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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1368/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, Controparte_1 contrariis reiectis, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo, con gli orari e la qualifica di cui in premessa;
b) accertare e dichiarare dovuti alla ricorrente gli emolumenti di cui al punto 4) del ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Penne (PE) alla via F. F. Falco n. 5 (P.I. , per i titoli P.IVA_1
spiegati in premessa, in forza del livello C1 CCNL Cooperative Sociali, al pronto ed immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.507,92, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 Cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo. Con riserva di modificare le conclusioni ai sensi dell'art. 420 C.p.c. e di agire in separato giudizio per l'eventuale mancato versamento dei contributi agli istituti competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
C.p.c.”
Deduceva la ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 14.09.2015 al 31.12.2016, con qualifica di operaia e mansioni di cuoca, livello C1 CCNL Cooperative Sociali giusta contratto di lavoro part time per trenta ore settimanali;
di non aver percepito, al termine del rapporto di lavoro, la retribuzione del mese di dicembre 2016, la tredicesima mensilità, il T.F.R. maturato nonché l'indennità per ferie non godute e il compenso per lavoro prestato in giorno festivo;
che, dunque, stante il persistente inadempimento di parte datoriale, era suo diritto conseguire il pagamento delle proprie spettanze come in questa sede quantificate.
La nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva Controparte_2
in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, il quale, all'udienza fissata per il suo espletamento, non compariva, la causa veniva decisa all'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Sono circostanze pacifiche ed incontestate, in quanto emergenti dalla documentazione in atti, quelle che: l'odierna ricorrente veniva assunta dalla Cooperativa sociale giusta contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro part time pari a trenta ore settimanali e le mansioni di cuoca con decorrenza dal 14.09.2015; veniva applicato al rapporto di lavoro il CCNL Cooperative sociali;
il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato, veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato giusta comunicazione del 15/03/2015; il rapporto di lavoro cessava definitivamente in data 31.12.2016.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento di emolumenti propri del rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa e, in particolare, dell'ultima retribuzione unitamente alla tredicesima mensilità, del T.F.R. maturato, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del compenso per lavoro prestato in giorno festivo.
La domanda può ritenersi fondata limitatamente alle spettanze ordinariamente collegate al rapporto di lavoro (retribuzioni, tfr, tredicesima mensilità) mentre non lo è in relazione all'indennità per ferie e permessi non goduti (ROL) e per l'indennità per lavoro domenicale.
È principio noto, infatti, quello in virtù del quale nel rito del lavoro l'onere della prova si articola in modo diverso a seconda della tipologia del credito vantato. Ed infatti, l'onere della prova è agevolato laddove il lavoratore rivendichi il mancato pagamento della 13ma, della 14ma, del TFR, di qualsivoglia emolumento che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, nonché dell'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione retributiva).
Con riguardo a tali voci di credito, in ossequio ai generali principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in punto di onus probandi, il lavoratore è tenuto semplicemente a fornire la prova del titolo (ovvero del contratto di lavoro) fonte dell'obbligazione azionata, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
è, di contro, onere della parte nei cui confronti è formulata la domanda di pagamento quello di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione o di introdurre fatti impeditivi e/o modificativi giustificativi dell'inadempimento.
Laddove, invece, il lavoratore rivendichi il diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità per ferie e permessi non goduti, su di lui incombe un onere della prova rigoroso.
La Corte di Cassazione ha, a tal riguardo, evidenziato, in più occasioni, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass.
2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
In applicazione dei richiamati principi, deve, pertanto, ritenersi che nulla possa essere riconosciuto alla a titolo di indennità per mancata fruizione delle ferie e/o permessi non goduti nè Parte_1
per lavoro prestato in giornata festiva non risultando le deduzioni dalla stessa svolte corroborate da alcun elemento probatorio.
Se è vero, infatti, che la ricorrente aveva richiesto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della cooperativa il quale avrebbe dovuto riferire, tra le altre, anche sulla mancata fruizione di ferie e permessi e che lo stesso non si è presentato a rendere l'interrogatorio a lui deferito, è altrettanto vero che detti fatti non possono ritenersi pacifici ed incontestati in difetto di altri e diversi elementi.
La mancata presentazione all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. non è di per sé sola sufficiente per far ritenere come ammessi i fatti oggetto delle circostanze sulle quali il soggetto convocato e non presentatosi avrebbe dovuto rispondere. In tale ipotesi il giudice, valutato ogni altro e diverso elemento di prova acquisito al giudizio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio potendo desumere elementi indiziari a supporto della tesi professata dalla parte che l'interrogatorio ha richiesto.
La Suprema Corte ha a tal riguardo precisato che “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (cfr.
Cass. N. 17719/2014).
Nel caso di specie, il Tribunale non può non rilevare che alcun altro elemento di prova risulta acquisito al giudizio sì che, in difetto, la circostanza relativa alla mancata fruizione di ferie e permessi e, dunque, il diritto alla relativa indennità, non può ritenersi provata. Parte ricorrente ha, infatti, omesso di articolare prova testimoniale sul punto né risultano, ad esempio, prodotte le buste paga le quali avrebbero potuto rivestire valore confessorio sul punto. E ciò in quanto ove le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017 n. 2239).
Ne consegue che la domanda in parte qua non possa essere accolta.
In punto di quantificazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione del mese di dicembre
2016, della tredicesima mensilità e del T.F.R – emolumenti in relazione ai quali, come visto, può ritenersi provato il diritto alla loro corresponsione - possono essere posti a base della presente pronuncia i conteggi elaborati dalla difesa della ricorrente in quanto non oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte datoriale in ragione della sua contumacia.
Come è noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato
(si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile") (vedi Corte Appello Roma n. 1244/2020; Trib. Bari n. 3134/2021).
Preme, inoltre, rilevare che l'onere di specifica contestazione dei conteggi opera anche in caso di negazione della sussistenza del credito da parte del convenuto essendo principio oramai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”
(Trib. Milano n. 1885/2018; Trib. Roma n. 1766/2019).
Dunque, in parziale accoglimento della domanda, la va Controparte_2 condannata al pagamento in favore di del complessivo importo lordo di € Parte_1
4.314,28 a titolo di retribuzione mese dicembre 2016, TFR e tredicesima mensilità anno 2016, somma da maggiorarsi, secondo legge, di interessi legali e rivalutazione monetaria. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di un terzo con conseguente condanna di parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati (applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 tenuto conto dell'importo riconosciuto in favore della ricorrente (criterio del decisum)).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1368/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento – per le causali di cui in narrativa – dell'importo di € 4.314,28 (di cui € 1.623,86 a titolo di TFR) al lordo delle ritenute di legge, oltre gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la Controparte_1
alla rifusione in favore di dei restanti due terzi – da distrarsi in
[...] Parte_1
favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in € 1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 5/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, Controparte_1 contrariis reiectis, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo, con gli orari e la qualifica di cui in premessa;
b) accertare e dichiarare dovuti alla ricorrente gli emolumenti di cui al punto 4) del ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Penne (PE) alla via F. F. Falco n. 5 (P.I. , per i titoli P.IVA_1
spiegati in premessa, in forza del livello C1 CCNL Cooperative Sociali, al pronto ed immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.507,92, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 Cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo. Con riserva di modificare le conclusioni ai sensi dell'art. 420 C.p.c. e di agire in separato giudizio per l'eventuale mancato versamento dei contributi agli istituti competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
C.p.c.”
Deduceva la ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 14.09.2015 al 31.12.2016, con qualifica di operaia e mansioni di cuoca, livello C1 CCNL Cooperative Sociali giusta contratto di lavoro part time per trenta ore settimanali;
di non aver percepito, al termine del rapporto di lavoro, la retribuzione del mese di dicembre 2016, la tredicesima mensilità, il T.F.R. maturato nonché l'indennità per ferie non godute e il compenso per lavoro prestato in giorno festivo;
che, dunque, stante il persistente inadempimento di parte datoriale, era suo diritto conseguire il pagamento delle proprie spettanze come in questa sede quantificate.
La nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva Controparte_2
in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, il quale, all'udienza fissata per il suo espletamento, non compariva, la causa veniva decisa all'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Sono circostanze pacifiche ed incontestate, in quanto emergenti dalla documentazione in atti, quelle che: l'odierna ricorrente veniva assunta dalla Cooperativa sociale giusta contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro part time pari a trenta ore settimanali e le mansioni di cuoca con decorrenza dal 14.09.2015; veniva applicato al rapporto di lavoro il CCNL Cooperative sociali;
il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato, veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato giusta comunicazione del 15/03/2015; il rapporto di lavoro cessava definitivamente in data 31.12.2016.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento di emolumenti propri del rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa e, in particolare, dell'ultima retribuzione unitamente alla tredicesima mensilità, del T.F.R. maturato, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del compenso per lavoro prestato in giorno festivo.
La domanda può ritenersi fondata limitatamente alle spettanze ordinariamente collegate al rapporto di lavoro (retribuzioni, tfr, tredicesima mensilità) mentre non lo è in relazione all'indennità per ferie e permessi non goduti (ROL) e per l'indennità per lavoro domenicale.
È principio noto, infatti, quello in virtù del quale nel rito del lavoro l'onere della prova si articola in modo diverso a seconda della tipologia del credito vantato. Ed infatti, l'onere della prova è agevolato laddove il lavoratore rivendichi il mancato pagamento della 13ma, della 14ma, del TFR, di qualsivoglia emolumento che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, nonché dell'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione retributiva).
Con riguardo a tali voci di credito, in ossequio ai generali principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in punto di onus probandi, il lavoratore è tenuto semplicemente a fornire la prova del titolo (ovvero del contratto di lavoro) fonte dell'obbligazione azionata, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
è, di contro, onere della parte nei cui confronti è formulata la domanda di pagamento quello di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione o di introdurre fatti impeditivi e/o modificativi giustificativi dell'inadempimento.
Laddove, invece, il lavoratore rivendichi il diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità per ferie e permessi non goduti, su di lui incombe un onere della prova rigoroso.
La Corte di Cassazione ha, a tal riguardo, evidenziato, in più occasioni, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass.
2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
In applicazione dei richiamati principi, deve, pertanto, ritenersi che nulla possa essere riconosciuto alla a titolo di indennità per mancata fruizione delle ferie e/o permessi non goduti nè Parte_1
per lavoro prestato in giornata festiva non risultando le deduzioni dalla stessa svolte corroborate da alcun elemento probatorio.
Se è vero, infatti, che la ricorrente aveva richiesto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della cooperativa il quale avrebbe dovuto riferire, tra le altre, anche sulla mancata fruizione di ferie e permessi e che lo stesso non si è presentato a rendere l'interrogatorio a lui deferito, è altrettanto vero che detti fatti non possono ritenersi pacifici ed incontestati in difetto di altri e diversi elementi.
La mancata presentazione all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. non è di per sé sola sufficiente per far ritenere come ammessi i fatti oggetto delle circostanze sulle quali il soggetto convocato e non presentatosi avrebbe dovuto rispondere. In tale ipotesi il giudice, valutato ogni altro e diverso elemento di prova acquisito al giudizio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio potendo desumere elementi indiziari a supporto della tesi professata dalla parte che l'interrogatorio ha richiesto.
La Suprema Corte ha a tal riguardo precisato che “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (cfr.
Cass. N. 17719/2014).
Nel caso di specie, il Tribunale non può non rilevare che alcun altro elemento di prova risulta acquisito al giudizio sì che, in difetto, la circostanza relativa alla mancata fruizione di ferie e permessi e, dunque, il diritto alla relativa indennità, non può ritenersi provata. Parte ricorrente ha, infatti, omesso di articolare prova testimoniale sul punto né risultano, ad esempio, prodotte le buste paga le quali avrebbero potuto rivestire valore confessorio sul punto. E ciò in quanto ove le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017 n. 2239).
Ne consegue che la domanda in parte qua non possa essere accolta.
In punto di quantificazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione del mese di dicembre
2016, della tredicesima mensilità e del T.F.R – emolumenti in relazione ai quali, come visto, può ritenersi provato il diritto alla loro corresponsione - possono essere posti a base della presente pronuncia i conteggi elaborati dalla difesa della ricorrente in quanto non oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte datoriale in ragione della sua contumacia.
Come è noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato
(si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile") (vedi Corte Appello Roma n. 1244/2020; Trib. Bari n. 3134/2021).
Preme, inoltre, rilevare che l'onere di specifica contestazione dei conteggi opera anche in caso di negazione della sussistenza del credito da parte del convenuto essendo principio oramai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”
(Trib. Milano n. 1885/2018; Trib. Roma n. 1766/2019).
Dunque, in parziale accoglimento della domanda, la va Controparte_2 condannata al pagamento in favore di del complessivo importo lordo di € Parte_1
4.314,28 a titolo di retribuzione mese dicembre 2016, TFR e tredicesima mensilità anno 2016, somma da maggiorarsi, secondo legge, di interessi legali e rivalutazione monetaria. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di un terzo con conseguente condanna di parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati (applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 tenuto conto dell'importo riconosciuto in favore della ricorrente (criterio del decisum)).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1368/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento – per le causali di cui in narrativa – dell'importo di € 4.314,28 (di cui € 1.623,86 a titolo di TFR) al lordo delle ritenute di legge, oltre gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la Controparte_1
alla rifusione in favore di dei restanti due terzi – da distrarsi in
[...] Parte_1
favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in € 1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 5/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista