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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/08/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI Parte_1 C.F._1 MATTIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASAROTTI MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORNIELLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. FERRARI MASSIMILIANO ( ) C.SO DELLA C.F._2 VITTORIA N. 2/F 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in via Coloredo, 16/a TRECATE, presso il difensore avv. TORNIELLI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA DEI TORNIELLI N. 12/a 28100 NOVARA, presso il difensore avv. ORRICO ALESSANDRA TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 / e art. 2043 Codice Civile).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte: pagina 1 di 18 IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal e dalla Controparte_1 terza chiamata in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2 NEL MERITO: In via principale: dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_3
e conseguentemente condannare il medesimo, in persona del suo Sindaco pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati per il sinistro di cui è causa, o di quella minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio che potrà essere determinata anche in via equitativa con riferimento al danno da fermo tecnico, dedotto l'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della normativa Parte_2 sull'indennizzo diretto, titolo diverso dalle ragioni per cui si agisce nei confronti del Controparte_4
, qualora il Tribunale adito ritenesse di imputare tale importo in acconto sulle somme richieste nel
[...] presente giudizio;
In via subordinata: dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_3
e conseguentemente condannare il medesimo, in persona del suo Sindaco pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati per il sinistro di cui è causa, o di quella minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio che potrà essere determinata anche in via equitativa con riferimento al danno da fermo tecnico, dedotto l'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della normativa sull'indennizzo diretto, titolo diverso dalle Parte_2 ragioni per cui si agisce nei confronti del custode , qualora il Tribunale adito ritenesse CP_3 CP_4 di imputare tale importo in acconto sulle somme richieste nel presente giudizio;
In ogni caso, con rivalutazione dalla data del sinistro ed interessi compensativi sulla somma via via annualmente rivalutata dalla medesima data fino al deposito della sentenza, oltre agli interessi corrispettivi sulla somma così come liquidata fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre ad Iva e Cpa. Inoltre, in via istruttoria, venivano ribaditi i capitoli di prova dedotti in atti.
- Parte convenuta, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti depositati. Nel merito, i tutte le domande ex adverso proposte per tutte le ragioni esposte negli atti depositati ed in ogni caso in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta soccombenza, anche parziale, del , Controparte_1 dichiarare tenuto il terzo, in perso te pro Controparte_2 tempore, a manlevare il da ogni conseguenza pregiudizievole. In ogni Controparte_5 caso: con il favore integrale di spese e competenze professionali, oltre alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto emerso durante ed all'esito dell'istruttoria.
- Per la terza chiamata, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte in via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
per le ragioni esposte in narrativa.
[...] pagina 2 di 18 nel merito: respingere le domande tutte dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione 28 giugno 2022, il sig. con il patrocinio dell'avv. Mattia Parte_1
Casarotti, conveniva in giudizio il al fine di veder accertata e Controparte_6 dichiarata la responsabilità di quest'ultimo - ex art 2051 c.c. e/o ex art 2043 c.c. - per il sinistro avvenuto in data 09/12/2021 alla via RATTAZZI nel territorio dello stesso Comune e, per l'effetto, ottenere la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati.
In data 21 novembre 2022 il si costituiva in giudizio (con il Controparte_6 patrocinio dell'avv. Andrea TORNIELLI e dell'avv. Massimiliano FERRARI), respingendo le pretese dell'attore (sostenendo, in fatto e in diritto, l'infondatezza) e comunque chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di (in forza di polizza n. 175990394, in essere tra la Controparte_7 stessa chiamante e la predetta chiamata).
Con decreto 15 dicembre 2022, lo scrivente autorizzava la richiesta chiamata in causa, fissando all'uopo prima udienza al 12 aprile 2023.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si costituiva in Controparte_2
DI (con il patrocinio dell'avv. Alessandra ORRICO, contestando anch'ella le attoree domande (di fatto, facendo proprie le difese svolte dal ). Controparte_1
Instauratosi quindi il contraddittorio nella sua integralità e svoltasi la prima udienza, lo scrivente concedeva i termini ex art. 183 6° comma CPC e, successivamente (a seguito di udienza ex art. 184 CPC, svoltasi in forma di trattazione scritta in data 31 gennaio 2024, ammetteva le prove con i limiti di cui al provvedimento in data 15 febbraio 2024.
Terminata la fase istruttoria (ove venivano escussi i testi indicati ed intimati dalle parti), il giudicante – all'esito dell'udienza di p.c. del 16 aprile 2025 – tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si passi in primis ai fatti. Per completezza e comodità di chi legge, vengono qui riportate le allegazioni proprio in fatto di parte attrice e contenute nell'atto introduttivo al presente giudizio:
pagina 3 di 18 “… 1. in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. , alla guida del proprio autocarro Parte_1 Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a velocità regolare Via Rattazzi nel territorio del Comune di Veruno (NO), con direzione Borgomanero, quando giunto CP_1 all'altezza del civico 5, sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 Controparte_8
, che stava provvedendo allo spargimento del sale senza utilizzo di apposito segnalatore
[...] di cui il mezzo non era dotato;
2. essendo la carreggiata di ridotte dimensioni, l'attore rallentava tentando di spostarsi sul lato destro, ma, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale, i veicoli andavano comunque a collidere fra di loro (doc. 1);
3. il sinistro è senza ombra di dubbio imputabile all'insidiosità connessa alla presenza della lastra di ghiaccio, oggettivamente non visibile a causa dell'orario notturno e non percettibile in quanto dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato;
in loco non era inoltre presente alcun segnale che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio;
4. sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Stradale Sezione di Arona, i quali redigevano apposita relazione segnalando “… è opportuno precisare che la sede stradale nella parte antecedente e susseguente il teatro del sinistro era in discrete condizioni di aderenza e prive di ghiaccio, per cui l'improvvisa presenza di ghiaccio in un tratto di strada con una discreta variazione altimetrica, non poteva essere prevista dai conducenti per adottare le opportune precauzioni nella guida” (doc. 2 pag. 8); gli agenti intervenuti non ravvisavano violazioni del Codice della Strada in capo ai conducenti dei veicoli, stante le condizioni della strada;
5. a seguito dell'impatto, l'autocarro dell'attore riportava “grave danno al complessivo anteriore sx con deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx”, come descritto nella perizia redatta dallo Studio Petrillo & Rossi di Arona (doc. 3);
6. attesa la gravità dei danni riportati dal mezzo - il costo per la riparazione del “solo danno meccanico”, con esclusione della carrozzeria, ammontava ad € 9.948,00 come da preventivo n. 3/2022 redatto da (doc. 4) -, la riparazione del Controparte_9 mezzo risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di
€ 8.000,00, tenuto conto della percorrenza chilometrica effettuata che risultava inferiore alla media;
7. si osserva poi che il mezzo in questione era allestito e funzionale (doc. 5) a consentire al figlio minorenne di svolgere il programma di allenamento pianificato in vista della Persona_1 partecipazione al campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022. Come si evince dalla classifica relativa al campionato 2021 (doc. 6), si è classificato 4° proprio grazie all'impegno profuso Pt_3 negli allenamenti. In assenza di mezzo di trasporto idoneo, il figlio dell'attore non ha potuto svolgere la preparazione prevista nel periodo invernale in vista del campionato 2022;
8. tenuto conto della mancata disponibilità del mezzo (visti anche i costi eccessivi per il noleggio di furgone sostitutivo), l'attore ha in ogni caso diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, causato dall'impossibilità di utilizzare il mezzo. Il mancato utilizzo del mezzo ha precluso al figlio la Pt_3 possibilità di potersi preparare per le gare motociclistiche previste per l'anno in corso, oltre ad essere stato, durante la sosta forzata, comunque fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 08.05.2012, n. 6907). Il danno da fermo tecnico può essere quantificato nell'importo di € 2.000,00, ovvero in altra somma ritenuta equa dal giudice;
Sempre in punto fattuale, il (e – in sostanza – anche la Controparte_3 terza chiamata , pur non contestando il fatto storico in sé, alle allegazioni di parte attrice CP_2 controbatte come segue:
pagina 4 di 18 “… • La versione contenuta nella PEC risulta estrapolata direttamente dalle dichiarazioni rese agli agenti intervenuti, nell'immediatezza del fatto, dal sig. Doc.
2 - pag. 7): “[…] Pt_1
Giunto dopo il civico 5 notavo un autocarro proveniente dal senso opposto e dato che la strada era di ridotte dimensioni rallentavo e cercavo di spostarmi verso il lato destro.
Nel frattempo l'autocarro proveniente dal lato opposto non ha tentato di spostarsi sul lato destro, tant'è che con la sua parte anteriore sinistra entrava in collisione con l'analoga parte del mio veicolo […]”.
• Il , per le stagioni invernali, adotta un “Servizio di sgombero Controparte_3 neve e spargimento sale strade comunali” dettagliato, che prevede una serie di passaggi giornalieri volti allo spargimento del sale sulle strade comunali nonché la previsione, per il caso di nevicate, del servizio di sgombero (Doc. 3, Doc. 4a e Doc. 4b).
• Il capitolato speciale di appalto, avente ad oggetto l'attività di sgombero neve e salatura delle strade prevedeva il susseguirsi di interventi con cadenza giornaliera nel caso di nevicate, individuando specificatamente le strade di competenza della ditta individuale “Il Miglio Verde”. Nel caso che ci occupa, nell'immediatezza della nevicata dell'8 dicembre 2021, si era già proceduto allo sgombero neve ed alla salatura del sedime stradale ed il giorno successivo, 9 dicembre 2021, si stavano ripetendo le operazioni di salatura con il veicolo antagonista dell'odierno attore, che lo stesso dice essergli piombato addosso nonostante egli avesse praticamente arrestato la e si Pt_4 fosse posizionato sul margine destro della strada.
• Per meglio comprendere lo scenario dove ha avuto luogo il sinistro, osserviamo che la conformazione della Via Rattazzi, strada di collegamento tra l'abitato gatticese e la frazione di S. Cristina di Borgomanero, nel tratto interessato dal sinistro, ha un andamento rettilineo;
la sua sezione stradale ha una larghezza assai contenuta, che durante la fase di incrocio dei veicoli, anche in assenza di condizioni meteo sfavorevoli, spesso li obbliga a cedere alternativamente il passo per evitare potenziali collisioni. Il tratto di via ove è avvenuta la collisione è preceduto da una variazione altimetrica discreta che, secondo quanto reso dalle conclusioni della Polizia Stradale intervenuta, era libero da ghiaccio e percorribile in discrete condizioni di aderenza per i veicoli. Il mezzo spargisale si trovava in condizioni sfavorevoli in quanto stava percorrendo il dosso e, pertanto, non poteva vedere il sopraggiungere del veicolo antagonista proveniente dalla direzione opposta alla propria. Diversamente, il sig. avendo già scollinato, poteva avvedersi del Pt_1 sopraggiungere dell'altro veicolo per tempo, rallentare, accostare e consentire l'avanzamento del veicolo incrociante senza il verificarsi della collisione (Doc. 5).
• Tra le altre cose significative dell'evento che ci occupa si evidenzia la circostanza che il sig. imora a poche centinaia di metri dal punto del sinistro e, sicuramente, ben Pt_1 conosce l'andamento della viabilità nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente in tutte le condizioni climatiche stagionali. …”
pagina 5 di 18 Queste sono le rispettive posizioni assunte in punto fattuale, da una parte, dall'attore e, dall'altra, da convenuto e terza chiamata;
quanto – sempre rispettivamente - sostenuto dalle predette difese dovrà essere vagliato alla luce del panorama probatorio, che è formato - oltre che dai docc. rispettivamente depositati – dalle testimonianze assunte nell'istruttoria svoltasi nel presente giudizio.
Anche in questo caso, per completezza e praticità, vengono testualmente riportati qui di seguito i relativi verbali:
il teste (appartenente alla Polizia di Stato), a prova diretta, sui capi di prova Testimone_1 di parte attrice in merito ai quali è stato espressamente indicato, così dichiarava:
1. Vero che in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. alla guida Parte_1 dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a (velocità regolare parte eliminata) Via Rattazzi nel territorio del Comune di - Veruno (NO), con CP_1 direzione Borgomanero? Al momento dell'incidente non ero presente;
siamo intervenuti alle 21.55 per una chiamata;
posso dire che il veicolo EF 397 FS si trovava nella posizione descritta in verbale;
desumo che stesse percorrendo via Rattazzi in . CP_1
2. Vero che, quando il Sig. era giunto all'altezza del civico 5 di Via Rattazzi, Pt_1 sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il , che Parte_3 Controparte_8 stava provvedendo allo spargimento del sale? Al momento non ero presente, ma constatavo all'intervento il coinvolgimento del veicolo BK 685 XG.
3. Vero che il mezzo utilizzato dal Sig. per lo spargimento del sale era privo di Pt_3 apposito segnalatore? Posso dire che il veicolo di cui al capo era attrezzato per lo spargimento del sale. Non so se avesse i dispositivi luminosi accesi, al momento dell'incidente io non c'ero e non so se stesse spargendo il sale.
4. Vero che (parte eliminata: essendo la carreggiata di ridotte dimensioni) il Sig.
[...] rallentava tentando di spostarsi sul lato destro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Non Pt_1 posso saperlo;
posso dire che il veicolo del sig. i trovava nella parte più a destra rispetto al Pt_1 suo senso di marcia, dopo il sinistro.
5. Vero che vi era presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale;
vero che il veicolo Fiat Ducato con targa EF 397 FS condotto dal Sig. e l'autocarro Iveco Daily targato Parte_1 BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 CP_8
[...
, andavano a collidere fra di loro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Nell'esatto CP_8 luogo del sinistro vi era presenza di ghiaccio sulla strada. Si di fatto ho già risposto.
6. Vero che potevo personalmente constatare che il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio (doc. 2 pag. 8 che viene rammostrato al teste)? Si lo confermo e confermo quanto precisato nel verbale.
7. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione? Si lo confermo.
8. Vero che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato? Sicuramente, ai bordi della strada c'era neve. Mi sembra di ricordare che il ghiaccio sulla strada fosse simile alla neve.
9. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro era privo di segnaletica che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio? Si lo confermo anche consultando il verbale. pagina 6 di 18 10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Posso dire che, per quanto visibile, avevamo constatato danno nella parte anteriore sinistra, sia parte meccanica che di carrozzeria. ADR nella direzione – BORGOMANERO la strada è nel suo complesso in discesa. CP_1 Nel tratto preciso del sinistro c'è un'attenuazione della pendenza e subito dopo il sinistro la strada ricomincia a scendere. Se si vuole si può parlare di “dosso” ma la visuale non è preclusa.
Il teste (comunque – da evidenziare – conducente del veicolo con cui Parte_3 quello di parte attrice si scontrava), a prova contraria diretta sui capi di prova di parte attrice
(relativamente ai quali appariva verosimilmente informato, così dichiarava:
1. Vero che in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. alla guida Parte_1 dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a (velocità regolare parte eliminata) Via Rattazzi nel territorio del Comune di - Veruno (NO), con CP_1 direzione Borgomanero? Si è vero.
2. Vero che, quando il Sig. era giunto all'altezza del civico 5 di Via Rattazzi, Pt_1 sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il , che Parte_3 Controparte_8 stava provvedendo allo spargimento del sale? Si è vero, all'altezza del civico 5 il sig. Pt_1 procedeva.
3. Vero che il mezzo utilizzato dal Sig. per lo spargimento del sale era privo di Pt_3 apposito segnalatore? Falso;
il segnalatore era attivato era posizionato con la calamita sulla cappotta della cabina e quello posteriore sullo spargisale.
4. Vero che (parte eliminata: essendo la carreggiata di ridotte dimensioni) il Sig.
[...] rallentava tentando di spostarsi sul lato destro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Non Pt_1 ricordo.
5. Vero che vi era presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale;
vero che il veicolo Fiat Ducato con targa EF 397 FS condotto dal Sig. e l'autocarro Iveco Daily targato Parte_1 BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 CP_8
[...
, andavano a collidere fra di loro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Si c'era CP_8 ghiaccio ero lì proprio per quel motivo perché quella era una zona fredda e siamo intervenuti anche più di una volta nella stessa giornata;
peraltro, lo stesso spala neve crea una lastra e lo spargimento del sale viene effettuato proprio per agevolare il disgelo della lastra. Confermo la collisione tra i veicoli.
6. Vero che potevo personalmente constatare che il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio (doc. 2 pag. 8 che viene rammostrato al teste)? Si è vero.
7. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione? C'è un lampione in corrispondenza del civico 5.
8. Vero che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non CP_1 ghiacciato? .
9. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro era privo di segnaletica che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio? Si è vero.
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1
pagina 7 di 18 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Non faccio il meccanico, la collisione c'è stata e principalmente tra la parte sinistra anteriore del mio veicolo e quello del sig. Pt_1 ADR la strada è a doppia carreggiata. Passano due veicoli, con la neve ai bordi a difficoltà. Il sig. dichiara di essere particolarmente indignato con il conducente del veicolo Pt_3 antagonista per il fatto che, pur essendo un veicolo spargisale, “mi son preso il torto” e ho pagato.
Il teste a prova diretta sui capi di prova di parte attrice, così dichiarava: Testimone_2
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Corretto.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig.
[...] ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Ricordo che Pt_1 l'importo era quello;
Avevo già visto il preventivo, per la sola meccanica, che mi viene mostrato. 12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a circa Parte_1
€ 5.000,00? Si lo confermo;
preciso, con l'utilizzo di ricambi usati. 13. Vero che il valore commerciale antesinistro del Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste)? il veicolo “viaggiava” come usato su quelle cifre per l'assicurazione, ma le quotazioni del mercato lo davano attorno ai 15.000 euro. ADR so che le assicurazioni si basano su QUATTRORUOTE ed EUROTAX. 14. Vero che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva utilizzato dal Sig.
[...] per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Pt_1 Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022 (doc. 5 che viene rammostrato al teste)? Si lo confermo. ADR conosco il sig. il figlio. Pt_1 Capitolo 15 e 16: eliminati in quanto irrilevanti e/o valutativi.
Il teste , sui capi di prova di parte attrice (limitatamente a quelli sui quali CP_9 indicato / informato), così dichiarava:
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “grave danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? si è vero.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. Pt_1 ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Si
[...] confermo, riconosco il documento e preciso che dentro c'era anche l'impianto elettrico e centralina. 12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a circa Parte_1
€ 5.000,00 che, sommato al costo per la riparazione della meccanica, determinava l'antieconomicità della riparazione? Si è vero. ADR avv. ORRICO in merito alla presenza di preventivo: io ho visto qualcosa, comunque non ho provveduto io perché la mia azienda si occupa di meccatronica;
posso dire che la cifra poteva essere quella e che il valore del mezzo era inferiore alla somma delle riparazioni di meccatronica e carrozzeria.
pagina 8 di 18 13. Vero che la riparazione dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste) non lo so se valesse così commercialmente posso dire che il valore di mercato in quel momento si aggirava sui 14.000,00= euro. Specifico che in quel momento lì se una persona avesse voluto acquistare un mezzo con quelle caratteristiche il valore di mercato sarebbe stato di circa 14.000 euro per quanto ne so.
Il teste , sui capi di prova di parte attrice (limitatamente a quelli sui quali Testimone_3 indicato / informato), così dichiarava:
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “… danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? si è vero, confermo.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig.
[...] ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Si è vero Pt_1 avevo anche visto il preventivo ai tempi in cui ho redatto la perizia, parliamo del 2021.
12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a Parte_1 circa € 5.000,00 che, sommato al costo per la riparazione della meccanica, determinava l'antieconomicità della riparazione? Si è vero.
13. Vero che la riparazione dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste)? si è vero.
14. Vero che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva utilizzato dal Sig.
[...] per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Pt_1 Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022 (doc. 5 che viene rammostrato al teste)? mi sembra che me lo avesse accennato il carrozziere.
15. Vero che il figlio minorenne si è classificato 4° nel campionato Italiano Persona_1 Motocross ed Enduro 2021 (doc. 6 che viene rammostrato al teste)? non lo so.
16. Vero che, a causa dell'indisponibilità dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS, il figlio minorenne ha dovuto rinunciare alla preparazione ed agli allenamenti prodromici Persona_1 alla partecipazione al campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022? Presumo. ADR ho svolto la perizia per REALE MUTUA ASSICURAZIONI. ADR se è intervenuto pagamento da parte della stessa: non mi risulta, anzi non lo so se poi è stato versato il risarcimento da : dai documenti a me mostrati, desumo che si fosse in ambito di indennizzo Parte_5 diretto (CARD monofirma). Io, comunque, mi sono occupato solo della quantificazione del danno.
Alla luce, quindi, del panorama probatorio (formato – come detto – dai riscontri documentali e dalle appena riportate risultanze testimoniali), appare appurato e provato che lo scontro tra il veicolo
Fiat Ducato con targa EF 397 FS (pacificamente di proprietà dell'attore) e il veicolo Iveco Daily targato BK 685 XG è effettivamente accaduto e, precisamente, in data 9 dicembre 2021 in via Rattazzi nel comune di (vedasi verbale prodotto in atti, che – seppur a posteriori – ha CP_3 CP_1 accertato il sinistro, vedasi testimonianze e ). È altresì emerso che nel luogo Tes_1 Pt_3
pagina 9 di 18 del sinistro vi era la presenza di ghiaccio (vedi – tra il resto – testi d anche ). Tes_1 Pt_3
È pure stato confermato e provato che il veicolo attoreo subiva danni (vedasi, non solo docc. in atti sul punto, ma anche testimonianze , ). CP_9 Tes_2 Tes_3
Il presente giudizio potrebbe apparire un “semplice” giudizio ove verificare la sussistenza di una paventata responsabilità ex art. 2051 (od anche 2043) CC;
tuttavia, stanti le rispettive difese, le questioni sulle quali lo scrivente dovrà pronunciarsi sono diverse.
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La prima, per ovvie ragioni, a dovere essere esaminata è quella attinente alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva del . In tal senso, la difesa di Controparte_3 parte convenuta afferma:
Dalla ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio (e descritti direttamente da controparte!) emerge come non possa essere ascrivibile alcuna responsabilità al
[...]
nella causazione dell'occorso in quanto trattasi di mera responsabilità Controparte_3 civile dipendente da sinistro stradale, con evidente carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Tale affermazione trova il proprio fondamento CP_3 direttamente nelle dichiarazioni rese dal sig. nell'immediatezza del sinistro agli agenti Pt_1 accertatori: “[…] Nel frattempo l'autocarro preveniente dal lato opposto non ha tentato di spostarsi sul lato destro, tant'è che con la sua parte anteriore sinistra entrava in collisione con l'analoga parte del mio veicolo […]” (Doc.
2 - pag. 7).
Si rileva, in questa sede, come la ricostruzione dei fatti riportata nella presente comparsa
(tratta dalla PEC inviata per conto del sig. al Comune ed alle compagnie assicuratrici Pt_1 in data 18 gennaio 2022 nonché, soprattutto, dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti direttamente dal sig. differisca da quella dell'atto di citazione. Sembra infatti, che Pt_1 controparte, nei propri scritti difensivi (diffide/atti di citazione), abbia voluto artificiosamente spostare la responsabilità da quella per RC auto a quella derivante da cose in custodia, probabilmente, per riuscire ad ottenere un risarcimento che era già stato negato in sede assicurativa.
… Del resto, anche nella ricostruzione resa dal conducente del mezzo spargi-sale, sig.
, mai si parla dell'intervento, nella causazione del sinistro in oggetto, della presunta Pt_3 lastra di ghiaccio (Doc. 2 – pag. 7). Orbene, già questa deduzione difensiva, in definitiva, basterebbe ad esimere da ogni responsabilità il . Controparte_3
pagina 10 di 18 A ben vedere, nulla impedisce all'odierna attrice di agire nei confronti di più ipotetici responsabili del sinistro e non può anche essere escluso un eventuale concorso di più soggetti nella causazione di un sinistro: nel caso che ci occupa, un – sempre ipotetico – concorso tra il responsabile in ambito di circolazione stradale (… dopo tutto, il teste ha ammesso di “essersi preso il Pt_3 torto”, la Compagnia assicuratrice del veicolo da lui condotto ha versato un risarcimento in favore del sig. ) e il responsabile ex art. 2051 / 2043 CC (per nesso causale tra cosa in custodia, ossia la Pt_6 strada, e danno subito). Il fatto che una diffida nei confronti del civile responsabile in ambito di circolazione stradale tra veicoli contenga una ricostruzione atta a sostenere la responsabilità del
“destinatario” non esclude la possibilità di agire anche nei confronti del ritenuto CP_3
(evidentemente) responsabile in via “concorsuale”.
Il problema che sorge, come più avanti si vedrà, è piuttosto quello relativo alla “valenza” da attribuire al risarcimento (parziale o satisfattivo) ricevuto dal sig. alla Compagnia del veicolo Pt_1 antagonista.
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Superata la questione di CARENZA DI LEGITTIMAZIONE, si passi a quella centrale, sotto il profilo di merito, della responsabilità o, se si vuole, dell'an debeatur.
Sul punto, pur ritenendo degne di attenzione le osservazioni e le difese della difesa del CP_3 convenuto e della Compagnia terza chiamata, vi è innanzitutto da sottolineare che le risultanze
[... istruttorie hanno confermato che il sinistro è avvenuto in una strada del Comune di CP_1
in corrispondenza di una strada ghiacciata: CP_3 come sopra riportato, il teste non solo ha confermato che nell'esatto luogo del Tes_1 sinistro vi era presenza di ghiaccio sulla strada, ma anche che … il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio, che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione e pure che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato. Anche il teste ha dichiarato: Si, c'era ghiaccio ero lì Pt_3 proprio per quel motivo perché quella era una zona fredda e siamo intervenuti anche più di una volta nella stessa giornata;
peraltro, lo stesso spala neve crea una lastra e lo spargimento del sale viene effettuato proprio per agevolare il disgelo della lastra. Confermo la collisione tra i veicoli pagina 11 di 18 nonostante le contestazioni da parte del atte ad escludere la natura insidiosa della CP_3
“cosa” in custodia, vi è da notare che proprio le risultanze istruttorie, in parte appena rimarcate, già porterebbero ad opposte conclusioni. Ma passando a considerazioni ancor più strettamente giuridiche, se si parte proprio dalla dinamica del sinistro (evidenziata, tra il resto, dalle risultanze documentali e testimoniali che hanno confermato la collisione tra i due veicoli di cui sopra nelle circostanze emerse), appare evidente come il caso de quo rientri nell'alveo delle fattispecie potenzialmente disciplinate dall'art. 2051 CC (sì interpretato da una dottrina e una giurisprudenza che ha avuto modo di intervenire in numerosissimi casi analoghi). Sul punto, la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito (Cassazione
Civile n. 17443/2019; Cassazione Civile n. 6703/2018; Cassazione Civile n. 4035/2021).
Anche autorevole dottrina (tra tanti, in “La responsabilità della P.A. per danni Parte_7 da cose in custodia” – EXEO EDIZIONI), nell'esaminare il susseguirsi delle suddette numerose pronunce giurisprudenziali in argomento, ha rimarcato che, intanto, “… la norma in esame sarebbe applicabile anche alla p.a., senza preventive limitazioni connesse alle caratteristiche del custode o del bene custodito (nella specie, la strada), in linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia” e che, anche in questo caso, “… per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la p.a. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza... tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello stesso danneggiato che ha omesso l'adozione di normali cautele esigibili dagli utenti della strada”. Peraltro, si potrebbe osservare che, “… in base alla grandezza del centro abitato e alla conseguente estensione della rete viaria, deve modificare l'aspettativa dell'utente sulla assenza di situazioni di pericolo e sulla tempestività della loro segnalazione … Si pensi a metropoli, come Roma, Napoli e Milano. Non sono mancate pronunzie che hanno escluso la responsabilità del ex art. 2051 c.c. proprio in CP_3 ragione delle notevoli dimensioni della rete viaria urbana.” Tuttavia, dato atto che la giurisprudenza non è univoca nel “limitare” in qualche modo la responsabilità degli Enti che controllano grandi reti viarie (… e lo scrivente, comunque, non aderirebbe ad una simile impostazione…), il
[...]
, comune sicuramente non rientrante nel novero delle grandi città, non potrebbe Controparte_3 essere “assolto” (… posto che non risulta abbia svolto una simile considerazione) sulla base di simili considerazioni. pagina 12 di 18 Invero, la situazione emersa in giudizio ha evidenziato una simile insidia (imputabile, appunto, alla parte convenuta o, più probabilmente, soggetto cui era stato evidentemente concesso di effettuare lavori sul suolo pubblico) da potere anche integrare l'ipotesi generale ex art. 2043 C.C. in tema di responsabilità “aquiliana”. Ed in effetti, vi è orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui esistono casi che ben possono integrare la fattispecie di tutte e due le norme sopra menzionate (art. 2051 e 2043 c.c.) e, non solo in alternativa ed in via subalterna, ma contemporaneamente (in tal senso, vedi Trib. Cassino 31 marzo 2011 RORE / Provincia , massima redazionale 2011 – banca Parte_8 dati UTET – Platinum).
Anche parte attrice richiama precedenti che si pongono nell'alveo dell'orientamento sopra riportato e cui lo scrivente giudice ritiene di aderire e conformarsi : “… Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire in primo luogo la prova della dinamica del sinistro, del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) e, solo dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto debba dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022; Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n.
18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389; Tribunale
Ferrara, Sent., 04/06/2024, n. 592). …”.
Ritenuta quindi sussistente, proprio per le premesse svolte all'inizio del presente punto e per le sovrastese considerazioni giuridiche, una situazione fattuale fondante ipotesi di responsabilità ex art. 2051 / 2043 CC e mancando prova di un “caso fortuito” atto ad escludere, almeno del tutto, detta responsabilità (nulla impedisce di ritenere che la responsabilità del sig. , ammessa dal Pt_3 medesimo, possa essere “concorrente”…), la domanda attorea può, almeno sotto il profilo qui vagliato, ritenersi ipoteticamente fondata.
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Svolte le doverose considerazioni sull'an debeatur, occorrerà passare al quantum debeatur.
Ma anche in questo caso, vi è una questione peculiare e che va al di là di una mera quantificazione (che verrà trattata in ultimo). Detta questione prende le mosse dal fatto che l'odierno attore avrebbe ricevuto, a titolo di risarcimento del danno derivante dal sinistro per cui è causa, una somma di euro 5.000,00= da , Compagnia assicuratrice del veicolo Iveco Controparte_11
Daily targato BK 685 XG…
In argomento, la difesa di afferma: CP_2 pagina 13 di 18 A) l'attore ha ammesso di aver ricevuto il risarcimento integrale del danno da . Parte_2
B) Non è possibile nel nostro ordinamento arricchirsi in quanto vittima di un fatto illecito.
C) con l'accettazione del pagamento da parte di , l'attore ha ammesso che il fatto Parte_2 fosse derivante dalla circolazione dei veicoli e pertanto non può pretendere che, per pura magia e non certo per diritto, allo stesso fatto venga attribuito un titolo diverso per ottenere una duplicazione del risarcimento.
Che l'attore abbia ricevuto somma di euro 5.000,00= da appare Parte_2 effettivamente acclarato (A). Che non sia lecito, nel ns. ordinamento, arricchirsi in quanto vittima di fatto illecito (c.d. divieto di ingiustificata locupletatio) è assolutamente pacifico e condivisibile (B).
Quel che piuttosto merita un qual certo approfondimento è la circostanza relativa all'indennizzo ricevuto dall'odierno attore da terzo soggetto e stabilire se il sig. a accettato detto versamento Pt_1 come risarcimento satisfattorio (C).
Si parta dal riferimento testuale dato dall'”accompagnatoria” dell'assegno da parte di Pt_2
la quale recita come segue:
[...]
NOVARA, 08/02/2022 Oggetto: Bonifico a vostro favore su Sinistro n.2021/847039/00 Avvenuto in il 09/12/2021 CP_6 Agenzia di BORGOSESIA Polizza n. 2021/84968 Parti coinvolte: / Parte_1 Parte_1 Note: Controparte_12 in relazione al sinistro in oggetto ed a perfezionamento degli accordi raggiunti, abbiamo dato ordine al nostro Ufficio Tesoreria di accreditarvi l'importo di euro 5.000,00 presso Codice IBAN [...] a totale tacitazione dei danni lamentati.
Vero è che nel documento appena riportato si parla di “totale tacitazione dei danni riportati”, ma, innanzitutto, è anche vero che ivi si parla anche di LIQUIDAZIONE CONCORSUALE, in secondo luogo, va evidenziato che detta “dicitura” è stata apposta unilateralmente dalla stessa Compagnia;
in terzo luogo, non è emersa prova del fatto che il sig. abbia effettivamente accettato la predetta Pt_1 somma quale integrale risarcimento a “qualsiasi titolo” (neppure semplicemente sottoscrivendo il documento stesso oppure una vera e propria quietanza…) e, infine, è comunque necessario relazionare detto documento con il doc. 9 prodotto da parte attrice, il quale effettivamente mostra come – effettivamente – il procuratore dell'attore, anche nella fase stragiudiziale, abbia voluto tenere
“disgiunta” la richiesta risarcitoria svolta nei confronti del oggi evocato e quella nei confronti CP_3 del civile responsabile nella circolazione stradale:
pagina 14 di 18 Ciò posto, vi è da evidenziare che, se convenuto e terza chiamata sostengono la totale illegittimità della presente azione in virtù del risarcimento ricevuto dal sig. quest'ultimo, per Pt_1 contro, vorrebbe addirittura non tenere proprio conto del predetto indennizzo ricevuto e ciò richiamando in via analogica precedente di merito, secondo il quale il Tribunale di Milano – giudicando in un caso di soggetto risarcito sia dalla compagnia del civile responsabile, sia dalla dall'assicurazione con cui lo stesso danneggiato aveva in essere polizza infortuni – si dovrebbe escludere lo scomputo dell'indennizzo assicurativo dal risarcimento del danno, valorizzando la natura previdenziale della polizza infortuni stipulata dal danneggiato, assimilabile ad un'assicurazione sulla vita (sentenza del Tribunale di Milano n. 2894 dell'11.04.2023).
Nel fattispecie de quo, tuttavia, non appare corretto applicare un simile principio e ciò in quanto in quella richiamata dall'attore vi erano, anche qui, due soggetti obbligati ad indennizzare, ma uno di essi, come detto, aveva concluso un contratto assicurativo (polizza infortuni) col danneggiato: dal che – effettivamente – una diversa “origine” o “fondamento” dei risarcimenti;
in altre parole, le due fattispecie, l'una, quella di cui al precedente di merito sopra richiamato, l'altra, quella del presente giudizio, non sembrano affatto sovrapponibili, trovando invece applicazione il principio (che trae origine anche dall'art. 2041 CC) di divieto di locupletazione;
principio, come ricordato dalla difesa del convenuto, costante ed affermato da giurisprudenza di Legittimità (Cassazione - Sez. III, CP_3
Sentenza n. 293 del 29/01/1973), che afferma, tra il resto, quanto segue: "In virtù del principio indennitario un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi”.
Pertanto, lo scrivente, se – da una parte – non potrebbe sic et simpliciter rigettare la domanda attorea per aver il sig. ricevuto indennizzo da soggetto terzo (… se non altro, potendo Pt_1 ravvisare ipotetica responsabilità concorsuale nella causazione del danno, non potrebbe neppure ignorare l'indennizzo stesso (decurtandolo dalla domanda attorea iniziale).
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pagina 15 di 18 Superata la sollevata carenza di legittimazione passiva, ritenuta sussistente la responsabilità del
, ritenuta plausibile la richiesta risarcitoria svolta in questa sede Controparte_3 nonostante l'indennizzo già ricevuto, ma ritenuto di “scomputare” detto indennizzo, occorre ora verificare quale possa essere il “danno” subito dal sig. el suo complesso. Pt_1
Orbene, alla luce dei costi delle riparazioni (confermati da documenti e testimonianze: vedasi testimonianze e ) e alla luce del valore del veicolo attoreo (stabilito, tra il Tes_2 CP_9 Tes_3 resto, da perizia di soggetto terzo e, quindi, attendibile e confermata dal teste ), la riparazione Tes_3 deve ritenersi sicuramente antieconomica e l'ammontare del danno materiale non potrà che attestarsi proprio in linea col valore del predetto veicolo, ossia euro 8.000,00=.
A ciò, la difesa attorea chiede aggiungersi il c.d. danno da “fermo tecnico”. Tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova in tal senso;
infatti, come noto, per provare il danno da fermo tecnico è necessario dimostrare di aver sostenuto spese vive per un veicolo sostitutivo (es. noleggio) o la perdita di proventi derivante dall'impossibilità di usare il mezzo per lavoro (senza necessità di prova dell'utilizzo del mezzo sostitutivo per l'intero periodo di fermo tecnico). In tema, appare superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa (con semplice onere per il danneggiato di dimostrare la mera non disponibilità del veicolo), dato che la
Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto”
(in tal senso ed ex multis, Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358).
Nel caso de quo, il sig. ha solo provato (per testi) che il figlio pratica Pt_1 Pt_3 agonisticamente (e ottenendo apprezzabili risultati) Motocross ed Enduro e l'utilizzo del veicolo anche per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022. Ciò – anche alla luce del sopra richiamato orientamento - non appare certo sufficiente a fondare voce risarcitoria extra rispetto al valore del veicolo.
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Per quanto sopra, le spese di lite, prevedendo una condanna risarcitoria (seppur ridotta rispetto alla domanda), dovrebbero essere allocate, in rigida applicazione del noto principio di soccombenza, solidalmente in capo a parte convenuta e terza chiamata (magari valutando se parametrando detta condanna al petitum oppure al decisum…). Tuttavia, questo giudice, pagina 16 di 18 a) data la peculiarità della situazione;
b) considerate la qualità delle difese svolte dalle parti;
c) data la natura delle questioni di diritto sottese alla vicenda;
d) soprattutto considerato l'accoglimento solamente parziale delle domande dedotte dall'attore, non solo sotto il profilo della quantificazione, ma anche sotto il profilo delle ragioni a supporto,
e considerato che ciò potrebbe anche essere valutato alla stregua di una reciproca soccombenza;
ritiene ragionevole compensare parzialmente le spese legali tra le stesse.
Ciò – inoltre - appare ragionevole e giuridicamente possibile, soprattutto se si tiene in debito conto quanto ha recentemente statuito in materia la Corte Costituzionale. Infatti, la Consulta, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2
c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n. 162/2014) aveva di fatto ristretto.
Detta compensazione parziale è qui stabilita nel 50% delle stesse, mentre la liquidazione verrà effettuata applicando i parametri vigenti nella misura “media” e ciò, non solo in considerazione del valore della presente causa (petitum € 10.000,00= e decisum, come si vedrà, di euro 3.000,00=), ma altresì della complessità del giudizio e dell'attività istruttoria svolta;
inoltre, appare opportuno partire dal c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, in quanto prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n.
16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
pagina 17 di 18 In conclusione, le spese legali del presente giudizio (nella loro totalità) vengono liquidate in €
2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 322,38= a titolo di esposti (così come precisati, dettagliati e giustificati dall'attore in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , Controparte_3 ma tenuto conto dell'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della CP_11 normativa sull'indennizzo diretto (imputando tale importo in acconto sulle somme richieste nel presente giudizio a titolo, ove occorresse ed eventualmente, di responsabilità concorrente), condanna il medesimo , in persona del suo Sindaco pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 3.000,00=
- Condanna il convenuto alla refusione del 50% delle spese Controparte_3 legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse nella loro totalità in
€ 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 322,38=
a titolo di esposti / anticipazioni (così come precisati, dettagliati e giustificati dall'attore in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
- dichiara tenuto il terzo chiamato in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a manlevare il da ogni Controparte_5 conseguenza pregiudizievole e, per l'effetto, ivi comprese le spese legali come sopra liquidate
(e parzialmente compensate), precisando che, per quanto attiene il convenuto, non dovranno essere considerati i soli esposti / anticipazioni.
Novara lì 28 agosto '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI Parte_1 C.F._1 MATTIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASAROTTI MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORNIELLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. FERRARI MASSIMILIANO ( ) C.SO DELLA C.F._2 VITTORIA N. 2/F 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in via Coloredo, 16/a TRECATE, presso il difensore avv. TORNIELLI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA DEI TORNIELLI N. 12/a 28100 NOVARA, presso il difensore avv. ORRICO ALESSANDRA TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 / e art. 2043 Codice Civile).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte: pagina 1 di 18 IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal e dalla Controparte_1 terza chiamata in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2 NEL MERITO: In via principale: dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_3
e conseguentemente condannare il medesimo, in persona del suo Sindaco pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati per il sinistro di cui è causa, o di quella minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio che potrà essere determinata anche in via equitativa con riferimento al danno da fermo tecnico, dedotto l'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della normativa Parte_2 sull'indennizzo diretto, titolo diverso dalle ragioni per cui si agisce nei confronti del Controparte_4
, qualora il Tribunale adito ritenesse di imputare tale importo in acconto sulle somme richieste nel
[...] presente giudizio;
In via subordinata: dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_3
e conseguentemente condannare il medesimo, in persona del suo Sindaco pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati per il sinistro di cui è causa, o di quella minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio che potrà essere determinata anche in via equitativa con riferimento al danno da fermo tecnico, dedotto l'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della normativa sull'indennizzo diretto, titolo diverso dalle Parte_2 ragioni per cui si agisce nei confronti del custode , qualora il Tribunale adito ritenesse CP_3 CP_4 di imputare tale importo in acconto sulle somme richieste nel presente giudizio;
In ogni caso, con rivalutazione dalla data del sinistro ed interessi compensativi sulla somma via via annualmente rivalutata dalla medesima data fino al deposito della sentenza, oltre agli interessi corrispettivi sulla somma così come liquidata fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre ad Iva e Cpa. Inoltre, in via istruttoria, venivano ribaditi i capitoli di prova dedotti in atti.
- Parte convenuta, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti depositati. Nel merito, i tutte le domande ex adverso proposte per tutte le ragioni esposte negli atti depositati ed in ogni caso in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta soccombenza, anche parziale, del , Controparte_1 dichiarare tenuto il terzo, in perso te pro Controparte_2 tempore, a manlevare il da ogni conseguenza pregiudizievole. In ogni Controparte_5 caso: con il favore integrale di spese e competenze professionali, oltre alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto emerso durante ed all'esito dell'istruttoria.
- Per la terza chiamata, le conclusioni sono state precisate in apposito atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, richiamate all'udienza del 16 aprile 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte in via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
per le ragioni esposte in narrativa.
[...] pagina 2 di 18 nel merito: respingere le domande tutte dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione 28 giugno 2022, il sig. con il patrocinio dell'avv. Mattia Parte_1
Casarotti, conveniva in giudizio il al fine di veder accertata e Controparte_6 dichiarata la responsabilità di quest'ultimo - ex art 2051 c.c. e/o ex art 2043 c.c. - per il sinistro avvenuto in data 09/12/2021 alla via RATTAZZI nel territorio dello stesso Comune e, per l'effetto, ottenere la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivati.
In data 21 novembre 2022 il si costituiva in giudizio (con il Controparte_6 patrocinio dell'avv. Andrea TORNIELLI e dell'avv. Massimiliano FERRARI), respingendo le pretese dell'attore (sostenendo, in fatto e in diritto, l'infondatezza) e comunque chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di (in forza di polizza n. 175990394, in essere tra la Controparte_7 stessa chiamante e la predetta chiamata).
Con decreto 15 dicembre 2022, lo scrivente autorizzava la richiesta chiamata in causa, fissando all'uopo prima udienza al 12 aprile 2023.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si costituiva in Controparte_2
DI (con il patrocinio dell'avv. Alessandra ORRICO, contestando anch'ella le attoree domande (di fatto, facendo proprie le difese svolte dal ). Controparte_1
Instauratosi quindi il contraddittorio nella sua integralità e svoltasi la prima udienza, lo scrivente concedeva i termini ex art. 183 6° comma CPC e, successivamente (a seguito di udienza ex art. 184 CPC, svoltasi in forma di trattazione scritta in data 31 gennaio 2024, ammetteva le prove con i limiti di cui al provvedimento in data 15 febbraio 2024.
Terminata la fase istruttoria (ove venivano escussi i testi indicati ed intimati dalle parti), il giudicante – all'esito dell'udienza di p.c. del 16 aprile 2025 – tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si passi in primis ai fatti. Per completezza e comodità di chi legge, vengono qui riportate le allegazioni proprio in fatto di parte attrice e contenute nell'atto introduttivo al presente giudizio:
pagina 3 di 18 “… 1. in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. , alla guida del proprio autocarro Parte_1 Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a velocità regolare Via Rattazzi nel territorio del Comune di Veruno (NO), con direzione Borgomanero, quando giunto CP_1 all'altezza del civico 5, sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 Controparte_8
, che stava provvedendo allo spargimento del sale senza utilizzo di apposito segnalatore
[...] di cui il mezzo non era dotato;
2. essendo la carreggiata di ridotte dimensioni, l'attore rallentava tentando di spostarsi sul lato destro, ma, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale, i veicoli andavano comunque a collidere fra di loro (doc. 1);
3. il sinistro è senza ombra di dubbio imputabile all'insidiosità connessa alla presenza della lastra di ghiaccio, oggettivamente non visibile a causa dell'orario notturno e non percettibile in quanto dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato;
in loco non era inoltre presente alcun segnale che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio;
4. sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Stradale Sezione di Arona, i quali redigevano apposita relazione segnalando “… è opportuno precisare che la sede stradale nella parte antecedente e susseguente il teatro del sinistro era in discrete condizioni di aderenza e prive di ghiaccio, per cui l'improvvisa presenza di ghiaccio in un tratto di strada con una discreta variazione altimetrica, non poteva essere prevista dai conducenti per adottare le opportune precauzioni nella guida” (doc. 2 pag. 8); gli agenti intervenuti non ravvisavano violazioni del Codice della Strada in capo ai conducenti dei veicoli, stante le condizioni della strada;
5. a seguito dell'impatto, l'autocarro dell'attore riportava “grave danno al complessivo anteriore sx con deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx”, come descritto nella perizia redatta dallo Studio Petrillo & Rossi di Arona (doc. 3);
6. attesa la gravità dei danni riportati dal mezzo - il costo per la riparazione del “solo danno meccanico”, con esclusione della carrozzeria, ammontava ad € 9.948,00 come da preventivo n. 3/2022 redatto da (doc. 4) -, la riparazione del Controparte_9 mezzo risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di
€ 8.000,00, tenuto conto della percorrenza chilometrica effettuata che risultava inferiore alla media;
7. si osserva poi che il mezzo in questione era allestito e funzionale (doc. 5) a consentire al figlio minorenne di svolgere il programma di allenamento pianificato in vista della Persona_1 partecipazione al campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022. Come si evince dalla classifica relativa al campionato 2021 (doc. 6), si è classificato 4° proprio grazie all'impegno profuso Pt_3 negli allenamenti. In assenza di mezzo di trasporto idoneo, il figlio dell'attore non ha potuto svolgere la preparazione prevista nel periodo invernale in vista del campionato 2022;
8. tenuto conto della mancata disponibilità del mezzo (visti anche i costi eccessivi per il noleggio di furgone sostitutivo), l'attore ha in ogni caso diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, causato dall'impossibilità di utilizzare il mezzo. Il mancato utilizzo del mezzo ha precluso al figlio la Pt_3 possibilità di potersi preparare per le gare motociclistiche previste per l'anno in corso, oltre ad essere stato, durante la sosta forzata, comunque fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 08.05.2012, n. 6907). Il danno da fermo tecnico può essere quantificato nell'importo di € 2.000,00, ovvero in altra somma ritenuta equa dal giudice;
Sempre in punto fattuale, il (e – in sostanza – anche la Controparte_3 terza chiamata , pur non contestando il fatto storico in sé, alle allegazioni di parte attrice CP_2 controbatte come segue:
pagina 4 di 18 “… • La versione contenuta nella PEC risulta estrapolata direttamente dalle dichiarazioni rese agli agenti intervenuti, nell'immediatezza del fatto, dal sig. Doc.
2 - pag. 7): “[…] Pt_1
Giunto dopo il civico 5 notavo un autocarro proveniente dal senso opposto e dato che la strada era di ridotte dimensioni rallentavo e cercavo di spostarmi verso il lato destro.
Nel frattempo l'autocarro proveniente dal lato opposto non ha tentato di spostarsi sul lato destro, tant'è che con la sua parte anteriore sinistra entrava in collisione con l'analoga parte del mio veicolo […]”.
• Il , per le stagioni invernali, adotta un “Servizio di sgombero Controparte_3 neve e spargimento sale strade comunali” dettagliato, che prevede una serie di passaggi giornalieri volti allo spargimento del sale sulle strade comunali nonché la previsione, per il caso di nevicate, del servizio di sgombero (Doc. 3, Doc. 4a e Doc. 4b).
• Il capitolato speciale di appalto, avente ad oggetto l'attività di sgombero neve e salatura delle strade prevedeva il susseguirsi di interventi con cadenza giornaliera nel caso di nevicate, individuando specificatamente le strade di competenza della ditta individuale “Il Miglio Verde”. Nel caso che ci occupa, nell'immediatezza della nevicata dell'8 dicembre 2021, si era già proceduto allo sgombero neve ed alla salatura del sedime stradale ed il giorno successivo, 9 dicembre 2021, si stavano ripetendo le operazioni di salatura con il veicolo antagonista dell'odierno attore, che lo stesso dice essergli piombato addosso nonostante egli avesse praticamente arrestato la e si Pt_4 fosse posizionato sul margine destro della strada.
• Per meglio comprendere lo scenario dove ha avuto luogo il sinistro, osserviamo che la conformazione della Via Rattazzi, strada di collegamento tra l'abitato gatticese e la frazione di S. Cristina di Borgomanero, nel tratto interessato dal sinistro, ha un andamento rettilineo;
la sua sezione stradale ha una larghezza assai contenuta, che durante la fase di incrocio dei veicoli, anche in assenza di condizioni meteo sfavorevoli, spesso li obbliga a cedere alternativamente il passo per evitare potenziali collisioni. Il tratto di via ove è avvenuta la collisione è preceduto da una variazione altimetrica discreta che, secondo quanto reso dalle conclusioni della Polizia Stradale intervenuta, era libero da ghiaccio e percorribile in discrete condizioni di aderenza per i veicoli. Il mezzo spargisale si trovava in condizioni sfavorevoli in quanto stava percorrendo il dosso e, pertanto, non poteva vedere il sopraggiungere del veicolo antagonista proveniente dalla direzione opposta alla propria. Diversamente, il sig. avendo già scollinato, poteva avvedersi del Pt_1 sopraggiungere dell'altro veicolo per tempo, rallentare, accostare e consentire l'avanzamento del veicolo incrociante senza il verificarsi della collisione (Doc. 5).
• Tra le altre cose significative dell'evento che ci occupa si evidenzia la circostanza che il sig. imora a poche centinaia di metri dal punto del sinistro e, sicuramente, ben Pt_1 conosce l'andamento della viabilità nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente in tutte le condizioni climatiche stagionali. …”
pagina 5 di 18 Queste sono le rispettive posizioni assunte in punto fattuale, da una parte, dall'attore e, dall'altra, da convenuto e terza chiamata;
quanto – sempre rispettivamente - sostenuto dalle predette difese dovrà essere vagliato alla luce del panorama probatorio, che è formato - oltre che dai docc. rispettivamente depositati – dalle testimonianze assunte nell'istruttoria svoltasi nel presente giudizio.
Anche in questo caso, per completezza e praticità, vengono testualmente riportati qui di seguito i relativi verbali:
il teste (appartenente alla Polizia di Stato), a prova diretta, sui capi di prova Testimone_1 di parte attrice in merito ai quali è stato espressamente indicato, così dichiarava:
1. Vero che in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. alla guida Parte_1 dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a (velocità regolare parte eliminata) Via Rattazzi nel territorio del Comune di - Veruno (NO), con CP_1 direzione Borgomanero? Al momento dell'incidente non ero presente;
siamo intervenuti alle 21.55 per una chiamata;
posso dire che il veicolo EF 397 FS si trovava nella posizione descritta in verbale;
desumo che stesse percorrendo via Rattazzi in . CP_1
2. Vero che, quando il Sig. era giunto all'altezza del civico 5 di Via Rattazzi, Pt_1 sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il , che Parte_3 Controparte_8 stava provvedendo allo spargimento del sale? Al momento non ero presente, ma constatavo all'intervento il coinvolgimento del veicolo BK 685 XG.
3. Vero che il mezzo utilizzato dal Sig. per lo spargimento del sale era privo di Pt_3 apposito segnalatore? Posso dire che il veicolo di cui al capo era attrezzato per lo spargimento del sale. Non so se avesse i dispositivi luminosi accesi, al momento dell'incidente io non c'ero e non so se stesse spargendo il sale.
4. Vero che (parte eliminata: essendo la carreggiata di ridotte dimensioni) il Sig.
[...] rallentava tentando di spostarsi sul lato destro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Non Pt_1 posso saperlo;
posso dire che il veicolo del sig. i trovava nella parte più a destra rispetto al Pt_1 suo senso di marcia, dopo il sinistro.
5. Vero che vi era presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale;
vero che il veicolo Fiat Ducato con targa EF 397 FS condotto dal Sig. e l'autocarro Iveco Daily targato Parte_1 BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 CP_8
[...
, andavano a collidere fra di loro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Nell'esatto CP_8 luogo del sinistro vi era presenza di ghiaccio sulla strada. Si di fatto ho già risposto.
6. Vero che potevo personalmente constatare che il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio (doc. 2 pag. 8 che viene rammostrato al teste)? Si lo confermo e confermo quanto precisato nel verbale.
7. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione? Si lo confermo.
8. Vero che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato? Sicuramente, ai bordi della strada c'era neve. Mi sembra di ricordare che il ghiaccio sulla strada fosse simile alla neve.
9. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro era privo di segnaletica che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio? Si lo confermo anche consultando il verbale. pagina 6 di 18 10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Posso dire che, per quanto visibile, avevamo constatato danno nella parte anteriore sinistra, sia parte meccanica che di carrozzeria. ADR nella direzione – BORGOMANERO la strada è nel suo complesso in discesa. CP_1 Nel tratto preciso del sinistro c'è un'attenuazione della pendenza e subito dopo il sinistro la strada ricomincia a scendere. Se si vuole si può parlare di “dosso” ma la visuale non è preclusa.
Il teste (comunque – da evidenziare – conducente del veicolo con cui Parte_3 quello di parte attrice si scontrava), a prova contraria diretta sui capi di prova di parte attrice
(relativamente ai quali appariva verosimilmente informato, così dichiarava:
1. Vero che in data 09.12.2021, alle ore 20.35 circa, il Sig. alla guida Parte_1 dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di sua proprietà, stava percorrendo a (velocità regolare parte eliminata) Via Rattazzi nel territorio del Comune di - Veruno (NO), con CP_1 direzione Borgomanero? Si è vero.
2. Vero che, quando il Sig. era giunto all'altezza del civico 5 di Via Rattazzi, Pt_1 sopraggiungeva in senso di marcia opposto l'autocarro Iveco Daily targato BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il , che Parte_3 Controparte_8 stava provvedendo allo spargimento del sale? Si è vero, all'altezza del civico 5 il sig. Pt_1 procedeva.
3. Vero che il mezzo utilizzato dal Sig. per lo spargimento del sale era privo di Pt_3 apposito segnalatore? Falso;
il segnalatore era attivato era posizionato con la calamita sulla cappotta della cabina e quello posteriore sullo spargisale.
4. Vero che (parte eliminata: essendo la carreggiata di ridotte dimensioni) il Sig.
[...] rallentava tentando di spostarsi sul lato destro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Non Pt_1 ricordo.
5. Vero che vi era presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale;
vero che il veicolo Fiat Ducato con targa EF 397 FS condotto dal Sig. e l'autocarro Iveco Daily targato Parte_1 BK 685 XG, condotto dal Sig. e di proprietà dell'impresa individuale il Parte_3 CP_8
[...
, andavano a collidere fra di loro (doc. 1 che viene rammostrato al teste)? Si c'era CP_8 ghiaccio ero lì proprio per quel motivo perché quella era una zona fredda e siamo intervenuti anche più di una volta nella stessa giornata;
peraltro, lo stesso spala neve crea una lastra e lo spargimento del sale viene effettuato proprio per agevolare il disgelo della lastra. Confermo la collisione tra i veicoli.
6. Vero che potevo personalmente constatare che il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio (doc. 2 pag. 8 che viene rammostrato al teste)? Si è vero.
7. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione? C'è un lampione in corrispondenza del civico 5.
8. Vero che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non CP_1 ghiacciato? .
9. Vero che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro era privo di segnaletica che preavvertisse gli utenti della strada della possibile presenza di ghiaccio? Si è vero.
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1
pagina 7 di 18 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Non faccio il meccanico, la collisione c'è stata e principalmente tra la parte sinistra anteriore del mio veicolo e quello del sig. Pt_1 ADR la strada è a doppia carreggiata. Passano due veicoli, con la neve ai bordi a difficoltà. Il sig. dichiara di essere particolarmente indignato con il conducente del veicolo Pt_3 antagonista per il fatto che, pur essendo un veicolo spargisale, “mi son preso il torto” e ho pagato.
Il teste a prova diretta sui capi di prova di parte attrice, così dichiarava: Testimone_2
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? Corretto.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig.
[...] ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Ricordo che Pt_1 l'importo era quello;
Avevo già visto il preventivo, per la sola meccanica, che mi viene mostrato. 12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a circa Parte_1
€ 5.000,00? Si lo confermo;
preciso, con l'utilizzo di ricambi usati. 13. Vero che il valore commerciale antesinistro del Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste)? il veicolo “viaggiava” come usato su quelle cifre per l'assicurazione, ma le quotazioni del mercato lo davano attorno ai 15.000 euro. ADR so che le assicurazioni si basano su QUATTRORUOTE ed EUROTAX. 14. Vero che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva utilizzato dal Sig.
[...] per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Pt_1 Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022 (doc. 5 che viene rammostrato al teste)? Si lo confermo. ADR conosco il sig. il figlio. Pt_1 Capitolo 15 e 16: eliminati in quanto irrilevanti e/o valutativi.
Il teste , sui capi di prova di parte attrice (limitatamente a quelli sui quali CP_9 indicato / informato), così dichiarava:
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “grave danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? si è vero.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. Pt_1 ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Si
[...] confermo, riconosco il documento e preciso che dentro c'era anche l'impianto elettrico e centralina. 12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a circa Parte_1
€ 5.000,00 che, sommato al costo per la riparazione della meccanica, determinava l'antieconomicità della riparazione? Si è vero. ADR avv. ORRICO in merito alla presenza di preventivo: io ho visto qualcosa, comunque non ho provveduto io perché la mia azienda si occupa di meccatronica;
posso dire che la cifra poteva essere quella e che il valore del mezzo era inferiore alla somma delle riparazioni di meccatronica e carrozzeria.
pagina 8 di 18 13. Vero che la riparazione dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste) non lo so se valesse così commercialmente posso dire che il valore di mercato in quel momento si aggirava sui 14.000,00= euro. Specifico che in quel momento lì se una persona avesse voluto acquistare un mezzo con quelle caratteristiche il valore di mercato sarebbe stato di circa 14.000 euro per quanto ne so.
Il teste , sui capi di prova di parte attrice (limitatamente a quelli sui quali Testimone_3 indicato / informato), così dichiarava:
10. Vero che potevo personalmente constatare che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. aveva riportato “… danno al complessivo anteriore sx con Parte_1 deformazione dei lamierati strutturali, componenti della meccanica e della sospensione anteriore sx” (doc. 1 e doc. 3 che vengono rammostrati al teste)? si è vero, confermo.
11. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per la riparazione del “solo danno meccanico” arrecato all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig.
[...] ammontava ad € 9.949,88 come da preventivo che mi viene rammostrato (doc. 4)? Si è vero Pt_1 avevo anche visto il preventivo ai tempi in cui ho redatto la perizia, parliamo del 2021.
12. Vero che potevo personalmente verificare che il costo per il ripristino della carrozzeria all'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS di proprietà del Sig. ammontava a Parte_1 circa € 5.000,00 che, sommato al costo per la riparazione della meccanica, determinava l'antieconomicità della riparazione? Si è vero.
13. Vero che la riparazione dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS risultava antieconomica ed il valore commerciale antesinistro veniva determinato nell'importo di € 8.000,00 (doc. 3 che viene rammostrato al teste)? si è vero.
14. Vero che l'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS veniva utilizzato dal Sig.
[...] per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Pt_1 Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022 (doc. 5 che viene rammostrato al teste)? mi sembra che me lo avesse accennato il carrozziere.
15. Vero che il figlio minorenne si è classificato 4° nel campionato Italiano Persona_1 Motocross ed Enduro 2021 (doc. 6 che viene rammostrato al teste)? non lo so.
16. Vero che, a causa dell'indisponibilità dell'autocarro Fiat Ducato con targa EF 397 FS, il figlio minorenne ha dovuto rinunciare alla preparazione ed agli allenamenti prodromici Persona_1 alla partecipazione al campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022? Presumo. ADR ho svolto la perizia per REALE MUTUA ASSICURAZIONI. ADR se è intervenuto pagamento da parte della stessa: non mi risulta, anzi non lo so se poi è stato versato il risarcimento da : dai documenti a me mostrati, desumo che si fosse in ambito di indennizzo Parte_5 diretto (CARD monofirma). Io, comunque, mi sono occupato solo della quantificazione del danno.
Alla luce, quindi, del panorama probatorio (formato – come detto – dai riscontri documentali e dalle appena riportate risultanze testimoniali), appare appurato e provato che lo scontro tra il veicolo
Fiat Ducato con targa EF 397 FS (pacificamente di proprietà dell'attore) e il veicolo Iveco Daily targato BK 685 XG è effettivamente accaduto e, precisamente, in data 9 dicembre 2021 in via Rattazzi nel comune di (vedasi verbale prodotto in atti, che – seppur a posteriori – ha CP_3 CP_1 accertato il sinistro, vedasi testimonianze e ). È altresì emerso che nel luogo Tes_1 Pt_3
pagina 9 di 18 del sinistro vi era la presenza di ghiaccio (vedi – tra il resto – testi d anche ). Tes_1 Pt_3
È pure stato confermato e provato che il veicolo attoreo subiva danni (vedasi, non solo docc. in atti sul punto, ma anche testimonianze , ). CP_9 Tes_2 Tes_3
Il presente giudizio potrebbe apparire un “semplice” giudizio ove verificare la sussistenza di una paventata responsabilità ex art. 2051 (od anche 2043) CC;
tuttavia, stanti le rispettive difese, le questioni sulle quali lo scrivente dovrà pronunciarsi sono diverse.
____________
La prima, per ovvie ragioni, a dovere essere esaminata è quella attinente alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva del . In tal senso, la difesa di Controparte_3 parte convenuta afferma:
Dalla ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio (e descritti direttamente da controparte!) emerge come non possa essere ascrivibile alcuna responsabilità al
[...]
nella causazione dell'occorso in quanto trattasi di mera responsabilità Controparte_3 civile dipendente da sinistro stradale, con evidente carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Tale affermazione trova il proprio fondamento CP_3 direttamente nelle dichiarazioni rese dal sig. nell'immediatezza del sinistro agli agenti Pt_1 accertatori: “[…] Nel frattempo l'autocarro preveniente dal lato opposto non ha tentato di spostarsi sul lato destro, tant'è che con la sua parte anteriore sinistra entrava in collisione con l'analoga parte del mio veicolo […]” (Doc.
2 - pag. 7).
Si rileva, in questa sede, come la ricostruzione dei fatti riportata nella presente comparsa
(tratta dalla PEC inviata per conto del sig. al Comune ed alle compagnie assicuratrici Pt_1 in data 18 gennaio 2022 nonché, soprattutto, dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti direttamente dal sig. differisca da quella dell'atto di citazione. Sembra infatti, che Pt_1 controparte, nei propri scritti difensivi (diffide/atti di citazione), abbia voluto artificiosamente spostare la responsabilità da quella per RC auto a quella derivante da cose in custodia, probabilmente, per riuscire ad ottenere un risarcimento che era già stato negato in sede assicurativa.
… Del resto, anche nella ricostruzione resa dal conducente del mezzo spargi-sale, sig.
, mai si parla dell'intervento, nella causazione del sinistro in oggetto, della presunta Pt_3 lastra di ghiaccio (Doc. 2 – pag. 7). Orbene, già questa deduzione difensiva, in definitiva, basterebbe ad esimere da ogni responsabilità il . Controparte_3
pagina 10 di 18 A ben vedere, nulla impedisce all'odierna attrice di agire nei confronti di più ipotetici responsabili del sinistro e non può anche essere escluso un eventuale concorso di più soggetti nella causazione di un sinistro: nel caso che ci occupa, un – sempre ipotetico – concorso tra il responsabile in ambito di circolazione stradale (… dopo tutto, il teste ha ammesso di “essersi preso il Pt_3 torto”, la Compagnia assicuratrice del veicolo da lui condotto ha versato un risarcimento in favore del sig. ) e il responsabile ex art. 2051 / 2043 CC (per nesso causale tra cosa in custodia, ossia la Pt_6 strada, e danno subito). Il fatto che una diffida nei confronti del civile responsabile in ambito di circolazione stradale tra veicoli contenga una ricostruzione atta a sostenere la responsabilità del
“destinatario” non esclude la possibilità di agire anche nei confronti del ritenuto CP_3
(evidentemente) responsabile in via “concorsuale”.
Il problema che sorge, come più avanti si vedrà, è piuttosto quello relativo alla “valenza” da attribuire al risarcimento (parziale o satisfattivo) ricevuto dal sig. alla Compagnia del veicolo Pt_1 antagonista.
______________
Superata la questione di CARENZA DI LEGITTIMAZIONE, si passi a quella centrale, sotto il profilo di merito, della responsabilità o, se si vuole, dell'an debeatur.
Sul punto, pur ritenendo degne di attenzione le osservazioni e le difese della difesa del CP_3 convenuto e della Compagnia terza chiamata, vi è innanzitutto da sottolineare che le risultanze
[... istruttorie hanno confermato che il sinistro è avvenuto in una strada del Comune di CP_1
in corrispondenza di una strada ghiacciata: CP_3 come sopra riportato, il teste non solo ha confermato che nell'esatto luogo del Tes_1 sinistro vi era presenza di ghiaccio sulla strada, ma anche che … il tratto di strada antecedente e quello susseguente il luogo del sinistro erano privi di ghiaccio, che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è privo di illuminazione e pure che la lastra di ghiaccio si presentava dello stesso colore del tratto di strada non ghiacciato. Anche il teste ha dichiarato: Si, c'era ghiaccio ero lì Pt_3 proprio per quel motivo perché quella era una zona fredda e siamo intervenuti anche più di una volta nella stessa giornata;
peraltro, lo stesso spala neve crea una lastra e lo spargimento del sale viene effettuato proprio per agevolare il disgelo della lastra. Confermo la collisione tra i veicoli pagina 11 di 18 nonostante le contestazioni da parte del atte ad escludere la natura insidiosa della CP_3
“cosa” in custodia, vi è da notare che proprio le risultanze istruttorie, in parte appena rimarcate, già porterebbero ad opposte conclusioni. Ma passando a considerazioni ancor più strettamente giuridiche, se si parte proprio dalla dinamica del sinistro (evidenziata, tra il resto, dalle risultanze documentali e testimoniali che hanno confermato la collisione tra i due veicoli di cui sopra nelle circostanze emerse), appare evidente come il caso de quo rientri nell'alveo delle fattispecie potenzialmente disciplinate dall'art. 2051 CC (sì interpretato da una dottrina e una giurisprudenza che ha avuto modo di intervenire in numerosissimi casi analoghi). Sul punto, la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito (Cassazione
Civile n. 17443/2019; Cassazione Civile n. 6703/2018; Cassazione Civile n. 4035/2021).
Anche autorevole dottrina (tra tanti, in “La responsabilità della P.A. per danni Parte_7 da cose in custodia” – EXEO EDIZIONI), nell'esaminare il susseguirsi delle suddette numerose pronunce giurisprudenziali in argomento, ha rimarcato che, intanto, “… la norma in esame sarebbe applicabile anche alla p.a., senza preventive limitazioni connesse alle caratteristiche del custode o del bene custodito (nella specie, la strada), in linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia” e che, anche in questo caso, “… per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la p.a. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza... tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello stesso danneggiato che ha omesso l'adozione di normali cautele esigibili dagli utenti della strada”. Peraltro, si potrebbe osservare che, “… in base alla grandezza del centro abitato e alla conseguente estensione della rete viaria, deve modificare l'aspettativa dell'utente sulla assenza di situazioni di pericolo e sulla tempestività della loro segnalazione … Si pensi a metropoli, come Roma, Napoli e Milano. Non sono mancate pronunzie che hanno escluso la responsabilità del ex art. 2051 c.c. proprio in CP_3 ragione delle notevoli dimensioni della rete viaria urbana.” Tuttavia, dato atto che la giurisprudenza non è univoca nel “limitare” in qualche modo la responsabilità degli Enti che controllano grandi reti viarie (… e lo scrivente, comunque, non aderirebbe ad una simile impostazione…), il
[...]
, comune sicuramente non rientrante nel novero delle grandi città, non potrebbe Controparte_3 essere “assolto” (… posto che non risulta abbia svolto una simile considerazione) sulla base di simili considerazioni. pagina 12 di 18 Invero, la situazione emersa in giudizio ha evidenziato una simile insidia (imputabile, appunto, alla parte convenuta o, più probabilmente, soggetto cui era stato evidentemente concesso di effettuare lavori sul suolo pubblico) da potere anche integrare l'ipotesi generale ex art. 2043 C.C. in tema di responsabilità “aquiliana”. Ed in effetti, vi è orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui esistono casi che ben possono integrare la fattispecie di tutte e due le norme sopra menzionate (art. 2051 e 2043 c.c.) e, non solo in alternativa ed in via subalterna, ma contemporaneamente (in tal senso, vedi Trib. Cassino 31 marzo 2011 RORE / Provincia , massima redazionale 2011 – banca Parte_8 dati UTET – Platinum).
Anche parte attrice richiama precedenti che si pongono nell'alveo dell'orientamento sopra riportato e cui lo scrivente giudice ritiene di aderire e conformarsi : “… Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire in primo luogo la prova della dinamica del sinistro, del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) e, solo dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto debba dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022; Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n.
18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389; Tribunale
Ferrara, Sent., 04/06/2024, n. 592). …”.
Ritenuta quindi sussistente, proprio per le premesse svolte all'inizio del presente punto e per le sovrastese considerazioni giuridiche, una situazione fattuale fondante ipotesi di responsabilità ex art. 2051 / 2043 CC e mancando prova di un “caso fortuito” atto ad escludere, almeno del tutto, detta responsabilità (nulla impedisce di ritenere che la responsabilità del sig. , ammessa dal Pt_3 medesimo, possa essere “concorrente”…), la domanda attorea può, almeno sotto il profilo qui vagliato, ritenersi ipoteticamente fondata.
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Svolte le doverose considerazioni sull'an debeatur, occorrerà passare al quantum debeatur.
Ma anche in questo caso, vi è una questione peculiare e che va al di là di una mera quantificazione (che verrà trattata in ultimo). Detta questione prende le mosse dal fatto che l'odierno attore avrebbe ricevuto, a titolo di risarcimento del danno derivante dal sinistro per cui è causa, una somma di euro 5.000,00= da , Compagnia assicuratrice del veicolo Iveco Controparte_11
Daily targato BK 685 XG…
In argomento, la difesa di afferma: CP_2 pagina 13 di 18 A) l'attore ha ammesso di aver ricevuto il risarcimento integrale del danno da . Parte_2
B) Non è possibile nel nostro ordinamento arricchirsi in quanto vittima di un fatto illecito.
C) con l'accettazione del pagamento da parte di , l'attore ha ammesso che il fatto Parte_2 fosse derivante dalla circolazione dei veicoli e pertanto non può pretendere che, per pura magia e non certo per diritto, allo stesso fatto venga attribuito un titolo diverso per ottenere una duplicazione del risarcimento.
Che l'attore abbia ricevuto somma di euro 5.000,00= da appare Parte_2 effettivamente acclarato (A). Che non sia lecito, nel ns. ordinamento, arricchirsi in quanto vittima di fatto illecito (c.d. divieto di ingiustificata locupletatio) è assolutamente pacifico e condivisibile (B).
Quel che piuttosto merita un qual certo approfondimento è la circostanza relativa all'indennizzo ricevuto dall'odierno attore da terzo soggetto e stabilire se il sig. a accettato detto versamento Pt_1 come risarcimento satisfattorio (C).
Si parta dal riferimento testuale dato dall'”accompagnatoria” dell'assegno da parte di Pt_2
la quale recita come segue:
[...]
NOVARA, 08/02/2022 Oggetto: Bonifico a vostro favore su Sinistro n.2021/847039/00 Avvenuto in il 09/12/2021 CP_6 Agenzia di BORGOSESIA Polizza n. 2021/84968 Parti coinvolte: / Parte_1 Parte_1 Note: Controparte_12 in relazione al sinistro in oggetto ed a perfezionamento degli accordi raggiunti, abbiamo dato ordine al nostro Ufficio Tesoreria di accreditarvi l'importo di euro 5.000,00 presso Codice IBAN [...] a totale tacitazione dei danni lamentati.
Vero è che nel documento appena riportato si parla di “totale tacitazione dei danni riportati”, ma, innanzitutto, è anche vero che ivi si parla anche di LIQUIDAZIONE CONCORSUALE, in secondo luogo, va evidenziato che detta “dicitura” è stata apposta unilateralmente dalla stessa Compagnia;
in terzo luogo, non è emersa prova del fatto che il sig. abbia effettivamente accettato la predetta Pt_1 somma quale integrale risarcimento a “qualsiasi titolo” (neppure semplicemente sottoscrivendo il documento stesso oppure una vera e propria quietanza…) e, infine, è comunque necessario relazionare detto documento con il doc. 9 prodotto da parte attrice, il quale effettivamente mostra come – effettivamente – il procuratore dell'attore, anche nella fase stragiudiziale, abbia voluto tenere
“disgiunta” la richiesta risarcitoria svolta nei confronti del oggi evocato e quella nei confronti CP_3 del civile responsabile nella circolazione stradale:
pagina 14 di 18 Ciò posto, vi è da evidenziare che, se convenuto e terza chiamata sostengono la totale illegittimità della presente azione in virtù del risarcimento ricevuto dal sig. quest'ultimo, per Pt_1 contro, vorrebbe addirittura non tenere proprio conto del predetto indennizzo ricevuto e ciò richiamando in via analogica precedente di merito, secondo il quale il Tribunale di Milano – giudicando in un caso di soggetto risarcito sia dalla compagnia del civile responsabile, sia dalla dall'assicurazione con cui lo stesso danneggiato aveva in essere polizza infortuni – si dovrebbe escludere lo scomputo dell'indennizzo assicurativo dal risarcimento del danno, valorizzando la natura previdenziale della polizza infortuni stipulata dal danneggiato, assimilabile ad un'assicurazione sulla vita (sentenza del Tribunale di Milano n. 2894 dell'11.04.2023).
Nel fattispecie de quo, tuttavia, non appare corretto applicare un simile principio e ciò in quanto in quella richiamata dall'attore vi erano, anche qui, due soggetti obbligati ad indennizzare, ma uno di essi, come detto, aveva concluso un contratto assicurativo (polizza infortuni) col danneggiato: dal che – effettivamente – una diversa “origine” o “fondamento” dei risarcimenti;
in altre parole, le due fattispecie, l'una, quella di cui al precedente di merito sopra richiamato, l'altra, quella del presente giudizio, non sembrano affatto sovrapponibili, trovando invece applicazione il principio (che trae origine anche dall'art. 2041 CC) di divieto di locupletazione;
principio, come ricordato dalla difesa del convenuto, costante ed affermato da giurisprudenza di Legittimità (Cassazione - Sez. III, CP_3
Sentenza n. 293 del 29/01/1973), che afferma, tra il resto, quanto segue: "In virtù del principio indennitario un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi”.
Pertanto, lo scrivente, se – da una parte – non potrebbe sic et simpliciter rigettare la domanda attorea per aver il sig. ricevuto indennizzo da soggetto terzo (… se non altro, potendo Pt_1 ravvisare ipotetica responsabilità concorsuale nella causazione del danno, non potrebbe neppure ignorare l'indennizzo stesso (decurtandolo dalla domanda attorea iniziale).
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pagina 15 di 18 Superata la sollevata carenza di legittimazione passiva, ritenuta sussistente la responsabilità del
, ritenuta plausibile la richiesta risarcitoria svolta in questa sede Controparte_3 nonostante l'indennizzo già ricevuto, ma ritenuto di “scomputare” detto indennizzo, occorre ora verificare quale possa essere il “danno” subito dal sig. el suo complesso. Pt_1
Orbene, alla luce dei costi delle riparazioni (confermati da documenti e testimonianze: vedasi testimonianze e ) e alla luce del valore del veicolo attoreo (stabilito, tra il Tes_2 CP_9 Tes_3 resto, da perizia di soggetto terzo e, quindi, attendibile e confermata dal teste ), la riparazione Tes_3 deve ritenersi sicuramente antieconomica e l'ammontare del danno materiale non potrà che attestarsi proprio in linea col valore del predetto veicolo, ossia euro 8.000,00=.
A ciò, la difesa attorea chiede aggiungersi il c.d. danno da “fermo tecnico”. Tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova in tal senso;
infatti, come noto, per provare il danno da fermo tecnico è necessario dimostrare di aver sostenuto spese vive per un veicolo sostitutivo (es. noleggio) o la perdita di proventi derivante dall'impossibilità di usare il mezzo per lavoro (senza necessità di prova dell'utilizzo del mezzo sostitutivo per l'intero periodo di fermo tecnico). In tema, appare superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa (con semplice onere per il danneggiato di dimostrare la mera non disponibilità del veicolo), dato che la
Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto”
(in tal senso ed ex multis, Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358).
Nel caso de quo, il sig. ha solo provato (per testi) che il figlio pratica Pt_1 Pt_3 agonisticamente (e ottenendo apprezzabili risultati) Motocross ed Enduro e l'utilizzo del veicolo anche per accompagnare il figlio negli allenamenti prodromici alla partecipazione al Persona_1 campionato Italiano Motocross ed Enduro 2022. Ciò – anche alla luce del sopra richiamato orientamento - non appare certo sufficiente a fondare voce risarcitoria extra rispetto al valore del veicolo.
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Per quanto sopra, le spese di lite, prevedendo una condanna risarcitoria (seppur ridotta rispetto alla domanda), dovrebbero essere allocate, in rigida applicazione del noto principio di soccombenza, solidalmente in capo a parte convenuta e terza chiamata (magari valutando se parametrando detta condanna al petitum oppure al decisum…). Tuttavia, questo giudice, pagina 16 di 18 a) data la peculiarità della situazione;
b) considerate la qualità delle difese svolte dalle parti;
c) data la natura delle questioni di diritto sottese alla vicenda;
d) soprattutto considerato l'accoglimento solamente parziale delle domande dedotte dall'attore, non solo sotto il profilo della quantificazione, ma anche sotto il profilo delle ragioni a supporto,
e considerato che ciò potrebbe anche essere valutato alla stregua di una reciproca soccombenza;
ritiene ragionevole compensare parzialmente le spese legali tra le stesse.
Ciò – inoltre - appare ragionevole e giuridicamente possibile, soprattutto se si tiene in debito conto quanto ha recentemente statuito in materia la Corte Costituzionale. Infatti, la Consulta, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2
c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n. 162/2014) aveva di fatto ristretto.
Detta compensazione parziale è qui stabilita nel 50% delle stesse, mentre la liquidazione verrà effettuata applicando i parametri vigenti nella misura “media” e ciò, non solo in considerazione del valore della presente causa (petitum € 10.000,00= e decisum, come si vedrà, di euro 3.000,00=), ma altresì della complessità del giudizio e dell'attività istruttoria svolta;
inoltre, appare opportuno partire dal c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, in quanto prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n.
16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
pagina 17 di 18 In conclusione, le spese legali del presente giudizio (nella loro totalità) vengono liquidate in €
2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 322,38= a titolo di esposti (così come precisati, dettagliati e giustificati dall'attore in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , Controparte_3 ma tenuto conto dell'importo di € 5.000,00 ricevuto da ai sensi della CP_11 normativa sull'indennizzo diretto (imputando tale importo in acconto sulle somme richieste nel presente giudizio a titolo, ove occorresse ed eventualmente, di responsabilità concorrente), condanna il medesimo , in persona del suo Sindaco pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 3.000,00=
- Condanna il convenuto alla refusione del 50% delle spese Controparte_3 legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse nella loro totalità in
€ 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 322,38=
a titolo di esposti / anticipazioni (così come precisati, dettagliati e giustificati dall'attore in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
- dichiara tenuto il terzo chiamato in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a manlevare il da ogni Controparte_5 conseguenza pregiudizievole e, per l'effetto, ivi comprese le spese legali come sopra liquidate
(e parzialmente compensate), precisando che, per quanto attiene il convenuto, non dovranno essere considerati i soli esposti / anticipazioni.
Novara lì 28 agosto '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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