Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/04/2026, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2023, proposto da
Società Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali n. 7967-2022, del 14-12-2022, avente ad oggetto: “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano,
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli ulteriori atti ministeriali indicati nel predetto decreto regionale e, per quanto di necessità:
-il Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, avente ad oggetto: Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
-il Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, avente ad oggetto: Adozione delle linee-guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
-le delibere degli enti del servizio sanitario regionale ligure recanti certificazione del valore della spesa sostenuta per dispositivi medici come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, elencate nell'atto principalmente impugnato e, dunque:
-la Delibera del DG dell'Asl 1 della Liguria, n. 719, del 14-8-2019;
-la Delibera del DG dell'Asl 2 della Liguria, n. 655, del 21-8-2019;
-la Delibera del DG dell'Asl 3 della Liguria, n. 397, del 23-8-2019;
-la Delibera del DG dell'Asl 4 della Liguria, n. 582, del 22-8-2019;
-la Delibera del Commissario Straordinario dell'Asl 5 della Liguria, n. 45, del 22-8-2019;
-la Delibera del DG dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, n. 1338, del 29-8-2019;
-la Delibera del DG dell'IRCSS G. Gaslini, n. 672, del 26-8-2019.
-la nota a firma congiunta del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria, trasmessa all'Assessore alla Sanità con prot. 2022-1426291 del 7-12-2022, avente ad oggetto: payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa IR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio,
Considerato che il difensore di parte ricorrente, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite”;
Considerato che, pertanto, non resta che prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
IR RA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR RA | TO AR |
IL SEGRETARIO