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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2388/2025 R.G. promosso da parte di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Terre del Reno (FE), Via L. Einaudi n.10, rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Peritore (C.F.:
) del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Via Dè Griffoni n. 9, presso il C.F._2 quale elegge domicilio digitale alla PEC: (fax 051-226950) Email_1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Conti (C.F.:
) del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Via Mentana 4/a, presso il quale C.F._4 elegge domicilio digitale alla PEC: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. non ha rassegnato conclusioni seppur intervenuto.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, rimanendo la Sig.ra insieme ai figli, presso Parte_1
l'abitazione di Via L. Einaudi n.10 in Terre del Reno (FE) che le viene assegnata a tutti gli effetti di
Legge, unitamente agli arredi e ai mobili ivi contenuti, e trasferendo altrove la propria residenza il
1 Sig. entro il 31.10.2025; 2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i CP_1 Per_1 genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
3) nell'ambito del reciproco diritto/dovere di frequentazione, sarà facoltà per il padre vedere e tenere con sé la figlia con regolarità, pur senza formalità di sorta e previa comunicazione, nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici, sportivi ed educativi in genere della minore e delle sue condizioni di salute. La frequentazione potrà ricomprendere pernottamenti, giorni di festività e periodi di vacanza. Onde permettere un'adeguata organizzazione ed evitare sovrapposizioni e disguidi, i periodi di vacanza estiva saranno concordati per tempo e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Ciò, ovviamente, sino al raggiungimento della maggiore età da parte di;
4) il Sig. contribuirà al Per_1 CP_1 mantenimento dei tre figli mediante il versamento alla madre della somma di euro 660,00 mensili, fino al momento in cui i figli stessi dovessero rendersi economicamente autosufficienti. Tale somma mensile, da ritenersi imputabile a ciascuno dei figli in misura di 1/3 e quindi di Euro 220,00 cadauno, verrà corrisposta entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto della Sig.ra e sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a partire dal Parte_1 mese di gennaio 2027; 5) i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Ferrara (Doc.15) e con le modalità ivi previste nella misura del Per 50% cadauno. Resta inteso pattiziamente che le spese scolastiche (universitarie per e e al Per_3 momento di scuola media per ) saranno considerate a tutti gli effetti spese straordinarie già Per_1 concordate;
lo stesso dicasi per le spese relative all'attività sportiva (scherma) praticata da tempo dalla minore;
6) con riferimento all'autovettura Peugeot 308 tg. EG292BB, di proprietà della Per_1
Per Sig.ra ma in uso abituale ai figli e , il Sig. si impegna a contribuire Parte_1 Per_3 CP_1 annualmente alla spesa della tassa di circolazione ed a quella assicurativa in misura del 50%.
Ugualmente saranno regolate le suddette spese per l'eventualità che detta Peugeot 308 venga sostituita con altra autovettura sempre in uso ai figli;
7) i coniugi dichiarano, in costanza di redditi pressoché equivalenti, di nulla avere reciprocamente a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 17 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15.10.1975, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
19/09/1999 a Poggio Renatico (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di POGGIO RENATICO al n. 18 Parte II Serie A Anno 1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Renatico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2388/2025 R.G. promosso da parte di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Terre del Reno (FE), Via L. Einaudi n.10, rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Peritore (C.F.:
) del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Via Dè Griffoni n. 9, presso il C.F._2 quale elegge domicilio digitale alla PEC: (fax 051-226950) Email_1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Conti (C.F.:
) del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Via Mentana 4/a, presso il quale C.F._4 elegge domicilio digitale alla PEC: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. non ha rassegnato conclusioni seppur intervenuto.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, rimanendo la Sig.ra insieme ai figli, presso Parte_1
l'abitazione di Via L. Einaudi n.10 in Terre del Reno (FE) che le viene assegnata a tutti gli effetti di
Legge, unitamente agli arredi e ai mobili ivi contenuti, e trasferendo altrove la propria residenza il
1 Sig. entro il 31.10.2025; 2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i CP_1 Per_1 genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
3) nell'ambito del reciproco diritto/dovere di frequentazione, sarà facoltà per il padre vedere e tenere con sé la figlia con regolarità, pur senza formalità di sorta e previa comunicazione, nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici, sportivi ed educativi in genere della minore e delle sue condizioni di salute. La frequentazione potrà ricomprendere pernottamenti, giorni di festività e periodi di vacanza. Onde permettere un'adeguata organizzazione ed evitare sovrapposizioni e disguidi, i periodi di vacanza estiva saranno concordati per tempo e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Ciò, ovviamente, sino al raggiungimento della maggiore età da parte di;
4) il Sig. contribuirà al Per_1 CP_1 mantenimento dei tre figli mediante il versamento alla madre della somma di euro 660,00 mensili, fino al momento in cui i figli stessi dovessero rendersi economicamente autosufficienti. Tale somma mensile, da ritenersi imputabile a ciascuno dei figli in misura di 1/3 e quindi di Euro 220,00 cadauno, verrà corrisposta entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto della Sig.ra e sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a partire dal Parte_1 mese di gennaio 2027; 5) i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Ferrara (Doc.15) e con le modalità ivi previste nella misura del Per 50% cadauno. Resta inteso pattiziamente che le spese scolastiche (universitarie per e e al Per_3 momento di scuola media per ) saranno considerate a tutti gli effetti spese straordinarie già Per_1 concordate;
lo stesso dicasi per le spese relative all'attività sportiva (scherma) praticata da tempo dalla minore;
6) con riferimento all'autovettura Peugeot 308 tg. EG292BB, di proprietà della Per_1
Per Sig.ra ma in uso abituale ai figli e , il Sig. si impegna a contribuire Parte_1 Per_3 CP_1 annualmente alla spesa della tassa di circolazione ed a quella assicurativa in misura del 50%.
Ugualmente saranno regolate le suddette spese per l'eventualità che detta Peugeot 308 venga sostituita con altra autovettura sempre in uso ai figli;
7) i coniugi dichiarano, in costanza di redditi pressoché equivalenti, di nulla avere reciprocamente a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 17 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15.10.1975, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il CP_1
19/09/1999 a Poggio Renatico (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di POGGIO RENATICO al n. 18 Parte II Serie A Anno 1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Renatico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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