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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6952/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Liquidazione - P_IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso, eccepisce la carenza di delega in capo al soggetto firmatario dell'atto impugnato e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della Ricorrente_2 in liquidazione, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo – previa sospensione dell'esecuzione – l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
TYXIPPN00499/2025, notificata in data 11.7.2025, con la quale l'Agenzia chiedeva il pagamento di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi € 20.947,28 per crediti erariali.
Ricorrente_1 esponeva che l'intimazione traeva origine da un precedente avviso di accertamento, oggetto di impugnazione rigettata da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n.
834/01/2025, depositata in data 18.2.2025, ancora pendente in appello, e chiedeva la sospensione del presente procedimento ex artt. 295 c.p.p. o, in subordine, 337.2 c.p.c., sostenendo che esisteva un rapporto di pregiudizialità con il giudizio in corso presso la Corte di Secondo Grado.
Inoltre, il ricorrente contestava la validità dell'intimazione per difetto di sottoscrizione e delega del firmatario, per mancanza di motivazione, per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per l'illegittimità delle sanzioni richieste, ritenute sproporzionate rispetto all'imposta.
***
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Messina, con l'articolato atto cui si fa formale ed integrale rinvio, controdeduceva sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la notifica dell'intimazione avvenivano in forza della sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione, che permetteva la riscossione parziale ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, e che la sospensione richiesta non trovava fondamento, in quanto il procedimento non dipendeva dall'esito del giudizio d'appello. L'Ufficio ribadiva la correttezza della delega alla firma, la sufficienza della motivazione dell'atto, la chiarezza delle modalità di calcolo degli interessi e la legittimità delle sanzioni, essendo queste già definite nell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Difensore della società ricorrente, anche all'odierna pubblica udienza, ha rimarcato e sottolineato l'illegittimità, o meglio la nullità, dell'avviso di intimazione impugnato per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario, in quanto sottoscritta dalla dott.ssa Nominativo_2, non legittimata a tanto perché priva di apposita delega.
Questa circostanza è stata negata all'Agenzia convenuta in giudizio, che nel proprio atto di controdeduzioni produce, a riprova della legittimità formale del provvedimento impugnato, l'atto dispositivo n. 31/2025 – allegato C)-Ufficio Controlli – di conferimento di deleghe di firma da parte della direttrice provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina, dott.ssa Nominativo_3, con decorrenza 1 giugno 2025.
Senonché, questo fondamentale provvedimento non reca il nome della dott.ssa Nominativo_2, né in riferimento all'Ufficio Controlli né in riferimento ad alcun altro ufficio della Direzione medesima, per cui l'assunto difensivo è rimasto privo del necessario riscontro documentale, come sostenuto dal ricorrente.
Detto vulnus procedurale è esiziale della validità dell'intimazione de qua, poiché il difetto di forma ne travolge la sostanza, non essendo revocabile in dubbio che l'atto impositivo, proprio per la sua portata sulla sfera patrimoniale del contribuente, debba essere rigorosamente conforme al dettato della legge in materia, costituita nel caso di specie dall'art. 42.1 e 3 d.P.R. 600/73, secondo cui “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” ...
“L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma”.
Giustamente il ricorrente cita la sentenza della Corte di Cassazione di data 10 marzo 2020, n. 6698, del tutto condivisibile, per la quale “L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma di altro funzionario incombe in capo all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio”.
Tale fondata eccezione, peraltro, è assorbente di ogni altra doglianza illustrata dalla ricorrente, per quanto siano infondate quelle della sospensione del procedimento ex art. 295 o 337.2 c.p.p., sia perché in questo caso non v'è alcun rapporto di pregiudizialità che imponga l'applicazione della prima norma, sia perché in riferimento alla seconda non v'è alcun elemento che possa fare ragionevolmente presumere che la decisione di primo grado possa essere riformata;
in tema di motivazione attesa l'esaustività delle 24 pagine dell'atto impugnato ed in tema di sanzioni, essendo state irrogate quelle di legge.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.200.00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6952/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Liquidazione - P_IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00499 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso, eccepisce la carenza di delega in capo al soggetto firmatario dell'atto impugnato e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della Ricorrente_2 in liquidazione, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo – previa sospensione dell'esecuzione – l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
TYXIPPN00499/2025, notificata in data 11.7.2025, con la quale l'Agenzia chiedeva il pagamento di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi € 20.947,28 per crediti erariali.
Ricorrente_1 esponeva che l'intimazione traeva origine da un precedente avviso di accertamento, oggetto di impugnazione rigettata da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n.
834/01/2025, depositata in data 18.2.2025, ancora pendente in appello, e chiedeva la sospensione del presente procedimento ex artt. 295 c.p.p. o, in subordine, 337.2 c.p.c., sostenendo che esisteva un rapporto di pregiudizialità con il giudizio in corso presso la Corte di Secondo Grado.
Inoltre, il ricorrente contestava la validità dell'intimazione per difetto di sottoscrizione e delega del firmatario, per mancanza di motivazione, per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per l'illegittimità delle sanzioni richieste, ritenute sproporzionate rispetto all'imposta.
***
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Messina, con l'articolato atto cui si fa formale ed integrale rinvio, controdeduceva sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la notifica dell'intimazione avvenivano in forza della sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione, che permetteva la riscossione parziale ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, e che la sospensione richiesta non trovava fondamento, in quanto il procedimento non dipendeva dall'esito del giudizio d'appello. L'Ufficio ribadiva la correttezza della delega alla firma, la sufficienza della motivazione dell'atto, la chiarezza delle modalità di calcolo degli interessi e la legittimità delle sanzioni, essendo queste già definite nell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Difensore della società ricorrente, anche all'odierna pubblica udienza, ha rimarcato e sottolineato l'illegittimità, o meglio la nullità, dell'avviso di intimazione impugnato per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario, in quanto sottoscritta dalla dott.ssa Nominativo_2, non legittimata a tanto perché priva di apposita delega.
Questa circostanza è stata negata all'Agenzia convenuta in giudizio, che nel proprio atto di controdeduzioni produce, a riprova della legittimità formale del provvedimento impugnato, l'atto dispositivo n. 31/2025 – allegato C)-Ufficio Controlli – di conferimento di deleghe di firma da parte della direttrice provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina, dott.ssa Nominativo_3, con decorrenza 1 giugno 2025.
Senonché, questo fondamentale provvedimento non reca il nome della dott.ssa Nominativo_2, né in riferimento all'Ufficio Controlli né in riferimento ad alcun altro ufficio della Direzione medesima, per cui l'assunto difensivo è rimasto privo del necessario riscontro documentale, come sostenuto dal ricorrente.
Detto vulnus procedurale è esiziale della validità dell'intimazione de qua, poiché il difetto di forma ne travolge la sostanza, non essendo revocabile in dubbio che l'atto impositivo, proprio per la sua portata sulla sfera patrimoniale del contribuente, debba essere rigorosamente conforme al dettato della legge in materia, costituita nel caso di specie dall'art. 42.1 e 3 d.P.R. 600/73, secondo cui “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” ...
“L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma”.
Giustamente il ricorrente cita la sentenza della Corte di Cassazione di data 10 marzo 2020, n. 6698, del tutto condivisibile, per la quale “L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma di altro funzionario incombe in capo all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio”.
Tale fondata eccezione, peraltro, è assorbente di ogni altra doglianza illustrata dalla ricorrente, per quanto siano infondate quelle della sospensione del procedimento ex art. 295 o 337.2 c.p.p., sia perché in questo caso non v'è alcun rapporto di pregiudizialità che imponga l'applicazione della prima norma, sia perché in riferimento alla seconda non v'è alcun elemento che possa fare ragionevolmente presumere che la decisione di primo grado possa essere riformata;
in tema di motivazione attesa l'esaustività delle 24 pagine dell'atto impugnato ed in tema di sanzioni, essendo state irrogate quelle di legge.
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.200.00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.