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11 giugno 1952
11 giugno 1952
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della guardia di finanza.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della guardia di finanza.