Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8558 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14910 del 2025, proposto da
ET OT, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché Ufficio Scolastico della Regione Lazio- Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
LE LI, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del Provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti del 5 settembre 2025, presentata al fine di prendere visione e copie dei , documenti relativi a n. 9 aspiranti ( con punteggio inferiore) nominati in ruolo da GRADUATORIA ATA 24 mesi a.s. 2025/2026- Provincia di Frosinone- di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 297 del 1994- Profilo di Collaboratore Scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Vista la memoria depositata in data 23.4.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. CE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso di cui in epigrafe, finalizzato all’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti di una procedura selettiva, ha dedotto che l’amministrazione resistente ha medio tempore osteso tutti gli atti richiesti, così da un lato dichiarando che era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere e, dall’altro, insistendo però sulle spese di lite;
Letti gli atti depositati in giudizio dalle amministrazioni resistenti;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto, per un verso, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stati ostesi gli atti richiesti; per altro verso, che l’Ufficio scolastico resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite – in base al principio della soccombenza virtuale – stante la manifesta fondatezza del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul giudizio, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Ufficio scolastico resistente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
CE AN, Consigliere, Estensore
Ida TA, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CE AN | CA VO |
IL SEGRETARIO