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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1998 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione , vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Piergiorgio Romano
- opponente -
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
- opposto –
CONCLUSIONI:come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2025 l'opponente conveniva in giudizio l'ìistituto
diocesano onde ottenere l'annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 529/2025 del 22.05.2025,
pagina 1 di 3 stante la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione per il periodo Ottobre 2024-
Maggio 2025, nonché l'annullamento del provvedimento di convalida di sfratto, adottato con il
Verbale del 22.05.2025, stante l'insussistenza della dedotta morosità e, dunque, l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 658 c.p.c. per la sua emissione.
Con note depositate in data 21.11.25 l'opponente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo raggiunto un accordo con l'opposta.
Ciò posto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
E' noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo,
transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire:
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -
vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pagina 2 di 3 pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie in esame concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati, stante l'intervenuta definizione transattiva della lite, come dedotto dalla stessa parte.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Benevento, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1998 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione , vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Piergiorgio Romano
- opponente -
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
- opposto –
CONCLUSIONI:come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2025 l'opponente conveniva in giudizio l'ìistituto
diocesano onde ottenere l'annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 529/2025 del 22.05.2025,
pagina 1 di 3 stante la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione per il periodo Ottobre 2024-
Maggio 2025, nonché l'annullamento del provvedimento di convalida di sfratto, adottato con il
Verbale del 22.05.2025, stante l'insussistenza della dedotta morosità e, dunque, l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 658 c.p.c. per la sua emissione.
Con note depositate in data 21.11.25 l'opponente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo raggiunto un accordo con l'opposta.
Ciò posto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
E' noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo,
transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire:
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -
vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pagina 2 di 3 pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie in esame concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati, stante l'intervenuta definizione transattiva della lite, come dedotto dalla stessa parte.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Benevento, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3