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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 20000740/2013
TRA
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pisanò, per procura in atti;
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mauro, per procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Tarantino, per procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il giorno 11.6.2013 e il Parte_1 figlio convenivano in giudizio e , figli Parte_1 Controparte_1 CP_2 della prima attrice e fratelli del secondo attore, per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sui beni caduti in successione ex lege in forza del decesso di
[...]
(avvenuto in data 19.11.2010), rispettivamente marito e padre degli attori, avente ad Per_1 oggetto i fabbricati e terreni esattamente indicati, precisando che con scrittura del 15.6.2011 gli eredi avevano cercato un accordo bonario non andato a buon fine. Peraltro, dal luglio 2011
[...]
e avevano trattenuto tutti i canoni di locazione percepiti dagli Controparte_1 CP_2 immobili locati, senza alcuna ripartizione con gli attori. Inoltre, gli attori, da giugno 2011 sino al
31.12.2012, avevano sostenuto spese per € 12.946,19 che sarebbero dovute gravare sull'eredità e di cui pertanto si sarebbe dovuto tener conto in sede di divisione. Evidenziando, poi, di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo, sostenendo costi per € 6.554,00, chiedevano che fosse disposta la divisione con l'attribuzione a ciascun erede della quota di sua spettanza di detti beni e, per il caso di loro indivisibilità, instavano per la vendita dei beni e l'attribuzione a ciascuno delle somme ricavate secondo le rispettive quote, condannando i convenuti al pagamento secondo le rispettive quote della somma di € 12.946,19, nonché al pagamento delle spese della procedura di mediazione, con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione alla divisione, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, che a seguito Controparte_1 dell'accordo del 15.6.2011, ed in parziale attuazione dello stesso, i coeredi con scrittura del
29.6.2011 le avevano trasferito le loro quote di proprietà del terreno sito in Casarano, alla Contrada
Monte, iscritto nel NCT al foglio 5 part. 717, concordando ai fini della determinazione dei conguagli per la divisione il valore di € 90.000,00 e, successivamente, sebbene non fosse stato formalizzato il trasferimento con atto notarile, la stessa aveva intrapreso Controparte_1 dei lavori per l'edificazione di un immobile su quel terreno. La convenuta, poi, non opponendosi alla divisione, evidenziava che, oltre agli immobili indicati dagli attori, nell'asse ereditario si sarebbe dovuto tenere conto anche: delle somme di denaro esistenti al tempo dell'apertura della successione sul conto corrente n. 97010, acceso presso la filiale di Casarano della pari ad € 63.790,51; Controparte_3 di due auto d'epoca FIAT 500 targate LE 1295529 e LE 86549; di un ciclomotore;
Pt_2 di altri oggetti personali (orologi, anelli ed altri preziosi); del diritto di superficie su area cimiteriale per la costruzione di un'edicola funeraria;
del costo di € 400.000,00 sostenuto interamente dal de cuius per costruire la casa Persona_1 coniugale edificata su un terreno intestato alla sola in regime di Parte_1 comunione legale dei beni;
2 dell'immobile sito in Casarano con atto rogato per Notaio del 20.1.2003, acquistato dalla Per_2 sola con denaro esclusivo del de cuius tale da Parte_1 Persona_1 configurare una donazione indiretta, soggetta a collazione;
del terreno sito in Casarano, Contrada CH, di cui aveva acquistato la nuda CP_2 proprietà, con riserva di usufrutto in favore di con denaro esclusivo del Parte_1 de cuius tale da configurare una donazione indiretta, soggetta a collazione. Persona_1
La convenuta, poi, deduceva che l'attrice aveva trattenuto tutti i frutti Parte_1 degli immobili facenti parte dell'asse ereditario sino al 15.6.2011 e che la stessa CP_1
aveva sostenuto spese per la manutenzione di beni comuni di cui era entrata nel
[...] possesso in via provvisoria dopo il 15.6.2011 per un ammontare di € 10.600,00 di cui si sarebbe dovuto tenere conto in sede di divisione. Pertanto, la convenuta concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertato il trasferimento in suo favore della proprietà del terreno sito in
Casarano, alla Contrada Monte, iscritto nel NCT al foglio 5 part. 717, avvenuto con scrittura del
29.6.2011, per il prezzo di € 90.000,00 e, in via subordinata per l'ipotesi di rigetto, che le spese sostenute per la costruzione del fabbricato ivi iniziata fossero poste a carico della massa ereditaria.
Chiedeva, poi, che si procedesse alla divisione, escludendo dalla stessa il terreno sito in Casarano, alla Contrada Monte, iscritto nel NCT al foglio 5 part. 717, e includendo tutti i beni anche mobili, nonché procedendo alle collazioni ed imputazioni, con vittoria delle spese di causa in caso di opposizioni alla divisione.
si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, in via riconvenzionale CP_2
l'accertamento della piena validità della scrittura del 15.6.2011, come transazione divisoria, e, dunque, la sua idoneità a precludere la domanda di divisione giudiziale proposta dagli attori, evidenziando come anche le richieste di pagamento formulate dagli attori fossero infondate alla luce degli accordi propedeutici alla stipulazione della scrittura del 15.6.2011 che avevano portato ad immettere gli eredi nel possesso dei beni destinati a ciascuno di essi. Il convenuto, poi, in via subordinata, non si opponeva alla divisione, chiedendo che, oltre agli immobili indicati dagli attori, si tenesse conto anche:
del fabbricato sito in Casarano, Via Unità d'Italia n.6, iscritto al NCEU al foglio 29, part. 1279;
del fabbricato sito in Matino, Contrada Spiri, iscritto al NCEU al foglio 18, part. 92, residenza familiare costruita esclusivamente con denaro del de cuius Persona_1
del terreno sito in Matino, iscritto al NCT al foglio 18, part. 93;
del diritto di superficie su area cimiteriale per la costruzione di un'edicola funeraria;
di due auto d'epoca FIAT 500 targate LE 1295529 e LE 86549;
3 della somma di € 44.538,51 (pari alle somme di denaro esistenti al tempo dell'apertura della successione sul conto corrente n. 97010, acceso presso la filiale di Casarano della Controparte_3
pari ad € 63.790,51, al netto delle spese di € 13.259,00 sostenute da
[...] Parte_1
e di € 6.000,00 date in contanti dalla madre ai tre figli);
[...] delle erogazioni agricole riscosse integralmente da dal 2010. CP_4 Parte_1
Pertanto, il convenuto concludeva chiedendo, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che fosse accertata la piena validità della scrittura del 15.6.2011, come transazione divisoria, e, in via subordinata per l'ipotesi di rigetto, che si procedesse alla divisione includendo nell'asse ereditario tutti i beni, con vittoria delle spese di causa in caso di opposizioni alla divisione.
Con memoria depositata ex art. 183, co 6 n. 1 c.p.c. e a Parte_1 Parte_1 fronte delle riconvenzionali proposte dai convenuti, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e comunque l'inefficacia della scrittura privata in data 15/06/2011 e, in via subordinata, che fosse dichiarata la rescissione delle due scritture private datate 15/06/2011 e
29/06/2011. Inoltre, chiedevano che nella divisione si tenesse conto anche delle ulteriori spese anticipate dai soli attori nell'interesse dell'eredità per € 8.071,33, nonché dei canoni di locazione percepiti dai convenuti dal luglio 2011 per la somma di € 35.863,73 oltre interessi legali.
Rilevata l'opportunità di decidere in merito alle questioni preliminari relative alla validità delle scritture del 15.6.2011 e del 29.6.2011, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del
22.2.2018, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ed era decisa parzialmente con la sentenza non definitiva n. 4042/18 depositata il 4.12.2018, con cui il Giudice:
1) accertava la validità della scrittura privata stipulata da Parte_1 Parte_1
e il 15.6.2011; Controparte_1 CP_2
2) accertava che con scrittura privata del 29.6.2011 e Parte_1 Parte_1
, ciascuno per la rispettiva quota, aveva trasferito a con CP_2 Controparte_1 atto di divisione parziale la piena proprietà del terreno sito in Casarano, alla Contrada Monte, iscritto nel NCT al foglio 5 part. 717, concordando il prezzo di € 90.000,00 non ancora corrisposto e di cui si sarebbe dovuto tener conto ai fini dei conguagli da determinare nella divisione;
3) dichiarava inammissibili le domande formulate da e con Parte_1 Parte_1 la memoria depositata ex art. 183, co 6 n. 1 c.p.c..
Il giudice, inoltre, per il prosieguo del giudizio disponeva che fossero assunte le prove orali ammesse.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla esatta individuazione dei beni oggetto di contesa, rilevata l'opportunità di decidere in merito alle questioni
4 preliminari relative alla composizione della massa da dividere, propedeutiche alle operazioni di divisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 15.12.2022, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ed era decisa parzialmente con la sentenza non definitiva n. 2022/23 depositata il 29.6.2023, con cui il Giudice:
1) rigettava le domande di imputazione all'asse ereditario dei costi di realizzazione della casa coniugale sita in Matino alla Contrada Spiri, Via Marche n. 11-13, identificata nel NCEU al foglio
18 part. 92 sub 1, formulata da e;
Controparte_1 CP_2
2) rigettava la domanda di collazione dell'immobile sito in Casarano, alla Via Unità d'Italia n. 6, identificato nel NCEU al foglio 29 part. 1279, acquistato da con atto Parte_1 rogato per Notaio del 18.12.2002, formulata da e;
Per_2 Controparte_1 CP_2
3) rigettava la domanda di collazione del terreno sito in Casarano, alla Contrada CH, identificato nel NCT al foglio 15 part. 235, 87, 86, 291, 290, di cui aveva acquistato la nuda CP_2 proprietà, con riserva di usufrutto in favore di con atto rogato per Notaio Parte_1
del 6.7.1994, formulata da Persona_3 Controparte_1
4) accertava che nell'asse ereditario andavano inclusi le due auto d'epoca FIAT 500 targate LE
1295529 e LE 86549, nonché il ciclomotore PIAGGIO Vespa 150 targato LE27191;
5) rigettava la domanda volta ad includere nella massa da dividere le somme di denaro esistenti al tempo dell'apertura della successione (19.11.2010) sul conto corrente n. 97010 intestato al de cuius, acceso presso la filiale di Casarano della pari ad € 63.790,51, formulata da Controparte_3
e ; Controparte_1 CP_2
6) accertava che, in sede di divisione, e avrebbero avuto Parte_1 Parte_1 diritto ciascuno alla rifusione della somma di € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013, che andava posta a carico di per € 2.876,93, oltre interessi legali dal Controparte_1
13.6.2013 e per € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013; CP_2
7) accertava che fosse tenuta a imputare alla sua quota ereditaria la Parte_1 somma complessivamente stimata dal CTU nella relazione depositata il 17.1.2022, per la redditività degli immobili oggetto di comunione ereditaria fino al 15.6.2011, oltre interessi legali dal
9.10.2013;
8) accertava che, in sede di divisione, avrebbe avuto diritto alla rifusione Controparte_1 di 7/9 della somma di € 8.850,00 oltre interessi legali dal 9.10.2013, che andava posta a carico di per € 2.950,00, oltre interessi legali dal 9.10.2013, a carico di Parte_1 [...] per € 1.966,67, oltre interessi legali dal 9.10.2013 e a carico di per Pt_1 CP_2
€ 1.966,67, oltre interessi legali dal 9.10.2013.
5 Il giudice, inoltre, per il prosieguo del giudizio, con riferimento alla domanda proposta da
[...]
per il conferimento da parte di nella massa ereditaria delle CP_2 Parte_1 erogazioni agricole riscosse in via esclusiva dal 2010 per i terreni di proprietà comune, CP_4 ordinava alla stessa di rendere il conto della gestione di tali erogazioni e disponeva Pt_1 che riprendessero le operazioni peritali del consulente tecnico d'ufficio già nominato, per la predisposizione di un congruo progetto di divisione, che tenesse conto delle eventuali richieste di assegnazione di beni formulate dalle parti.
Esaurita, dunque, l'istruttoria con il conto reso da in ordine alla gestione Parte_1 delle erogazioni agricole ed espletata la seconda fase della consulenza tecnica d'ufficio, CP_4 volta alla predisposizione di un progetto di divisione, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.2025 e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
La domanda di divisione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Va, infatti, dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra Parte_1
e in ordine all'eredità relitta del
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_2 marito della prima e padre degli altri tre, deceduto il 19.11.2010, da disporsi sulla Persona_1 base della stima del valore dei beni immobili e mobili di cui all'elaborato peritale depositato dal
CTU Arch. il 19.1.2021, redatto in modo chiaro, preciso e convincente, Persona_4 unitamente alle successive integrazioni depositate il 17.1.2022, il 24.7.2024 e il 16.1.2025, che pertanto il Tribunale ritiene di condividere.
Per quanto concerne la determinazione della massa ereditaria, preliminarmente occorre rilevare come vada accolta la domanda proposta da per il conferimento da parte di CP_2 nella massa ereditaria delle erogazioni agricole riscosse in via Parte_1 CP_4 esclusiva dal 2010 per i terreni di proprietà comune, sulla base del conto della gestione di tali erogazioni reso dalla con nota depositata il 4.12.2023, discusso alle udienze del Pt_1
6.12.2023 e del 21.12.2023. A tale proposito occorre rilevare come nel Parte_1 termine assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 263 c.p.c., con la nota depositata il 4.12.2023 abbia riferito in relazione ai terreni di sua esclusiva proprietà e a quelli caduti in successione, di aver ricevuto dalla , a titolo di erogazioni agricole, la somma complessiva di € 26.712,44 e di CP_4 averne impiegato una parte pari a € 21.503,10 per sostenere costi di IMU relativa agli immobili stessi, in parte comuni e in parte di sua proprietà esclusiva, così dichiarando di dover rendere alla massa ereditaria soltanto il residuo di € 5.218,00. A fronte di tali deduzioni, CP_1
6 e , all'esito delle due udienze fissate per la discussione non hanno CP_1 CP_2 contestato l'importo delle erogazioni incassate dalla per la somma complessiva CP_4 Pt_1 di € 26.712,44, ma si sono limitati a contestare che in tale conteggio potesse rilevare la circostanza che la abbia sostenuto costi di IMU. Orbene, considerando che, da un lato, la Pt_1 dichiarazione sull'ammontare delle erogazioni complessive riscosse è stata accettata dalle parti convenute nella misura di € 26.712,44 e che, dall'altro lato, non ha Parte_1 fornito alcun elemento oggettivo che consenta di verificare quali terreni siano stati indicati nelle richieste di erogazione dei contributi e, dunque, non sia possibile verificare se e in quale misura siano state percepite erogazioni per terreni di esclusiva proprietà della stessa attrice, si deve CP_4 ritenere che l'intero importo di € 26.712,44 emerso in sede di rendimento del conto vada conferito da alla massa ereditaria (e diviso secondo le quote di 3/9 alla madre, Parte_1
€ 8.904,15, e 2/9 a ciascuno dei tre figli, € 5.936,09). Sotto altro profilo appare sufficiente rilevare come la richiesta di ripartizione di costi IMU, formulata dalla in sede di rendimento Pt_1 del conto delle erogazioni , non possa essere accolta, in quanto non è attinente al CP_4 procedimento di rendimento del conto espletato -dato che a tal fine non è rilevante in che modo sia stato impiegato il denaro riscosso-, e, comunque, è stata introdotta tardivamente nel giudizio di divisione, oltre ad essere stata formulata senza produrre documentazione sufficiente a ricostruire eventuali pagamenti effettuati nell'interesse della massa ereditaria.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, sulla base di quanto riscontrato anche dal CTU, la massa ereditaria risulta composta dai seguenti beni immobili:
Fabbricato in Casarano – via XX Settembre angolo via C. Monteverdi
3- NCEU F. 20 part. 2399 sub 1 – piano terra – Quota in successione 100%
4- NCEU F. 20 part. 2399 sub 2 – piano terra – Quota in successione 100%
5- NCEU F. 20 part. 2399 sub 3 – piano terra – Quota in successione 100% Per_
6- NCEU F. 20 part. 2399 sub 4 – piano primo – Quota in successione
7- NCEU F. 20 part. 2399 sub 5– piano primo – Quota in successione 100%
8- NCEU F. 20 part. 2399 sub 6– piano primo – Quota in successione 100%
9- NCEU F. 20 part. 2399 sub 7 – piano secondo – Quota in successione 100%
10- NCEU F. 20 part. 2399 sub 8 – piano secondo – Quota in successione 100%
Fabbricato in Casarano tra via XX Settembre e via Leonardo Da Vinci
11- NCEU F. 18 part. 369 sub 8 – Quota in successione 50%
12- NCEU F. 18 part. 369 sub 9 - Quota in successione 50%
13- NCEU F. 18 part. 369 sub 11 – Quota in successione 50%
14- NCEU F. 18 part. 369 sub 15 – Quota in successione 100%
15- NCEU F. 18 part. 369 sub 12 – Quota in successione 100%
16- NCEU F. 18 part. 369 sub 13 – Quota in successione 100%
17- NCEU F. 18 part. 369 sub 10 – Quota in successione 50%
18- NCEU F. 18 part. 369 sub 14 – Quota in successione 100%
7 Fabbricato in Casarano, via Leonardo Da Vinci – rimasto a rustico 19- NCEU F. 18 part. 1265 sub 1 – piano T-1-2-S1 – Quota in successione 50%
Abitazione in Casarano via Principe Amedeo 20- NCEU F. 20 part. 1183 sub 1 cat. A/4 – Quota in successione 50%
Terreno con pagghiaro in Casarano - contrada Persona_6
22- NCT F. 15 part. 35 uliveto classe 3, 3160 mq – Quota in successione 50%
23- NCT F. 15 part. 828 uliveto classe 4, 5548 mq – Quota in successione 50%
24- NCT F. 15 part. 829 Ente urbano, 52 mq – Quota in successione 50%
Fanno parte della massa ereditaria i seguenti beni mobili:
a) Auto FIAT 500 targata LE 129529;
b) Auto FIAT 500 targata LE 86549;
c) Ciclomotore VESPA;
d) Motociclo PIAGGIO SI.
Sulla base della sentenza non definitiva n. 4042/18 depositata il 4.12.2018, per l'immobile n. 21
(Fabbricato a rustico in Casarano – contrada Monte, con terreno di pertinenza - NCT F. 5 part. 856 uliveto, classe 3, 8900 mq – Quota in successione 50%) va considerato nella massa soltanto l'importo di € 45.000,00 da imputare a e va computato un ulteriore Controparte_1 debito di € 45.000,00 a carico di in favore della madre Controparte_1 [...] per la quota del 50% di sua esclusiva proprietà ceduta il 29.6.2011 la cui Parte_1 regolamentazione del pagamento era stata rimessa alla determinazione dei conguagli in sede di divisione.
Sulla base della sentenza non definitiva n. 2022/23 depositata il 29.6.2023, inoltre:
6) deve avere € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013; Parte_1
deve avere € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013; Parte_1
deve pagare € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013; Controparte_1
deve pagare € 2.876,93, oltre interessi legali dal 13.6.2013; CP_2
7) deve conferire alla massa ereditaria la somma complessivamente Parte_1 stimata nella perizia depositata il 17.1.2022 di € 26.407,89 per la redditività degli immobili oggetto di comunione ereditaria fino al 15.6.2011, oltre interessi legali dal 9.10.2013 (da dividere secondo le quote di 3/9 alla madre e 2/9 a ciascuno dei tre figli);
8 8) deve avere 7/9 di € 8.850,00 (pari a € 6.883,34) oltre interessi legali Controparte_1 dal 9.10.2013;
deve pagare € 2.950,00, oltre interessi legali dal 9.10.2013; Parte_1
deve pagare € 1.966,67, oltre interessi legali dal 9.10.2013; Parte_1
deve pagare € 1.966,67, oltre interessi legali dal 9.10.2013. CP_2
In ordine alle modalità di divisione, il consulente nominato dall'ufficio, correttamente ha preso in considerazione, ai fini della stima, il valore dei beni al tempo di apertura della successione
(19.11.2010), atteso che poco dopo (29.6.2011) i condividenti hanno attuato una divisione parziale, con il trasferimento dell'immobile n. 21 sito in contrada Monti a Controparte_1 stabilendo che sarebbe stato imputato in vista della futura divisione il valore di € 90.000,00 e, dunque, appare corretto considerare ai fini della divisione, anche per gli altri beni, il valore che gli stessi avevano a quel tempo (19.11.2010), atteso peraltro che la domanda di divisione è stata proposta soltanto poco tempo dopo (12.6.2013).
Il CTU, dunque, tenendo conto delle richieste formulate dalle parti riguardo all'assegnazione di alcuni beni, all'esito di un ampio confronto, ha proceduto alla formazione di quote in natura, cercando di far coincidere esattamente il valore della quota calcolata con il valore degli immobili assegnati, salva la necessità di prevedere alcuni conguagli in denaro.
Questo giudicante, pertanto, condivide le conclusioni a cui è giunto il CTU nell'elaborato peritale depositato il 16.1.2025, essendo basate su un attento esame dei luoghi, della situazione catastale e delle risultanze documentali acquisite al giudizio, nonché delle richieste di modifica del piano manifestate dalle parti nel corso delle operazioni peritali il 21.11.2024 (come da verbale di operazioni peritali in atti), salva l'opportunità di prevedere l'assegnazione della vettura FIAT 500 Pa tg. LE 129529 e del motociclo PIAGGIO in favore di invece che di Parte_1
e l'assegnazione degli immobili n. 22, 23 e 24 a invece che a CP_2 Parte_1 [...]
, come domandato da quest'ultimo al fine di ridurre i conguagli da dover pagare. CP_2
Pertanto, il progetto divisionale è definito secondo il seguente prospetto:
Immobili e mobili assegnati a valore Parte_1
n. 8 – F. 20 part. 2399 sub 6 cat. A/4 piano primo 65.912,00 €
n. 11+12 – F. 18 part. 369 sub 8 e sub 9 cat. C/2 e C/6 piano terra (al 50%) 12.186,40 €
n. 13 (al 50%) + 14 – F. 18 part. 369 sub 1 e sub 15 cat. A/4 piano primo 30.229,00 €
n. 15+16 – F. 18 part. 369 sub 12 e sub 13 cat. C/2 e C/6 piano terra 17.100,00 €
n. 17 (al 50%) + 18 – F. 18 part. 369 sub 10 e sub 14 cat. A/3 piano terra 57.124,00 €
n. 20 – F. 20 part. 1183 sub 1 cat. A/4 piano terra via Principe Amedeo (al 50%) 10.346,25 €
Valore degli immobili assegnati 192.897,65 €
9 Ciclomotore Vespa 150 4.000,00 €
Auto FIAT 500 targata LE86549 2.700,00 €
Auto FIAT 500 targata LE129529 1.000,00 €
Motociclo Piaggio SI 500,00 €
Valore dei mobili assegnati 8.200,00 €
Valore degli immobili e dei mobili assegnati 201.097,65 €
Valore della quota ideale 293.736,91 €
Differenza tra valore della quota ideale e valore degli immobili assegnati -92.639,26 €
Immobili assegnati a valore Parte_1
n. 6 – F. 20 part. 2399 sub 4 cat. A/4 piano primo 59.568,00 €
n. 9 – F. 20 part. 2399 sub 7 in corso di costruzione piano secondo 85.456,00 €
n. 19 – F. 20 part. 1265 sub 1 in corso di costruzione (al 50%) 51.736,50 €
n. 22+23+24 – Terreno con pagghiaro contrada o CH (al 50%) 12.681,26 € Per_6
Valore degli immobili assegnati 209.441,76 €
Valore della quota ideale 195.824,50 €
Differenza tra valore della quota ideale e valore degli immobili assegnati + 13.617,26 €
Immobili e mobili assegnati a valore Controparte_1
n. 3 – F. 20 part. 2399 sub 1 cat. C/1 piano terra 69.000,00 €
n. 4 – F. 20 part. 2399 sub 2 cat. C/1 piano terra 93.693,00 €
n. 7 – F. 20 part. 2399 sub 5 cat. A/4 piano primo 57.280,00 €
n. 21 – F. 5 part. 856 sub 11 terreno con rustico contrada Monte (al 50%) 45.000,00 €
Valore degli immobili assegnati 264.973,00 €
Valore della quota ideale 195.824,50 €
Differenza tra valore della quota ideale e valore degli immobili assegnati + 69.148,50 €
Immobili assegnati a valore CP_2
n. 5 – F. 20 part. 2399 sub 3 cat. C/1 piano terra 95.450,00 €
n. 10 – F. 20 part. 2399 sub 8 cat. A/3 piano secondo 110.248,00 €
Valore degli immobili assegnati 205.698,00 €
Valore della quota ideale 195.824,50 €
Differenza tra valore della quota ideale e valore degli immobili assegnati + 9.873,50 €
Aggiornando, poi, il calcolo degli interessi legali maturati fino alla data odierna, rispetto ai conteggi del CTU, vanno corrisposti i conguagli indicati nelle tabelle seguenti:
10 DARE AVERE Parte_1
Beni immobili e mobili € 92.639,26
Punto 6) € 3.302,20
Punto 7) € 30.098,05 € 10.032,68
Punto 8) € 3.362,24
€ 26.712,44 € 8.904,15 CP_4
TOTALI € 60.172,73 € 114.878,29 deve avere un conguaglio di € 54.705,56 Parte_1
DARE AVERE Parte_1
Beni immobili e mobili € 13.617,26
Punto 6) € 3.302,20
Punto 7) € 6.688,45
Punto 8) € 2.241,48
€ 5.936,09 CP_4
TOTALI € 15.858,74 € 15.926,74 deve avere un conguaglio di € 68,00 Parte_1
DARE AVERE Controparte_1
Beni immobili e mobili € 69.148,50
Punto 6) € 3.302,20
Punto 7) € 6.688,45
Punto 8) € 7.845,19
€ 5.936,09 CP_4
TOTALI € 72.450,70 € 20.469,73 deve dare un conguaglio di € 51.980,97 Controparte_1
DARE AVERE CP_2
Beni immobili e mobili € 9.873,50
Punto 6) € 3.302,20
Punto 7) € 6.688,45
Punto 8) € 2.241,48
€ 5.936,09 CP_4
TOTALI € 15.417,18 € 12.624,54
deve dare un conguaglio di € 2.792,34 CP_2
11 Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, in considerazione della mancata opposizione di tutte le parti alla domanda di divisione proposta dagli attori, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Per le medesime ragioni, da un lato, e hanno diritto alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese della procedura di mediazione, parti ad € 6.554,00, in proporzione alle quote individuate in sede di divisione (3/9 a e 2/9 a ciascuno dei tre figli) e, Parte_1
d'altro canto, le spese dell'espletata C.T.U. resteranno a carico di tutte le parti in solido fra loro, in proporzione delle rispettive quote individuate in sede di divisione (3/9 a e Parte_1
2/9 a ciascuno dei tre figli), stante l'evidente interesse comune sotteso alle operazioni consulenziali.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accerta che, in sede di divisione, deve conferire alla massa ereditaria Parte_1
l'importo di € 26.712,44 emerso in sede di rendimento del conto per erogazioni;
CP_4
2) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra Parte_1
e in ordine all'eredità relitta di Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
deceduto il 19.11.2010, e, per l'effetto: Per_1
3) assegna a Parte_1
l'immobile iscritto al NCEU foglio 20 part. 2399 sub 6 cat. A/4 piano primo, il 50% degli immobili iscritti al NCEU foglio 18 part. 369 sub 8 e sub 9 cat. C/2 e C/6 piano terra, il 50% dell'immobile iscritto al NCEU foglio 18 part. 369 sub 1,
l'immobile iscritto al NCEU foglio 18 part. 369 sub 15 cat. A/4 piano primo, gli immobili iscritti al NCEU foglio 18 part. 369 sub 12 e sub 13 cat. C/2 e C/6 piano terra, il 50% dell'immobile iscritto al NCEU foglio 18 part. 369 sub 10,
l'immobile iscritto al NCEU foglio 18 part. 369 sub 14 cat. A/3 piano terra, il 50% dell'immobile iscritto al NCEU foglio 20 part. 1183 sub 1 cat. A/4 piano terra, il ciclomotore Vespa 150, l'auto FIAT 500 targata LE86549, l'auto FIAT 500 targata LE129529 e il motociclo Piaggio SI, nonché a titolo di conguaglio la somma di € 54.705,56;
4) assegna a Parte_1 gli immobili iscritti al NCEU al foglio 20 part. 2399 sub 4 cat. A/4 piano primo e al NCEU al foglio
20 part. 2399 sub 7 in corso di costruzione piano secondo, il 50% dell'immobile iscritto al NCEU foglio 20 part. 1265 sub 1 in corso di costruzione, il 50% dei terreni iscritti al NCT al foglio 15 part. 35 uliveto classe 3, 3160 mq, NCT al foglio 15 part. 828 uliveto classe 4, 5548 mq, NCT al foglio 15 part. 829 Ente urbano, 52 mq,
12 nonché a titolo di conguaglio la somma di € 68,00;
5) assegna a gli immobili iscritti al NCEU al foglio 20 part. 2399 sub 1 Controparte_1 cat. C/1 piano terra, al NCEU foglio 20 part. 2399 sub 2 cat. C/1 piano terra e al NCEU foglio 20 part. 2399 sub 5 cat. A/4 piano primo, con obbligo di versare in favore della massa ereditaria a titolo di conguaglio la somma di € 51.980,97 e di versare in favore di Parte_1 ulteriori € 45.000,00 a titolo di saldo della cessione del 29.6.2011;
6) assegna a gli immobili iscritti al NCEU foglio 20 part. 2399 sub 3 cat. C/1 piano CP_2 terra e NCEU foglio 20 part. 2399 sub 8 cat. A/3 piano secondo, con obbligo di versare in favore della massa ereditaria a titolo di conguaglio la somma di € 2.792,34;
7) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
8) compensa le spese processuali tra le parti;
9) condanna a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
in solido, la somma di € 1.456,44 a titolo di rimborso delle spese di mediazione;
Pt_1
10) condanna a pagare in favore di e in CP_2 Parte_1 Parte_1 solido, la somma di € 1.456,44 a titolo di rimborso delle spese di mediazione;
11) pone, definitivamente, le spese delle C.T.U., già liquidate con separato decreto, nella misura di
3/9 a carico di nonché nella misura di 2/9 ciascuno carico di Parte_1 [...]
e . Pt_1 Controparte_1 CP_2
Lecce, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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