Articolo 7 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 6Articolo 8
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1 aprile 1973
Art. 7. (Variazioni delle tabelle retributive).

La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sara' variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di variazione.
Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni gia' in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.
L' articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973