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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6261/2018 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Sabato Giuseppe Perna, Parte_1 Parte_2
presso il quale elettivamente domiciliano in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 19;
ATTORI
contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio De Controparte_1 CP_2
Luca, tutti domiciliati in alla via Pepe n. 27; CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di sentirlo condannare al pagamento di – rispettivamente – Euro 13.929,12 ed Euro
[...]
10.400,00; con vittoria di spese di lite, con distrazione. Si è costituito in giudizio il , il quale ha dedotto l'infondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto dell'avversa pretesa, eccependo la violazione della clausola arbitrale pattuita in contratto,
nonché l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita. Nel merito, ha dedotto di non aver corrisposto alcun pagamento in favore degli attori, per violazione del termine di consegna del lavoro. Con vittoria di spese processuali.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, appaiono opportune talune precisazioni in fatto.
e il hanno stipulato in data 8.6.2015 un Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disciplinare di incarico professionale per redazione ed attività connesse al Piano di Emergenza
Comunale.
Nel predetto disciplinare, che segue la determina – avente pari data – settoriale n. 165, gli odierni attori hanno assunto il compito di progettazione definitiva ed esecutiva del piano aggiornato di protezione civile.
Ai sensi dell'art. 2 è previsto che “l'Ente committente elencherà ai professionista quelle esigenze
che dovranno trovare soluzioni nell'espletamento dell'incarico, una fra tutte quella di consegnare
tutti gli elaborati entro i termini previsti dal cronoprogramma e comunque entro il 30.9.2015”.
A norma dell'art. 7, inoltre, è previsto che “le controversie relative all'interpretazione ed
esecuzione del presente disciplinare saranno obbligatoriamente devolute alla decisione di tre
arbitri, dei quali ciascuna parte ne nominerà uno ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà
nominato dai primi due entro 20 gg o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Nola”.
In esecuzione dell'incarico assunto, in effetti, gli attori hanno trasmesso il piano di emergenza comunale il 25.11.2015, ed il 29.12.2015 è stata emessa determina di liquidazione dei compensi in favore dei medesimi, per le somme poi azionate in citazione. È pacifico, pertanto, che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale, che il lavoro sia stato consegnato, che alcuna contestazione sia stata sollevata sul merito del lavoro medesimo, e che l'ente comunale abbia emesso determina di liquidazione.
Poste tali premesse, il ha preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda per CP_1
violazione della clausola compromissoria, e per violazione della L. 132/2014; nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto di credito degli attori.
Per quanto riguarda la prima questione, nel disciplinare le parti si sono effettivamente obbligate e deferire la soluzione di ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo ad un collegio arbitrale.
Ciò posto, l'art. 1 comma 19 L. 190/2012, in modifica dell'art. 1 comma 241 D. Lgs. 163/2006,
disponeva che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite
ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o
nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso
all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.
Seppur detta disposizione è stata successivamente abrogata (art. 217 D. Lgs. 50/2016), è stata sostituita con l'art. 209 il quale, da una parte, impone alla stazione appaltante di indicare nel bando di gara se il – successivo – contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, e dall'altra sanziona tale omissione con la nullità.
Ciò posto, nel giugno 2015 (allorquando è stato stipulato il disciplinare tra le parti) era evidentemente ancora in vigore la L. 190/2012, ragione per cui, siccome la previsione della suddetta clausola arbitrale non era stata preceduta da autorizzazione prevista nel bando, ne va rilevata la nullità, con conseguente inapplicabilità della stessa nel presente giudizio. Alle medesime considerazioni si giunge anche in ragione della normativa sopravvenuta, in quanto anche in tal caso sarebbe risultata necessaria la previsione di clausola arbitrale nel bando (o nell'invito di gara), assente nel caso di specie.
Va altresì disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda per mancanza della negoziazione assistita: sul punto pare sufficiente precisare che parte attrice ha dedotto e documentato – e parte convenuta non ha contestato – di aver spedito al Comune raccomandata n. 58000352020181154,
ricevuta in data 6.2.2018, contenente invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, lo si ribadisce, il che non nega di aver ricevuto la prestazione dedotta in CP_1
contratto, giustifica il mancato pagamento con la violazione del termine pattuito in contratto, ovvero il 30.9.2015.
Per giurisprudenza consolidata, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per adempiere la prestazione (art. 1457 c.c.) va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e,
soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, da cui deve risultare in modo inequivoco la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Una tale volontà, è evidente, non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerge, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità medesima (v. Cass. 5797/2005, Cass.
3645/2007, Cass. 21587/2007, Cass. 25549/2007, Cass. 14426/2016, Cass. 32238/2019 e Cass.
10353/2020).
Tale inequivocità non ricorre nel caso in esame, in quanto non vi è alcun elemento da cui poter evincere che le parti abbiano inteso assegnare natura essenziale al termine di consegna del lavoro da parte degli attori.
Aggiungasi a tanto che, anche a voler ragionare diversamente, non può non tenersi conto che a seguito del deposito del piano non solo il non ha sollevato alcuna contestazione formale, CP_1
ma ha successivamente adottato determina di liquidazione. Si consideri, a tal proposito, che “la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di
uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur
tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla
dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass. n. 20052 del 22.7.2024).
Dunque, anche a voler ritenere essenziale il termine indicato in contratto (ipotesi, questa, da escludere, in ragione delle considerazioni suevidenziate), in ogni caso il ha assunto nelle CP_1
settimane successive un contegno incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola medesima.
Né, del resto, il diritto di credito può essere condizionato all'erogazione dei fondi da parte della non essendo tale ipotesi stata contemplata nel disciplinare stipulato. Pt_3
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di pagamento è fondata, e per l'effetto il va condannato a corrispondere in favore degli attori le somme indicate in citazione. CP_1
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/20914,
tenuto conto della complessità della controversia e delle difese articolate dalle parti. Tenuto conto della omogeneità della posizione ricoperta dagli attori, non si ritiene di dover riconoscere l'aumento dei compensi (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna il a Controparte_1
corrispondere: in favore di la somma di Euro13.929,12, oltre interessi di cui Parte_1
al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo, ed in favore di PT
, la somma di Euro 10.400,00, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, dalla
[...]
scadenza della fattura e sino al soddisfo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che Controparte_1 si liquidano in Euro 275,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, 3.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6261/2018 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Sabato Giuseppe Perna, Parte_1 Parte_2
presso il quale elettivamente domiciliano in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 19;
ATTORI
contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio De Controparte_1 CP_2
Luca, tutti domiciliati in alla via Pepe n. 27; CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di sentirlo condannare al pagamento di – rispettivamente – Euro 13.929,12 ed Euro
[...]
10.400,00; con vittoria di spese di lite, con distrazione. Si è costituito in giudizio il , il quale ha dedotto l'infondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto dell'avversa pretesa, eccependo la violazione della clausola arbitrale pattuita in contratto,
nonché l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita. Nel merito, ha dedotto di non aver corrisposto alcun pagamento in favore degli attori, per violazione del termine di consegna del lavoro. Con vittoria di spese processuali.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, appaiono opportune talune precisazioni in fatto.
e il hanno stipulato in data 8.6.2015 un Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disciplinare di incarico professionale per redazione ed attività connesse al Piano di Emergenza
Comunale.
Nel predetto disciplinare, che segue la determina – avente pari data – settoriale n. 165, gli odierni attori hanno assunto il compito di progettazione definitiva ed esecutiva del piano aggiornato di protezione civile.
Ai sensi dell'art. 2 è previsto che “l'Ente committente elencherà ai professionista quelle esigenze
che dovranno trovare soluzioni nell'espletamento dell'incarico, una fra tutte quella di consegnare
tutti gli elaborati entro i termini previsti dal cronoprogramma e comunque entro il 30.9.2015”.
A norma dell'art. 7, inoltre, è previsto che “le controversie relative all'interpretazione ed
esecuzione del presente disciplinare saranno obbligatoriamente devolute alla decisione di tre
arbitri, dei quali ciascuna parte ne nominerà uno ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà
nominato dai primi due entro 20 gg o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Nola”.
In esecuzione dell'incarico assunto, in effetti, gli attori hanno trasmesso il piano di emergenza comunale il 25.11.2015, ed il 29.12.2015 è stata emessa determina di liquidazione dei compensi in favore dei medesimi, per le somme poi azionate in citazione. È pacifico, pertanto, che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale, che il lavoro sia stato consegnato, che alcuna contestazione sia stata sollevata sul merito del lavoro medesimo, e che l'ente comunale abbia emesso determina di liquidazione.
Poste tali premesse, il ha preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda per CP_1
violazione della clausola compromissoria, e per violazione della L. 132/2014; nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto di credito degli attori.
Per quanto riguarda la prima questione, nel disciplinare le parti si sono effettivamente obbligate e deferire la soluzione di ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo ad un collegio arbitrale.
Ciò posto, l'art. 1 comma 19 L. 190/2012, in modifica dell'art. 1 comma 241 D. Lgs. 163/2006,
disponeva che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite
ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o
nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso
all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.
Seppur detta disposizione è stata successivamente abrogata (art. 217 D. Lgs. 50/2016), è stata sostituita con l'art. 209 il quale, da una parte, impone alla stazione appaltante di indicare nel bando di gara se il – successivo – contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, e dall'altra sanziona tale omissione con la nullità.
Ciò posto, nel giugno 2015 (allorquando è stato stipulato il disciplinare tra le parti) era evidentemente ancora in vigore la L. 190/2012, ragione per cui, siccome la previsione della suddetta clausola arbitrale non era stata preceduta da autorizzazione prevista nel bando, ne va rilevata la nullità, con conseguente inapplicabilità della stessa nel presente giudizio. Alle medesime considerazioni si giunge anche in ragione della normativa sopravvenuta, in quanto anche in tal caso sarebbe risultata necessaria la previsione di clausola arbitrale nel bando (o nell'invito di gara), assente nel caso di specie.
Va altresì disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda per mancanza della negoziazione assistita: sul punto pare sufficiente precisare che parte attrice ha dedotto e documentato – e parte convenuta non ha contestato – di aver spedito al Comune raccomandata n. 58000352020181154,
ricevuta in data 6.2.2018, contenente invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, lo si ribadisce, il che non nega di aver ricevuto la prestazione dedotta in CP_1
contratto, giustifica il mancato pagamento con la violazione del termine pattuito in contratto, ovvero il 30.9.2015.
Per giurisprudenza consolidata, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per adempiere la prestazione (art. 1457 c.c.) va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e,
soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, da cui deve risultare in modo inequivoco la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Una tale volontà, è evidente, non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerge, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità medesima (v. Cass. 5797/2005, Cass.
3645/2007, Cass. 21587/2007, Cass. 25549/2007, Cass. 14426/2016, Cass. 32238/2019 e Cass.
10353/2020).
Tale inequivocità non ricorre nel caso in esame, in quanto non vi è alcun elemento da cui poter evincere che le parti abbiano inteso assegnare natura essenziale al termine di consegna del lavoro da parte degli attori.
Aggiungasi a tanto che, anche a voler ragionare diversamente, non può non tenersi conto che a seguito del deposito del piano non solo il non ha sollevato alcuna contestazione formale, CP_1
ma ha successivamente adottato determina di liquidazione. Si consideri, a tal proposito, che “la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di
uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur
tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla
dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass. n. 20052 del 22.7.2024).
Dunque, anche a voler ritenere essenziale il termine indicato in contratto (ipotesi, questa, da escludere, in ragione delle considerazioni suevidenziate), in ogni caso il ha assunto nelle CP_1
settimane successive un contegno incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola medesima.
Né, del resto, il diritto di credito può essere condizionato all'erogazione dei fondi da parte della non essendo tale ipotesi stata contemplata nel disciplinare stipulato. Pt_3
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di pagamento è fondata, e per l'effetto il va condannato a corrispondere in favore degli attori le somme indicate in citazione. CP_1
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/20914,
tenuto conto della complessità della controversia e delle difese articolate dalle parti. Tenuto conto della omogeneità della posizione ricoperta dagli attori, non si ritiene di dover riconoscere l'aumento dei compensi (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna il a Controparte_1
corrispondere: in favore di la somma di Euro13.929,12, oltre interessi di cui Parte_1
al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo, ed in favore di PT
, la somma di Euro 10.400,00, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, dalla
[...]
scadenza della fattura e sino al soddisfo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che Controparte_1 si liquidano in Euro 275,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, 3.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)