Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 998
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di correlazione tra istanza di applicazione pena e sentenza

    Il Gip ha successivamente rettificato la sentenza, qualificando come errore materiale l'omessa indicazione dell'esclusione dell'aggravante. Pertanto, è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    L'impugnazione è inammissibile poiché la qualificazione giuridica del fatto non risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e ai quantitativi indicati. Inoltre, la sentenza del giudizio abbreviato non è ancora irrevocabile e non dimostra un errore manifesto.

  • Inammissibile
    Inosservanza di norme processuali a pena di nullità - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Carenza di motivazione

    Il motivo è inammissibile perché la qualificazione giuridica del fatto non risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e ai quantitativi indicati. La sentenza del giudizio abbreviato non è ancora irrevocabile e non dimostra un errore manifesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 998
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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