Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
ST RO (BG) in Via Ugo Foscolo n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Tiziana Bongo che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Bongo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22 giugno 2013 tra le parti, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nova Mlanese al n.18, Serie A, Parte 2, anno 2013;
2. Ordinare al Comune di Nova Milanese di annotare la sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti. pagina 1 di 6
4. Omologare le condizioni concordate tra le parti, prendendo atto altresì delle ulteriori pattuizioni integrative inter-partes, come meglio descritte nelle “Condizioni”;
CONDIZIONI:
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto rilasciata da entrambi i coniugi. Per_
2) La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione sita a Desio (MB) in via XXV Aprile n.6.
3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) Tenuto conto che il signor residente a [...]in provincia di Bergamo- mentre Parte_1 la signora è residente a [...]in provincia di Monza e Brianza, il signor avrà Parte_2 Parte_1 ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia anche nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sociali e personali della minore e previo tempestivo avviso alla signora nonché dalle ore 16:30 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica-. Parte_2
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali in difetto di accordi diversi, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie;
in caso di disaccordo, negli anni pari la scelta prevalente spetterà alla madre, mentre negli anni dispari al padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
qualora si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso potrà essere giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza internazionale, dall'eventuale insicurezza o insalubrità della località di destinazione per la minore, oppure dal fondato timore che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando con sé la figlia.
5) Tenuto conto delle condizioni reddituali di entrambe le parti e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, nonché considerato che la signora percepisce l'intero importo Parte_2 dell'assegno unico per i figli a carico, attualmente pari a euro 201,00 mensili, il signor Parte_1 continuerà a corrispondere alla stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 250,00
pagina 2 di 6 (duecentocinquanta/00), a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio
5.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese ordinarie quali vitto, mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, vestiario, spese per il cambio di stagione, materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre- scuola o del cd. doposcuola;
spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista), spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti, ad eccezione delle paghette/pocket money che saranno corrisposte da entrambi i genitori compatibilmente alle esigenze della figlia e alle loro condizioni reddituali.
6) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche,
pagina 3 di 6 salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6.1) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
6.2) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
6.3) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
7) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia spettano alla madre in ragione del 100% e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
pagina 4 di 6 10) Non vi è luogo per l'assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
11) Fatti salvi gli obblighi qui espressamente indicati, al fine di disciplinare in via definitiva i rispettivi rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, ivi compresi eventuali diritti o obblighi derivanti dall'atto di separazione”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 20.6.2019 (R.G. 3629/2019). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Nova Milanese il 22.6.2013 (trascritto al nr. 18
[...] Parte_2 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2013) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nova Milanese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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