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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17618 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 19014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 12.12.2025 vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv.
SI Di ON, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Guerrazzi n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonella Pedone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E
Il , Controparte_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17319/22; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 17319/22, con la quale il Giudice di Pace Parte_1 di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 09720200082921722000, avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, essendo competente il giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando che l'opposizione proposta Parte_1 integrerebbe una opposizione ex art. 615 c.p.c., in ordine alla quale sarebbe competente il giudice del luogo di residenza del destinatario dell'atto di precetto, in forza del combinato disposto degli artt. 615 comma primo e 480 comma terzo c.p.c. Nel merito l'opponente ha riproposto la domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, ritenendo Controparte_1 competente sull'opposizione proposta avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata il Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata non risultando prescritto il credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata, alla luce della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
2. Il primo motivo di appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Va premesso che l'appellante ha riproposto, in sede di appello, unicamente la domanda di accertamento della prescrizione del credito, che integra opposizione ex art. 615 c.p.c.
Così delimitato il thema decidendum vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 29388/2024)
Tenuto conto del luogo ove è stata notificata la cartella di pagamento, presso l'indirizzo di Roma, via
Garibaldi n. 31/A, deve ritenersi la competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e la statuizione del primo giudice al riguardo deve essere riformata pagina 2 di 4 3. L'opposizione deve quindi essere esaminata nel merito, alla luce di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (cfr. Cass. n. 33456/2019).
4. L'appellante ha riproposto in sede di appello la domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria.
La cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada comminata il 4.09.2015, come si evince dalla cartella stessa.
La cartella di pagamento risulta notificata in data 31.01.2022
Deve tuttavia trovare applicazione nella specie l'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La medesima disposizione prevede l'applicazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il cui primo comma prevede che la sospensione comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
Il secondo comma prevede invece che termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la pagina 3 di 4 sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Da quanto precede e in applicazione del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, discende che alla data della notificazione della cartella di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Le ulteriori contestazioni sollevate nel corso del primo grado di giudizio e non riproposte in sede di appello devono intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante nei confronti dell' . Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere dichiarare irripetibili nei rapporti con il CP_2
, attesa la contumacia.
[...]
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17319/22, ogni diversa Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma sulle domande proposte da e, Parte_1 decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720200082921722000; condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e
[...] accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 16.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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