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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06270/2025REG.PROV.COLL.
N. 09445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9445 del 2024, proposto da
DO Parioli s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Capo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NN LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SS TO, LI LA, CO PO, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16628/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NN LI e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Capo. Si dà atto che gli avvocati Marco Selvaggi e Sergio Siracusa hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori SS RI NN TO, NN LI, LI LA, CO PO sono tutti residenti In Roma, via Novara nn. 9, 17, 25.
In sede di proposizione di gravame originario essi hanno esposto che la DO Parioli S.r.l. ha avviato un’attività di ristorazione, sotto la denominazione DO Sushi, condotta nei locali siti in Via Novara, civici 11, 13, 15, 19, 21 e 23.
Nel mese di luglio 2018 essi hanno assistito all’avvio di operazioni di montaggio di pedane e accessori, funzionali all’occupazione del suolo pubblico sul marciapiede antistante il proprio fabbricato al civico 17, in precedenza del tutto libero da qualsiasi ingombro.
Hanno allora acquisito la determinazione dirigenziale 1731 del 20.6.2018, avente ad oggetto l’occupazione di suolo pubblico rilasciata in favore della DO parioli s.r.l. per un’area complessiva di mq 47,30, suddivisa in due aree di mq 23,65 + 23,65 (m. 11 x 2,15) antistanti l’esercizio a circa 50 cm dal ciglio del marciapiede, in conformità all’elaborato grafico esibito in atti prot. CB/71325 del 28.5.2018, per il collocamento di tavoli, sedie, stufe piramidali, elementi di illuminazione, n. 8 ombrelloni di mt 2 x 2,15 in tela bianca e/o grezza privi di loghi pubblicitari, strumentali all’attività di somministrazione, oltre elementi di perimetrazione.
Hanno quindi proposto ricorso avverso la determinazione dirigenziale 1731 del 20.6.2018, lamentando la violazione dell’art. 4 del Regolamento in materia di occupazioni di suolo pubblico OSP e del canone Cosap, nonché il mancato assenso dei condomini di Via Novara, atteso che la zona di ritiro dal filo stradale sarebbe di proprietà condominiale.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, Roma Capitale e DO Parioli s.r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 16628/24 il TAR Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso, e quindi l’estinzione del giudizio, nei confronti dei ricorrenti SS RI NN TO, LI LA, CO PO, accogliendo invece il ricorso proposto da NN LI, e annullando per l’effetto l’atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale DO Parioli ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; errore e difetto di motivazione; 2) error in iudicando ; difetto di istruttoria; violazione della disciplina di settore.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da NN LI in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha aderito alle conclusioni di parte appellante, instando altresì per il ristoro delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, NN LI ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 26.6.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.
3. L’appellante NN LI è proprietaria, per sua stessa ammissione, dell’immobile sito alla Via Novara, civ. 25, int. 12. Pertanto, essa non trae alcuna lesione dall’impugnata occupazione di suolo pubblico, che alla luce della documentazione in atti interessa lo spazio compreso tra il civico 11 e il civico 23 della medesima Via Novara.
4. A ciò aggiungasi altresì che l’assunto di parte appellata – secondo cui la zona di ritiro dal filo stradale sarebbe di proprietà condominiale, donde il necessario assenso dei condomini proprietari, nella specie mancante – non solo non ha trovato alcun riscontro in giudizio, ma è espressamente smentito dalla documentazione in atti.
In particolare, vi è in atti nota di Roma Capitale del 12.3.2025, in cui si legge che: “ …Via Novara dal civico 11 al civico 23 rientra nell'elenco delle strade governatoriali esistenti nel territorio dell'Urbe, del Suburbio e dell'Agro Romano aggiornato con Delibera n. 5286 del18/140/1937 (atti di Massima - matr. 51588), e che, nella sua interezza, pari alla lunghezza di m. 337 e alla larghezza dim. 12, comprensiva dei rispettivi marciapiedi, oltre che della carreggiata, è inserita nell'elenco delle strade di manutenzione del Municipio II ”.
Di eguale tenore la not Roma Capitale 5.12.2024, secondo cui: “ si comunica che la strada in oggetto, per la sua interezza, è stata acquisita con Delibera n.5286 del 18/140/1937 (atti di Massima – matr. 51588 RefTree), con cui il Comune di Roma procedeva alla revisione ed aggiornamento dell’elenco delle strade governatoriali esistenti nel territorio dell’Urbe, del Suburbio e dell’Agro Romano, inserendo al contempo anche le strade di nuova costruzione, e altre strade omesse nel precedente elenco approvato con Deliberazione n.7131 dell’11 Novembre 1935. Nello specifico Via Novara rientra in questo elenco, dal quale risulta anche la misurazione della stessa, pari alla lunghezza di 337 e alla larghezza di 12 metri, coincidente con la situazione attuale, e dunque comprensiva anche dei rispettivi marciapiedi e non della semplice carreggiata. Inoltre si ricorda che la medesima è inserita nell’elenco delle strade in manutenzione in carico al Municipio II (matr. 60426 RefTree), in base all’ultimo elenco aggiornato dall’Ufficio competente del Municipio II, che legge in indirizzo, ed inviata allo scrivente Dipartimento in data 09/02/2023, in cui via Novara risulta in manutenzione al Municipio II nella sua interezza ”.
5. Pertanto, in difetto di diversa e documentata prospettazione giuridica, Via Novara, “ nella sua interezza ”, ricade nel territorio dell’Urbe, sicché la controinteressata appellata non solo riceve alcuna lesione giuridica dell’occupazione di suolo pubblico rilasciata in favore dell’appellante, ma non è titolare di alcun diritto sull’area in esame, di proprietà comunale.
Ne consegue che non occorreva l’acquisizione del suo consenso all’occupazione pubblica, talché la relativa censura, articolata in primo grado e accolta dal giudice di prime cure (che ha invece rigettato gli ulteriori motivi di gravame proposti dai ricorrenti) deve ritenersi infondata.
6. Inoltre, non avendo l’appellata proposto appello incidentale sulle ulteriori questioni sulle quali ella è rimasta soccombente in primo grado (il mancato adeguato esame da parte di Roma Capitale degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale), non vi sono ulteriori motivi da scrutinare nell’odierno giudizio.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado dall’appellata NN LI.
8. Le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante DO Parioli s.r.l, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono invece giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate in giudizio, per la loro compensazione nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall’appellata NN LI.
Condanna l’appellata NN LI al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante DO Parioli s.r.l, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO