Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Merlini e Renato Coltorti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Rocco in Ancona, corso Garibaldi 111;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege , in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-con cui è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nonché di ogni altro atto preordinato , presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Vista la comunicazione notificata il 30 ottobre 2025 , con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. CO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con dichiarazione ritualmente notificata il 30 ottobre 2025, parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso, a spese compensate;
Considerato che la difesa erariale ha prestato adesione alla suddetta dichiarazione di rinunzia;
Ritenuto deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, sussistendo l’accordo in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO DI, Presidente, Estensore
LE RB, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.