Articolo 8 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 7Articolo 9
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11 maggio 1956
Art. 8.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956