025 le parti convengono che il signor terrà con sé dal 30 giugno al 13 luglio, entro il 30 Parte_1 Per_1
aprile si impegna a comunicare eventuali difficoltà nell'ottenere le ferie, in questo caso contribuirà alla metà della spesa per la baby-sitter.
5. il signor verserà un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Pt_1
750,00 euro, importo soggetto a rivalutazione Istat, con accredito entro giorno
17 di ogni mese sul conto corrente della signora Pt_2
pag. 3 di 4 6. le parti concordano sin d'ora che ove il signor cambiasse lavoro Pt_1
risultando così più presente nella vita di (v. punto 4/b) Per_1
ridetermineranno l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
7. l'assegno Unico e l'assegno provinciale verranno richiesti e trattenuti dalla signora così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere Pt_2
introdotta. Le detrazioni fiscali, ove ripristinate, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
8. Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%. I criteri sono fissati nell'accordo di mediazione allegato. Se ci fossero incertezze interpretative le parti ricorreranno alle Linee Guida del C.N.F. del 14.07.2017.
9. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti/passaporti per l'espatrio per sé e per il minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fiorio Arianna e domiciliati presso il suo studio in Arco via delle Monache n.6, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 29.02.2020 in Riva del Garda nonché lo scioglimento del matrimonio
preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. affidare il figlio minore in forma condivisa a entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa;
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, a concordare una linea educativa comune, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la collocazione prevalente di , anche ai fini della residenza, sarà Per_1
presso la madre alla quale viene assegnata l'abitazione familiare unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4. Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
pag. 2 di 4 4/a) fino a quando il signor manterrà l'attuale impiego, che lo vede Parte_1
all'estero per settimane, terrà con sé il figlio nei periodi di riposo per tre/quattro giorni consecutivi in fascia diurna. Tale frequentazione dovrà garantire la routine del minore (impegni scolastici);
4/b) quando il signor cambierà lavoro rimanendo a vivere Parte_1
stabilmente in zona starà con il padre due giorni infrasettimanali con Per_1
pernottamento e a fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina.
Le festività di Natale (24, 25 e 26 dicembre) verranno trascorse da Per_1
alternando i pranzi e le cene con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
I ponti, le altre festività o le ricorrenze verranno concordate tra i genitori con almeno 15 giorni di anticipo, seguendo in linea di massima il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, Per_1
anche non consecutive, da individuarsi entro 30 aprile anche in base alle esigenze di lavoro dei genitori. Per l'estate 2025 le parti convengono che il signor terrà con sé dal 30 giugno al 13 luglio, entro il 30 Parte_1 Per_1
aprile si impegna a comunicare eventuali difficoltà nell'ottenere le ferie, in questo caso contribuirà alla metà della spesa per la baby-sitter.
5. il signor verserà un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Pt_1
750,00 euro, importo soggetto a rivalutazione Istat, con accredito entro giorno
17 di ogni mese sul conto corrente della signora Pt_2
pag. 3 di 4 6. le parti concordano sin d'ora che ove il signor cambiasse lavoro Pt_1
risultando così più presente nella vita di (v. punto 4/b) Per_1
ridetermineranno l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
7. l'assegno Unico e l'assegno provinciale verranno richiesti e trattenuti dalla signora così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere Pt_2
introdotta. Le detrazioni fiscali, ove ripristinate, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
8. Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%. I criteri sono fissati nell'accordo di mediazione allegato. Se ci fossero incertezze interpretative le parti ricorreranno alle Linee Guida del C.N.F. del 14.07.2017.
9. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti/passaporti per l'espatrio per sé e per il minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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