TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 09.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 07.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2088 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, in v.le Parte_1
Poetto n. 36, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Salaris n. 29, presso lo
Studio dell'Avv. Giovanni LAURO e dell'Avv. Cecilia SAVONA, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, Via Roma n. 25, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Delitala n. 2, difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è
domiciliato ex lege;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“piaccia al Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, e previa – se necessaria –
disapplicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 09-07-2019 n° 32 e
17-10-2019 n° 51 ed atti connessi e conseguenti, nonché del D.P.C.R. 12-11-2019
n° 125 di applicazione di quest'ultima alla ricorrente, di:
1. riconoscere il diritto della ricorrente all'incentivo per esodo anticipato di cui al
comma 1° bis della X disposizione transitoria delle norme per il trattamento di
quiescenza del personale del Regionale della;
CP_1 CP_1
2. per l'effetto, condannare il a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente il suddetto incentivo, salva sua quantificazione in
separato giudizio nel caso di inottemperanza;
3. con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare il ricorso;
spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del , al fine di Controparte_1
domandare l'accertamento del proprio diritto all'incentivo per esodo anticipato.
In specie, ella ha rappresentato:
− di essere stata dipendente del Consiglio Regionale dal 16.07.1986, con il profilo professionale di documentarista istruttore al momento del collocamento a riposo e di avere rassegnato le dimissioni il 03.04.2019, con comunicazione poi
pagina 2 rettificata il 04.07.2019 quanto alla data di decorrenza, presentando, all' CP_2
domanda di pensione con il sistema del calcolo contributivo, c.d. opzione donna,
con decorrenza 01.11.2019, poi rettificata nell'11.10.2019, cessando effettivamente dal servizio il 10.10.2019, come da decreto presidenziale
26.09.2019, n. 95;
− le dimissioni erano corredate dell'istanza di corresponsione dell'incentivo per esodo anticipato di cui al comma 1°-bis della X disposizione transitoria delle norme per il trattamento di quiescenza del personale del Consiglio, istanza che,
con decreto presidenziale 12.11.2019, n. 125, era stata respinta.
2. Il CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte.
In particolare, l' ha sostenuto: Controparte_3
− che la ricorrente invoca l'istituto dell'incentivazione del collocamento anticipato in quiescenza del personale del (X Controparte_1
norma transitoria, comma I-bis, delle norme per il trattamento di quiescenza del personale del , istituto che si propone di indurre Controparte_1
all'immediato pensionamento il dipendente che abbia già maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza ma possa ancora restare in servizio, attribuendogli un aumento del 15% dell'indennità di fine servizio;
− che, per evidenti esigenze di certezza ed efficienza, è previsto che la decisione di andare in pensione debba essere presa entro centottanta giorni dalla data in cui maturano i requisiti;
− che, all'opposto, con la c.d. quota cento, si è consentito, in via eccezionale ed entro una ristretta finestra temporale, il collocamento in quiescenza a dipendenti che non ne avrebbero avuto, altrimenti, i requisiti e ciò, peraltro, in
pagina 3 forza di un meccanismo incentrato sulla presentazione della relativa domanda con largo anticipo rispetto alla data di previsto collocamento a riposo;
− che, dunque, chi abbia chiesto di beneficiare della c.d. quota cento versa in una situazione senz'altro incompatibile con quella dell'aspirante all'incentivazione del collocamento anticipato in quiescenza, in quanto chi ha chiesto di beneficiare della c.d. quota cento, infatti, per un verso, non ha i requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le norme ordinarie (diversamente non avrebbe bisogno di avvalersi della norma eccezionale della c.d. quota cento, entro la ristretta finestra temporale a tal fine prevista) e, per altro verso, ha già deciso di andare in pensione (potendo invero accedere al relativo meccanismo solo e proprio in forza di tale decisione), versando, in altre parole, in una situazione in cui non vi è nulla da incentivare, con la conseguenza che l'esborso di pubblico danaro ai sensi della X norma transitoria, comma I-bis, risulterebbe privo di causa.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Giova premettere che l'art. 14, recante “Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”, d.l.
28.01.2019, n. 4, coordinato con la l. 28.03.2019, n. 26, dispone che “
1. In via
sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall CP_2
nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità
pagina 4 contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota 100". Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente
articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato
agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o
più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, CP_2
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di
cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4,
5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza
della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000
euro lordi annui”.
La possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata optando per il calcolo contributivo, cosiddetta opzione donna, prevista in via sperimentale fino al 31.12.2015, è stata, negli ultimi anni, più volte prorogata: il d.l. n. 4/2019 cit.,
pagina 5 conv. in l. n. 26/2019 cit., ha confermato le destinatarie e fissato i nuovi requisiti e, successivamente, le leggi di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) e 2022 (l. n.
234/2021) hanno prorogato questa possibilità rispettivamente alle lavoratrici che entro il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e un'età pari o superiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome.
Ancora, la disposizione invocata dalla ricorrente odierna è il comma 1°-bis, II
NORMA TRANSITORIA delle norme per il trattamento di quiescenza del personale del (divenuta IX DISPOSIZIONE Controparte_1
TRANSITORIA), oggetto di protocollo di accordo tra il Comitato degli Affari del
Personale del Consiglio e le OO.SS. del personale consiliare il 21.01.2003,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in pari data, n. 223 (pag.
24), dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Tale disposizione prevede che “I dipendenti in ruolo al 31 dicembre 2001 che
maturino i requisiti soggettivi previsti per il diritto a trattamento di pensione
presso l'Ente previdenziale nazionale e che chiedano di essere collocati in
quiescenza entro 180 giorni dalla data nella quale hanno maturato tali requisiti,
viene corrisposto, all'atto della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui
all'articolo 14 delle vigenti Norme sul FSQ, un aumento su tale indennità pari al
15 per cento della somma loro spettante, a titolo di incentivazione al
collocamento in quiescenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, in sintesi, il Tribunale osserva che la si è avvalsa della previsione normativa della pensione c.d. quota Pt_1
100, che ha introdotto il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, in luogo delle regole ordinarie per il
pagina 6 pensionamento anticipato, che richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).
In specie, la ricorrente si è avvalsa della c.d. opzione donna (almeno 35 anni di contribuzione e un'età pari o superiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome).
A questo punto, la medesima invoca l'applicazione, in suo favore, Pt_1
dell'incentivo all'esodo previsto dalla normativa della Regione Sardegna già
menzionata, sul presupposto di un'analogia di situazioni.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, l'interpretazione invocata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, trattandosi di due fattispecie normative nettamente diverse, sottese da una ratio diametralmente opposta.
Invero, da una parte, la quota 100 e l'opzione donna, come detto, consentono di accedere alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, i lavoratori che non potrebbero accedervi secondo le regole ordinarie.
Dall'altra, l'incentivo all'esodo riguarda soltanto i “dipendenti in ruolo al 31
dicembre 2001 che maturino i requisiti soggettivi previsti per il diritto a
trattamento di pensione presso l'Ente previdenziale nazionale e che chiedano di
essere collocati in quiescenza entro 180 giorni dalla data nella quale hanno
maturato tali requisiti”.
Nel primo caso, i requisiti per la pensione non vi sono e sono introdotti ex novo, in chiave derogatoria rispetto alle regole generali, dal d.l. 28.01.2019, n. 4,
coordinato con la l. 28.03.2019, n. 26, mentre, nel secondo caso, l'incentivo all'esodo riguarda esclusivamente coloro che hanno maturato già gli ordinari requisiti pensionistici e che potrebbero ancora trattenersi in servizio.
pagina 7 Si tratta di situazioni totalmente difformi, con la conseguenza che la diversità di trattamento normativo è del tutto congrua e ragionevole.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 12 disp. prel.
c.c., “Interpretazione della legge”, comma 2°, per cui “Se una controversia non
può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
deve essere condannata a rifondere il Parte_1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, delle spese del
[...] CP_4
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, secondo i minimi tariffari,
tenuto conto del valore indeterminabile della causa, con esclusione della fase istruttoria, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere il Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00, per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 07.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8