TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6625/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 BE ST (Brasile), il 24/12/1988 con l'avv. SANDRA COLACI
e
AL LA (c.f. ), Parte_2 C.F._2 nato/a a VINCES (Ecuador), il 3/07/1981 con l'avv. FABIO FORMENTIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 10/11/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo
[...] Parte_3
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BE ST (Brasile), Parte_1 il 24/12/1988 e
, nato/a a VINCES (Ecuador), il Parte_3 3/07/1981, uniti in matrimonio il 14/06/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SACILE (PN) dell'anno 2008 n. 13, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi ognuno di fissare ove ritengono la propria residenza, con l'onere di comunicare reciprocamente ex art. 337 sexies c.c. ogni cambiamento di residenza ed ogni informazione utile al proprio reperimento (numero telefonico, indirizzo email ecc.).
Le parti si danno reciprocamente atto che ha lasciato la Parte_1 casa coniugale, in accordo con e che ha già Parte_3 prelevato tutti i beni di sua proprietà che vi erano all'interno, compresi i suoi beni personali. Il sig. provvederà quanto prima a trasferire da Parte_1 lì la sua residenza.
2. La FI , di anni 17, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della FI ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con loro la FI minore.
3. Il padre potrà vedere la FI ogni qualvolta quest'ultima lo vorrà e compatibilmente con gli impegni personali e scolastici della stessa, indicativamente garantendo l'alternanza tra i genitori, nel fine settimana.
4. La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , verrà Parte_1 assegnata alla sig.ra , che la abiterà con la FI Parte_3 minore . Per_1
5. Il sig. continuerà a versare integralmente la rata del Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa € 450,00 mensili, mentre la signora pagherà le spese condominiali Parte_3
e le utenze domestiche, provvedendo quanto prima alla voltura a suo nome dei contratti attualmente intestati al sig. . Le spese di Parte_1 straordinaria manutenzione che si rendessero necessarie sull'immobile rimarranno del proprietario sig. ; le spese di manutenzione ordinaria Parte_1 relative all'immobile assegnato alla sig.ra saranno Parte_3
a carico esclusivo di quest'ultima.
6. Il sig. s'impegna a corrispondere entro e non oltre il Parte_1 giorno 05 di ogni mese tramite bonifico (od altro equipollente tracciabile mezzo di pagamento) alla sig.ra , la somma mensile di € Parte_3
100,00 (diconsi euro centovirgolazerozero) che verrà aggiornato annualmente agli indici ISTAT quale contributo per le spese di mantenimento ordinario della FI.
7. Le spese straordinarie in favore della FI , precipuamente quelle Per_1 dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, resteranno a carico nella misura del 60% alla IGa e nella misura del 40% Parte_3 faranno capo al IG . Parte_1
8. L'assegno unico per la FI verrà percepito integralmente dalla madre IGa
mentre le detrazioni fiscali, così come gli Parte_3 oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del
60% alla IGa e 40% al IG Parte_3 Parte_1
; il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà
[...] tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio della FI . Per_1
10. Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avanzare nessuna pretesa, l'uno nei confronti dell'altra, sotto il profilo del mantenimento e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo anche di natura risarcitoria, connesso o discendente dal pregresso rapporto matrimoniale, anche se dipendente dalla disciolta comunione legale.
11. Le spese legali e giudiziarie sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L. n. 36/1934”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6625/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 BE ST (Brasile), il 24/12/1988 con l'avv. SANDRA COLACI
e
AL LA (c.f. ), Parte_2 C.F._2 nato/a a VINCES (Ecuador), il 3/07/1981 con l'avv. FABIO FORMENTIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 10/11/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo
[...] Parte_3
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BE ST (Brasile), Parte_1 il 24/12/1988 e
, nato/a a VINCES (Ecuador), il Parte_3 3/07/1981, uniti in matrimonio il 14/06/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SACILE (PN) dell'anno 2008 n. 13, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi ognuno di fissare ove ritengono la propria residenza, con l'onere di comunicare reciprocamente ex art. 337 sexies c.c. ogni cambiamento di residenza ed ogni informazione utile al proprio reperimento (numero telefonico, indirizzo email ecc.).
Le parti si danno reciprocamente atto che ha lasciato la Parte_1 casa coniugale, in accordo con e che ha già Parte_3 prelevato tutti i beni di sua proprietà che vi erano all'interno, compresi i suoi beni personali. Il sig. provvederà quanto prima a trasferire da Parte_1 lì la sua residenza.
2. La FI , di anni 17, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della FI ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con loro la FI minore.
3. Il padre potrà vedere la FI ogni qualvolta quest'ultima lo vorrà e compatibilmente con gli impegni personali e scolastici della stessa, indicativamente garantendo l'alternanza tra i genitori, nel fine settimana.
4. La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , verrà Parte_1 assegnata alla sig.ra , che la abiterà con la FI Parte_3 minore . Per_1
5. Il sig. continuerà a versare integralmente la rata del Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa € 450,00 mensili, mentre la signora pagherà le spese condominiali Parte_3
e le utenze domestiche, provvedendo quanto prima alla voltura a suo nome dei contratti attualmente intestati al sig. . Le spese di Parte_1 straordinaria manutenzione che si rendessero necessarie sull'immobile rimarranno del proprietario sig. ; le spese di manutenzione ordinaria Parte_1 relative all'immobile assegnato alla sig.ra saranno Parte_3
a carico esclusivo di quest'ultima.
6. Il sig. s'impegna a corrispondere entro e non oltre il Parte_1 giorno 05 di ogni mese tramite bonifico (od altro equipollente tracciabile mezzo di pagamento) alla sig.ra , la somma mensile di € Parte_3
100,00 (diconsi euro centovirgolazerozero) che verrà aggiornato annualmente agli indici ISTAT quale contributo per le spese di mantenimento ordinario della FI.
7. Le spese straordinarie in favore della FI , precipuamente quelle Per_1 dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, resteranno a carico nella misura del 60% alla IGa e nella misura del 40% Parte_3 faranno capo al IG . Parte_1
8. L'assegno unico per la FI verrà percepito integralmente dalla madre IGa
mentre le detrazioni fiscali, così come gli Parte_3 oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del
60% alla IGa e 40% al IG Parte_3 Parte_1
; il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà
[...] tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio della FI . Per_1
10. Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avanzare nessuna pretesa, l'uno nei confronti dell'altra, sotto il profilo del mantenimento e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo anche di natura risarcitoria, connesso o discendente dal pregresso rapporto matrimoniale, anche se dipendente dalla disciolta comunione legale.
11. Le spese legali e giudiziarie sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L. n. 36/1934”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi