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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MI Controparte_1 C.F._1 AN e dell'avv. FALVO TIZIANA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUPOI MI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE MARINA, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO VIA BOLOGNETTI 15 BOLOGNA presso il difensore avv. GIGANTE MARINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_3 presso il difensore avv. MA IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025 esponeva di aver contratto matrimonio nel Controparte_1
2017 con la sig.ra madre di CP_3 CP_2
Riferiva di essere molto affezionato a quest'ultima ( ), che conosce da quando la ragazza aveva 10 CP_2 anni e con la quale convive nella propria abitazione di (BO) assieme alla sig.ra fin dal Persona_1 CP_3
2016, anno in cui i due coniugi hanno incominciato a frequentarsi.
pagina 1 di 3 Riportava di essere sempre stato amorevole e presente nei confronti dell'adottanda, per la quale è venuto a rappresentare una figura paterna, anche in ragione del difficile rapporto avuto da quest'ultima con il proprio padre biologico, MA IN.
L'adottanda, infatti, ha avuto con il sig. rarissimi contatti nel corso della propria vita, in ragione CP_2 del totale disinteresse mostrato da questi nei suoi confronti, anche cagionato dalle dipendenze da alcool e sostanze del predetto sig. Dal 2015 non ha più contatti con il padre, peraltro risultato CP_2 CP_2 irreperibile ai fini del presente giudizio (doc. 8 ricorrente), nonché iscritto – quale persona senza fissa dimora – come residente presso un indirizzo fittizio del Comune di Roma, luogo del suo ultimo domicilio (doc. 10 ricorrente).
Il ricorrente rappresentava, infine, di aver avuto dal precedente matrimonio tre figli: e Per_2 Per_3 gemelle (Bologna, 25.2.2002); (bologna, 5.12.2004). Per_4
Il ricorrente, nato a [...] il [...], chiedeva pertanto di adottare nata a [...] il CP_2
24.7.2006, maggiorenne, nubile e senza prole, con l'anteposizione del proprio cognome a quello originario.
Con comparsa del 20.6.2025 si costituiva in giudizio l'adottanda confermando la CP_2 narrazione già esposta dal ricorrente e precisando, tra l'altro, di essere stata in minore età affidata in via esclusiva alla madre con ordinanza del 21.10.2021 del Tribunale di Bologna.
Esprimeva il proprio assenso all'adozione richiesta, nonché all'anteposizione del cognome dell'adottante al proprio.
All'udienza del 26.6.2025 il Giudice raccoglieva – ai sensi dell'art. 311 c.c. – il consenso dell'adottante e dell'adottata, nonché quello della madre di quest'ultima. Il sig. irreperibile e destinatario di CP_2 notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. perfezionatasi in data 16.5.22025, non compariva.
Alla medesima udienza veniva, infine, raccolto l'assenso anche degli altri tre figli del sig. CP_1 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti di cui agli artt. 291 ss. c.c. sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottanda.
Il ricorrente ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottanda è superiore a diciotto anni. L'adottanda, inoltre, non è figlia dell'adottante ed è maggiorenne.
È stato acquisito l'assenso della madre dell'adottanda che è allo stesso tempo coniuge CP_2 dell'adottante ed è stato raccolto il consenso anche dei tre figli – tutti maggiorenni – avuti CP_1 dal ricorrente in costanza di primo matrimonio.
Inoltre, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottanda, permettendo a questa di consolidare il rapporto affettivo che la lega al ricorrente.
Né è emerso che il sig. intenda utilizzare impropriamente l'istituto dell'adozione per CP_1 conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con differenti istituiti.
pagina 2 di 3 Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata l'adozione di , nata a [...] il CP_2
24.7.2006, da parte di nato a [...] il [...]. Controparte_1
Le parti convenute, stante l'assunta posizione adesiva ovvero, per il sig. la condizione di CP_2 contumace non soccombente, non vanno assoggettate alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di , nata a [...] il [...], da CP_2 parte di nato a [...] il [...]. Controparte_1
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della 1° Sez. Civile, il 2.7.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MI Controparte_1 C.F._1 AN e dell'avv. FALVO TIZIANA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUPOI MI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE MARINA, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO VIA BOLOGNETTI 15 BOLOGNA presso il difensore avv. GIGANTE MARINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_3 presso il difensore avv. MA IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025 esponeva di aver contratto matrimonio nel Controparte_1
2017 con la sig.ra madre di CP_3 CP_2
Riferiva di essere molto affezionato a quest'ultima ( ), che conosce da quando la ragazza aveva 10 CP_2 anni e con la quale convive nella propria abitazione di (BO) assieme alla sig.ra fin dal Persona_1 CP_3
2016, anno in cui i due coniugi hanno incominciato a frequentarsi.
pagina 1 di 3 Riportava di essere sempre stato amorevole e presente nei confronti dell'adottanda, per la quale è venuto a rappresentare una figura paterna, anche in ragione del difficile rapporto avuto da quest'ultima con il proprio padre biologico, MA IN.
L'adottanda, infatti, ha avuto con il sig. rarissimi contatti nel corso della propria vita, in ragione CP_2 del totale disinteresse mostrato da questi nei suoi confronti, anche cagionato dalle dipendenze da alcool e sostanze del predetto sig. Dal 2015 non ha più contatti con il padre, peraltro risultato CP_2 CP_2 irreperibile ai fini del presente giudizio (doc. 8 ricorrente), nonché iscritto – quale persona senza fissa dimora – come residente presso un indirizzo fittizio del Comune di Roma, luogo del suo ultimo domicilio (doc. 10 ricorrente).
Il ricorrente rappresentava, infine, di aver avuto dal precedente matrimonio tre figli: e Per_2 Per_3 gemelle (Bologna, 25.2.2002); (bologna, 5.12.2004). Per_4
Il ricorrente, nato a [...] il [...], chiedeva pertanto di adottare nata a [...] il CP_2
24.7.2006, maggiorenne, nubile e senza prole, con l'anteposizione del proprio cognome a quello originario.
Con comparsa del 20.6.2025 si costituiva in giudizio l'adottanda confermando la CP_2 narrazione già esposta dal ricorrente e precisando, tra l'altro, di essere stata in minore età affidata in via esclusiva alla madre con ordinanza del 21.10.2021 del Tribunale di Bologna.
Esprimeva il proprio assenso all'adozione richiesta, nonché all'anteposizione del cognome dell'adottante al proprio.
All'udienza del 26.6.2025 il Giudice raccoglieva – ai sensi dell'art. 311 c.c. – il consenso dell'adottante e dell'adottata, nonché quello della madre di quest'ultima. Il sig. irreperibile e destinatario di CP_2 notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. perfezionatasi in data 16.5.22025, non compariva.
Alla medesima udienza veniva, infine, raccolto l'assenso anche degli altri tre figli del sig. CP_1 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti di cui agli artt. 291 ss. c.c. sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottanda.
Il ricorrente ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottanda è superiore a diciotto anni. L'adottanda, inoltre, non è figlia dell'adottante ed è maggiorenne.
È stato acquisito l'assenso della madre dell'adottanda che è allo stesso tempo coniuge CP_2 dell'adottante ed è stato raccolto il consenso anche dei tre figli – tutti maggiorenni – avuti CP_1 dal ricorrente in costanza di primo matrimonio.
Inoltre, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottanda, permettendo a questa di consolidare il rapporto affettivo che la lega al ricorrente.
Né è emerso che il sig. intenda utilizzare impropriamente l'istituto dell'adozione per CP_1 conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con differenti istituiti.
pagina 2 di 3 Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata l'adozione di , nata a [...] il CP_2
24.7.2006, da parte di nato a [...] il [...]. Controparte_1
Le parti convenute, stante l'assunta posizione adesiva ovvero, per il sig. la condizione di CP_2 contumace non soccombente, non vanno assoggettate alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di , nata a [...] il [...], da CP_2 parte di nato a [...] il [...]. Controparte_1
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della 1° Sez. Civile, il 2.7.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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