Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 1266/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 febbraio
2025 e promossa da:
– CF - nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio DAVOLI – CF
- giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in via Reno n. 10 di Lamezia Terme;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico RUSCIO – CF - ed elettivamente domiciliata in C.F._4
Filadelfia, via B. Franklin n. 14, presso il di lui studio legale;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18 febbraio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 novembre 2024, il sig. chiedeva Parte_1 al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario contratto in data 21 agosto 2015 in Lamezia Terme tra le parti ed annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) nell'anno 2015, (atto n. 35, parte II, serie A, Uff. 5);
2) Riconfermare in toto le condizioni di cui alla sentenza di separazione dell'08.06.2023 RG 1392/2022;
3) Ordinare la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficio dello Stato Civile competente del Comune di Lamezia Terme per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che, in data 21 agosto 2015 aveva contratto matrimonio concordatario con la moglie, sig.ra CP_1
con unione dalla quale erano nati i figli in data 10 gennaio 2012, il 7 settembre
[...] Per_1 Per_2
2016 e il 12 ottobre 2006, l'ultimo dei quali – dunque – divenuto maggiorenne nelle more della Per_3 pronuncia della separazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in esito alla camera di consiglio dell8 giugno 2023 (vedi in atti); che, a causa di incompatibilità caratteriali e del venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati con la detta sentenza, in forma consensuale, previa trasformazione del rito;
che, il Tribunale di Lamezia Terme – infatti - così aveva provveduto:
1. pronuncia la separazione personale tra e (matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme Controparte_1 Parte_1
(CZ) il 21 agosto 2015 ed annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per
l'anno 2015, atto n. 35, parte II, serie A, Uff.5);
2. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero;
3. affidamento congiunto dei figli minori, a nome di anni 16, di anni 11 ed di anni 6, ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_1 Per_2 collocazione prevalente del primo ( ) presso il padre – e degli altri ( ed ) - presso la Per_3 Per_1 Per_2 madre;
4. assegnazione della casa coniugale al padre che già la occupa, anche al fine di abitarvi con il figlio già collocato presso la sua persona;
5. reciproco regime di visita sia così disciplinato: a) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà e sulla base degli accordi tra le parti e della Per_3 stessa volontà del minore, con l'unico limite del congruo preavviso;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli d – prevalentemente collocati presso la madre, salvo diversi accordi - con le seguenti Per_1 Per_2 modalità: a) un pomeriggio a settimana in corrispondenza dei giorni dispari, da determinare con la moglie, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore 14,00 e riaccompagnandoli
a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerli con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, il sabato o la domenica, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il genitori potranno trascorrere con i figli diversamente collocati, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potranno tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni VENTI durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
6. obbligo del sig. Pt_1 di corrispondere in favore della moglie e degli stessi minori collocati presso di lei, la somma complessiva pari ad € 600,00 (€ 300,00 cadauno) da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma tracciabile, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti, il tutto al netto dell'assegno unico, già 3
pattiziamente devoluto alla ricorrente, con obbligo per il padre di sostentamento esclusivo del figlio collocato presso di lui;
che, essendo decorsi i termini di legge e non sussistendo i presupposti per un ricongiungimento familiare, il ricorrente intendeva richiedere anche la successiva pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione giudiziale.
Si costituiva per l'effetto in giudizio la sig.ra con comparsa depositata in cancelleria in Controparte_1 data 17 febbraio 2025 (appena il giorno precedente rispetto a quello fissato per la comparizione personale delle parti), la quale aderiva alla domanda di cessazione del vincolo e di conferma di tutte le altre condizioni già avanzate da parte ricorrente.
All'udienza del 18 febbraio 2025, comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – i soli procuratori di entrambe le parti, i quali si riportavano ai propri scritti difensivi e ribadivano che, nelle more, era stato raggiunto un accordo dai coniugi non solo in relazione alla definizione del procedimento mediante la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dunque di definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma anche in relazione alle condizioni per come già contenute all'interno della separazione giudiziale in atti, con l'unico limite e differenza rappresentati, sia in tema di affido condiviso, che di collocazione prevalente, dal raggiungimento della maggiore età del figlio nato nell'ottobre 2006 ed ancora minorenne Persona_4 all'epoca della separazione;
le stesse parti riservavano - pertanto - il deposito in atti, nelle previste forme telematiche, di apposita dichiarazioni delle parti, con le quali le stesse avrebbero dichiarato di aver rinunciato alla comparizione personale in data odierna e di essere reciprocamente del tutto indisponibili ad una qualche forma di riconciliazione.
Così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il PM sin dalla data del 19 dicembre 2024 esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 21 agosto 2015, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 24 gennaio 2023 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1392/2022 RG e che, in data 8 giugno 2023, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi – a seguito di trasformazione del rito, essendo stata inizialmente introdotta la procedura in forma contenziosa;
n.d.r. - e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 4
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale – poi trasformata in consensuale
- per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi sei; data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 24 gennaio 2023; data di deposito del presente ricorso:
28 novembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza del 18 febbraio 2025, i procuratori di entrambe le parti dichiaravano di aver raggiunto nelle more un accordo con sostanziale mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile – in sostanza identiche alle condizioni previste nella sentenza di separazione – e dunque la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia, sia pure con le precisazioni meglio indicate in dispositivo, afferenti al raggiungimento della maggiore età del figlio nato in [...] 12 Persona_4 ottobre 2006 e nelle more divenuto pertanto maggiorenne, già prevalentemente collocato presso il padre, cui veniva assegnata anche la casa coniugale, con l'esclusione di ogni condizione riguardante l'affidamento e ed il regime di visita della madre (vedi in dispositivo).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine, desumibile dalle conformi dichiarazioni dei procuratori e dall'assenza stessa in giudizio - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 19 dicembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1266 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata dal sig.
[...]
– CF - avverso la sig.ra - CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; C.F._3 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data in data 21.08.2015 (atto n. 35, P. 2, S. A, Uff. 5, anno
2015), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, e che sono del seguente tenore: 5
1. CONFERMA l'affidamento congiunto dei figli ancora minori, a nome di di anni 11 ed Per_1
di anni 6, ad entrambi i genitori, con collocazione di ed presso la Per_2 Per_1 Per_2 madre;
2. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale al padre che già la occupa;
3. regime di visita dei figli ancora minori così disciplinato: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ed – prevalentemente collocati presso la madre, con le seguenti modalità Per_1 Per_2
e salvo diversi accordi: a) un pomeriggio a settimana in corrispondenza dei giorni dispari, da determinare con la moglie, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore 14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerli con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, il sabato o la domenica, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il genitori potranno trascorrere con i figli diversamente collocati, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potranno tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni VENTI durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
4. Obbligo del sig. di corrispondere in favore della moglie e degli stessi minori Pt_1 collocati presso di lei, la somma complessiva pari ad € 600,00 (€ 300,00 cadauno) da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma tracciabile, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti, il tutto al netto dell'assegno unico, già pattiziamente devoluto alla ricorrente, con obbligo per il padre di sostentamento esclusivo del figlio – maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - collocato presso di lui.;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 35, parte II, seria A, Uff. 5, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)