Art. 8.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.