Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 10419/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.r.g. 10419/2017 promossa da: nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano C.F._1
D'Errico (C.F.: ), ed elett.te dom.ta presso il C.F._2
suo studio sito in Caserta (CE) alla Via M. Ruta n° 53;
-attore- contro in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentate p.t., (C.F.: P. IV ) rapp.to e P.IVA_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Russo Stefania (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni (CE) alla via Viviani, 78;
- convenuto-
1
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il deducendo di essere caduta nel Controparte_1
mentre attraversava la sede stradale a piedi in data 24/06/2015 alle ore
09.00 circa alla Via S. Francesco d'Assisi all'altezza della c.d. “porta del mercato” in pieno centro urbano, a causa della presenza causa di una lastra di basalto che, imprevedibilmente, al suo passaggio, oscillava improvvisamente sotto il suo piede di appoggio;
a seguito dell'insidia,
l'istante perdeva il controllo cadendo rovinosamente a terra. A seguito del sinistro, l'attrice veniva soccorsa da alcuni passanti che allertavano il servizio d'urgenza medica 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di ove i sanitari gli diagnosticavano: accompagnata dal 118 per CP_1
riferita caduta in strada dissestata … slo femore destro… Rx anca dx bacino femore dx torace: … frattura pertrocanterica del femore destro … ricovero in ortopedia … prognosi: 30 (crf. referto di Pronto Soccorso n°15009699).
A causa della gravità delle lesioni subite, l'attrice veniva sottoposta ad un intervento chirurgico, successivamente ricoverata e costretta a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
2 Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di condannarsi l'Ente provinciale a risarcire i danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c.. quantificati in euro
35.351,60 il tutto con vittoria di spese e onorari di causa da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, in subordine chiedeva, dichiararsi un concorso di colpa, vinte le spese di giudizio da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'istante, all'udienza del 01/10/2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Parte attrice formula domanda risarcitoria per essere caduta nel mentre attraversava la strada a causa di un basamento in basalto non regolarmente posizionato.
Come sostenuto sul punto da autorevolissima dottrina, la responsabilità di cui all'articolo 2051 cc è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito.
Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Presupposti della
3 responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità.
Si configura nella specie un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Alla luce di queste brevi considerazioni può pertanto ritenersi che, dal punto di vista dell'onere probatorio , grava sull'attrice che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo , mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità , mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito , cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La Suprema Corte con la sentenza 11946/2013 ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con
4 affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).
In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ed ancora, “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato», e dunque il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, come i tombini aperti o mal
5 posizionati e che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n.
28672/2022).
Pur aderendo all'impostazione, più favorevole per l'utente della strada, dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ritiene la scrivente che la domanda non possa trovare pieno accoglimento.
Invero, occorre rilevare in fatto che dagli elementi probatori acquisiti si ricava che l'istante, nel mentre attraversava la sede stradale in pieno giorno e in buone condizioni atmosferiche, cadeva proprio nell'unico punto in cui era perfettamente visibile la disconnessione del manto stradale. I testi escussi, sebbene abbiano fornito una ricostruzione verosimile del sinistro, nulla aggiungono in merito ad una situazione così pericolosamente insidiosa tale da non essere vista. Invero il testimone de relato della UR, operatrice del 118, dichiara Tes_1
di non aver assistito alla dinamica, apprendendo le poche informazioni direttamente dall'attrice a seguito delle normali procedure d'emergenza.
Il teste riferisce di aver assistito alla dinamica Testimone_2
del sinistro mettendo in risalto qualche contraddizione: ricordo che la sconnessione non era evidente, tanto che quando mi sono avvicinata alla signora mi sono chiesta come fosse caduta perché non si vedeva…successivamente riferisce che…la strada è larga…che il punto in cui è caduta la signora era visibile in quanto era sgombro da macchine ma non vi erano dislivelli od altre alterazioni visibili tipo dislivelli. Preciso che accanto al punto in cui è caduta la signora non vi erano altre sconnessioni, ma vi erano a distanza di circa 200 metri rispetto al punto in cui è avvenuta la caduta.
Mentre l'interrogatorio formale dell'attrice, nulla aggiunge a quanto già dedotto nell'atto introduttivo.
6 Ora, benché le dichiarazioni dei testi, siano sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa della caduta su un basamento non posizionato in maniera ottimale, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico dell CP_2
Invero è emerso chiaramente che la disconnessione era perfettamente visibile e la concreta possibilità per l'utente danneggiato, come afferma la Cassazione, di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo occulto esclude la possibilità di parlare di insidia stradale da risarcire;
infatti, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento dell'utente si può classificare come imprudente (Cass. sent. n. 18865 del
24/09/15).
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità da graduarsi nella misura del 90% in capo al e del restante 10% in capo all'attrice. Controparte_1
In merito al quantum, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott.
così conclude la sua copiosa relazione: La Sig. Persona_1 Parte_1
a seguito dell'infortunio del 24-06-2015, ha riportato frattura
[...]
pertrocanterica del femore destro trattata chirurgicamente con riduzione cruenta e fissazione interna. Il nesso causale fra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate è teoricamente attendibile per gli elementi in mio possesso. La valutazione del danno biologico temporaneo e permanente è la seguente: Danno biologico
7 temporaneo totale: 60 giorni;
Danno biologico temporaneo parziale al 50%: 30 giorni;
Danno biologico permanente: 9% (nove per cento).
Alla luce di tali conclusioni, facendo applicazione delle tabelle macropermanenti e tenendo conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti si avrà che alla stessa spetterà la somma comprensiva di spese mediche di € 24.127,00 che vanno poste a carico dell'Ente convenuto e ridotte della percentuale di corresponsabilità accertata del 10% in capo all'attore, pari ad euro € 21.714,3.
Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro,
8 momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, al parziale accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 10% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e convenuta nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del'90% (novanta) a carico del convenuto e del restante 10% in capo all'attrice Controparte_1
Parte_1
- condanna, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, nei limiti di cui alla parte motiva, della somma di € 21.714,3 oltre interessi come da parte motiva;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, nella misura del 90% (restando l'ulteriore 10% a carico dell'attrice) che si liquidano in € 4.569,30 (già ridotto del 10% su € 5.077,00) per compenso professionale, oltre spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge e
9 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone il pagamento delle spese di CTU come liquidate in atti a carico del Controparte_1
Lì, 23/01/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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