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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3154 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 10.10.23, e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Pasquale Matera, che li rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
quale mandataria di già Controparte_1 CP_2
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonella Merola, che la rapp.ta CP_3
e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.06.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 31.10.2024.
Gli opponenti citavano in giudizio la con atto di Controparte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 569-23 emesso dal Tribunale di
Benevento in data 22.06.2023 e regolarmente notificato, per far revocare il decreto ingiuntivo opposto dato che lo stesso era infondato in quanto la domanda era improcedibile per mancato rispetto del tentativo obbligatorio di mediazione obbligatoria ex art. 6 D.Lgs. 28/10; inoltre, si eccepiva nel merito la nullità del contratto oltre alla mancata produzione della documentazione comprovante la cessione del credito che determinava la carenza di legittimazione attiva;
si chiedeva accertarsi l'infondatezza dell'avversa pretesa e la relativa prescrizione, oltre alla declaratoria dei danni ricevuti in ragione di intercorso anatocismo ed illegittimità nella tenuta del conto corrente oggetto di successivo ricorso monitorio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva non solo la correttezza del d.i. opposto ma anche la fondatezza della propria pretesa, rigettando tutte le avverse eccezioni e domande. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento in ogni caso delle somme ingiunte con conferma del d.i. opposto e richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 569-23. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In prima udienza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà al d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.; esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, ritenuta la causa già matura per la decisione venivano rigettate le richieste istruttorie e la stessa veniva rinviata al 05.06.25 invitando le parti a depositare le proprie comparse prima di tale udienza nei termini perentori dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa
2 azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
Invece di procedere a dirimere le varie eccezioni nel merito, questo Giudicante ritiene di dover esaminare le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e passiva, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, sulla scia delle precedenti decisioni in materia, ha stabilito che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro assente nella produzione di parte opposta: l'unico effetto di tale pubblicazione
è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Peraltro, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, gli sono intervenuti nuovamente sul tema della prova che il cessionario di Parte_4 crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
3 dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Quindi, la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il
Giudicante dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità a essere identificato “ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008” come “a sofferenza”, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.
Alla luce di tale granitica giurisprudenza, in ragione della documentazione depositata da parte opposta, questo Giudicante non è in grado di verificare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, si deve ritenere non provata la legittimazione attiva della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto. La dichiarazione agli atti della infatti, lungi dall'essere un Controparte_4 elemento di prova legale, doveva essere confermato da altri elementi che avrebbero provato inequivocabilmente la legittimazione dell'opposta che, in questo caso, non può essere sostenuta senza alcuna ombra di dubbio;
in quanto mera prova precostituita e suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c., la stessa non assolve la funzione di provare il fondamento dell'azione monitoria in assenza di un intervento in giudizio della cessionaria a comprovare l'avvenuta cessione.
Alla luce della revoca del d.i. opposto, dovrà parimenti essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta per carenza di prova della legittimazione passiva della
[...]
[..
[...] in quanto non è in nuce provata la cessione del credito;
Parte_5 tutte le altre domande risultano parimenti assorbite al merito.
Alla luce della reciproca soccombenza e della natura della pronunzia, si compensano integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 ogni diversa istanza eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Revoca il d.i. 569-23 del Tribunale di Benevento;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e, per l'effetto, rigetta le domande e le eccezioni formulate dall'opposta;
[...]
3) Rigetta tutte le altre domande e le eccezioni formulate dall'opponente, anche in via riconvenzionale, per quanto in parte motiva;
4) Si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, lì 07 Luglio 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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