Sentenza 14 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/02/2023, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02625/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2022, proposto da
GI FA, AL De CC, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Centola, Roberto Centola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'OTTEMPERANZA DECRETO CORTE APPELLO ROMA NRG.56416/12 DEL 12/9/18
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 3764 del 2022 r.g., i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in loro favore della somma come ivi per ciascuno di essi liquidata.
Il Ministero non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 22 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti, tutta debitamente corredata da asseverazione di conformità agli originali da parte del difensore ai sensi dell’art. 22 del CAD.
In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto:
a) il decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello, come da certificazione di cancelleria in atti;
b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia il 19.11.2019;
c) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258), in data 7.7.2021;
d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;
e) è altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.
Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse dei ricorrenti e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dai ricorrenti, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;
La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna del predetto ente al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo in favore del difensore della parte ricorrente, che ne ha richiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe in favore della parte ricorrente, per le somme ivi indicate;
2) nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con formale provvedimento, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
3) condanna il Ministero della giustizia a pagare le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro trecentocinquanta/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO