Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1776/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPO TOZZI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. COroparte_1 P.IVA_2
LUIGI COLUCCINO, domicilio eletto presso l'Avv. CLAUDIO BENTIVEGNA;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 11/06/2025, alle ore 12,08 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Iacopo Tozzi Per parte appellate, l'Avv. Claudio Bentivegna in sostituzione dell'Avv. Coluccino Luigi
La Corte, preliminarmente, revoca la contumacia della parte appellata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. pagina 1 di 13
N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1776/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPO TOZZI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. COroparte_1 P.IVA_2 vv. C IVEGNA;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 121/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 20.2.2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza – non notificata - del Tribunale di Prato n. 121/2023, pubblicata il 20.02.2023, R.G. n. 2344/2021, Repert. n. 293/2023 del 20.02.2023:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società Parte_1 CP_2
[...]
pagina 2 di 13 In ogni caso con vittoria di spese e onorari.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: confermare in toto la sentenza n. 121/2023, pubblicata il 20.02.2023, R.G. n. 2344/2021, Repert. n. 293/2023 del 20.02.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Prato, nella persona del Giudice dott. Francesco Delù e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 121/2023 pubblicata il 20.2.2023, ha così deciso:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 394/2021 depositato il 10.4.2021;
- condanna al pagamento a Parte_1 COroparte_1 della somma di € 11.887,02, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal 23 dicembre 2016 al saldo;
- condanna a rimborsare a le Parte_1 COroparte_1 spese di lite del giudizio di opposizione, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese della fase monitoria.
CO
(anche solo ) aveva chiesto e ottenuto decreto COroparte_3 ingiuntivo n. 394/2021 del 10.4.2021, col quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto ad di pagare la somma di € 11.887,02, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivi Parte_1 per fornitura di energia elettrica.
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, eccependo, per quanto ancora interessi, che: Parte_1
1.2.a l'ingiunzione era stata notificata tardivamente, con sua inefficacia ex art. 644
c.p.c.;
1.2.b l'immobile era dismesso dal 2003, ed era stato continuamente oggetto di occupazione illecita, da parte di soggetti che avevano abusivamente utilizzato la fornitura di energia elettrica, nonostante i ripetuti tentativi di impedire l'accesso agli immobili;
1.2.c l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale nel 2015, a seguito di querela per occupazione abusiva presentata in data 8.7.2014;
pagina 3 di 13
1.2.d aveva comunicato la circostanza al fornitore di energia elettrice nel 2016, e successivamente anche il 6.3.2018 e il 21.9.2018, senza mai ottenere riscontro;
1.2.e le stesse fatture riportavano la dicitura «fatture per prelievi irregolari», a rendere palese che lo stesso ingiungente era al corrente dell'utilizzo indebito.
si era costituita per resistere;
in subordine, per chiedere la condanna della CP_4 controparte a pagare la minor somma che fosse accertata come dovuta.
Per quanto rilevi, aveva dedotto che:
1.3.a la società di distribuzione aveva riscontrato un prelievo irregolare avvenuto tra l'1.8.2011 e l'11.7.2014, di cui alle fatture n. 48045280702503A di euro 6.712,29, n.
48045280702503B di euro 5.131,22, n. 489689002238118 di euro 31,17;
1.3.b i consumi, pertanto, erano precedenti al sequestro dell'immobile;
1.3.c non era mai stata presentata alcuna richiesta di cessazione della fornitura;
1.3.d l'effettuazione di prelievi irregolari di energia risultava provata dal verbale di verifica redatto dal personale di , avente «la rilevanza probatoria propria Parte_2 di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali»;
1.3.e il consumo era stato accertato dalla società di distribuzione in conformità alla normativa ARERA.
CO 1.4 Il Tribunale, dopo avere revocato il provvedimento col quale era stato rimesso in termini per la notifica del decreto ingiuntivo (divenuto così inefficace ex art. 644 c.p.c. e per tal motivo revocato), ha svolto nel merito i seguenti passaggi.
1.4.a «[…]
3.1. La questione, per essere correttamente affrontata, deve essere ricondotta all'alveo contrattuale, che le è proprio. è il titolo, trattandosi di consumi CP_5 avvenuti durante la vigenza tra le parti del contratto di fornitura di energia elettrica.
Pacifico è l'inadempimento da parte di all'obbligo di pagare il corrispettivo per il Parte_1 consumo. A questo punto, incombe su l'onere di dimostrare che l'inadempimento Parte_1 non le è imputabile, ex art. 1218 c.c. […]» (pag. 4).
1.4.b Nel caso di manomissione del contatore, la giurisprudenza di legittimità prevedeva che «l'utente […] deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e
pagina 4 di 13 si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata l'utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico»); il debitore
«deve provare la attività illecita del terzo […] ovvero di aver adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13605 del 26/03/2019,
v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 e Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
1.4.c Nel caso in esame, pacifica essendo l'attività illecita di terzi, emergeva che era restata inerte pur dinanzi a ripetuti episodi di occupazione abusiva di terzi, Parte_1 senza nulla fare per porvi rimedio;
essendo a tal fine irrilevante, quand'anche provata, la mera informazione data alla somministrante della occupazione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, COroparte_1
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per il seguente unico, articolato, motivo di appello, così intitolato:
“A. Sul Capo 3.1. della sentenza impugnata: Travisamento dei fatti ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e 1218 c.c.”
2.1 La società impugnante si duole che il Tribunale abbia dato addirittura per pacifica l'esistenza di un contratto di fornitura, che, al contrario, non era mai esistito, tanto che la controparte non l'aveva prodotto in giudizio;
ciò che era stato da sempre contestato.
Il corrispettivo preteso, dunque, riguardava solo ed esclusivamente prelievi abusivi e irregolari, come tali, del resto, fatturati.
Ne seguiva l'impossibilità di addebitare ad , in difetto di contratto, somme per Parte_1 prelievi di terzi.
2.2 Era pur vero che l'immobile al quale si riferiva la fornitura era di proprietà della pagina 5 di 13 società, ma esso era dismesso dal 2003 e nel ventennio successivo era stato oggetto di continue occupazioni abusive di extracomunitarî, tanto che nel 2015, dietro querela della società (all'epoca rappresentata da presentata nel 2014, era stato sequestrato. Persona_1
Osserva l'appellante: «[…] Dal decreto di sequestro già in atti ben emerge che
l'immobile era stato occupato abusivamente da una quarantina di soggetti che, nonostante la proprietà avesse preso tutte le misure necessarie affinché ciò non potesse Parte_1 verificarsi nuovamente, come ad esempio murando le porte e finestre nonché saldando il cancello, vi avevano fatto abusivamente accesso ed avevano creato una sorta di alloggio/dimora collettiva, con allacciamenti alle utenze anch'essi ovviamente abusivi. […]»
(appello, pagg. 7-8).
CO Anche , d'altra parte, sapeva del problema, tanto che essa stessa aveva denunciato prelievi irregolari nel periodo 2011/2014, attribuibili all'occupante di quel periodo
, nato in Romania a [...] il [...], che capeggiava altre COroparte_6 trentuno persone, processate per violazione dell'art. 633 c.p.-
La stessa eseguendo un controllo l'11.7.2014, aveva dato atto dell'allaccio abusivo Pt_2
CO al contatore (doc. 7 di ).
2.3 Il precedente di legittimità menzionato dal Tribunale (Cass. 13605/2019) esprimeva,
a ben vedere, il seguente principio: ““il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice spetta all'utente dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c”.
Ma nel presente caso, per l'appunto, né doveva provare nulla, non essendovi Parte_1 alcun contratto.
2.4 Non era vero che non fosse stata diligente. Parte_1
Non era esigibile che essa chiedesse il distacco del contatore;
e, per il resto, nel 2016 e nel 2018 aveva reiterato la segnalazione dei furti di energia da parte di terzi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 13 3. Radicatosi il contraddittorio, , pur COroparte_1 regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace dall'Istruttore all'udienza del 4.12.2024.
4. Alla stessa udienza, l'Istruttore ha fatto precisare le conclusioni e ha rinviato dinanzi al collegio per l'udienza di discussione dell'11.6.2025.
5. Il 21.5.2025 si è costituito per COroparte_1 resistere all'impugnazione.
Ha rammentato che il credito controverso si riferiva ai consumi per prelievi irregolari accertati dalla società di distribuzione per il periodo 1.8.2011/11.7.2014.
Ha ribadito che nessuna richiesta di cessazione della fornitura era stata avanzata.
Ha poi argomentato in merito al contratto: «[…] non sarà inutile ricordare che i tecnici della società terza di distribuzione territorialmente competente, a seguito della richiesta di attivazione della fornitura, si recano fisicamente presso l'immobile dell'Utente richiedente, per installare e configurare il POD. In altri termini, il POD e il relativo codice, che costituiscono la conditio sine qua non del rapporto di fornitura, vengono assegnati dal distributore non appena avviene l'allacciamento e la posa del contatore ed attestano ed identificano in maniera inequivocabile:
- il punto fisico in cui la luce viene consegnata dal fornitore al cliente finale;
- l'identità del distributore;
- l'identità dell'utenza. […]» (comparsa, pagg. 4-5).
Ha per il resto sostenuto la motivazione del primo giudice.
6. La causa, depositata la sola conclusionale dell'appellante, è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale.
***
pagina 7 di 13 7. L'appello, a ben vedere, pone due distinti temi, uno subordinato all'altro.
In primo luogo, infatti, l'appellante nega e contesta che sia mai esistito un rapporto contrattuale di somministrazione.
In via gradata, assume di non dover rispondere nei confronti della somministrante per consumi che, in sostanza sono stati fruiti da terzi, abusivamente ed eludendo le cautele da lei prese per evitare furti di energia.
Nessuna delle due linee impugnatorie può essere convalidata.
7.1 L'affermazione del primo giudice sulla esistenza, a monte, di un contratto di fornitura va esente dalle critiche mosse.
7.1.a Il contratto di somministrazione non esige prova scritta, neppure ad probationem tantum (Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20267 rv 668179-01), e si desume qui da fatti concludenti inequivocabili, ossia, per l'appunto, dall'esistenza del POD che, in difetto di prove contrarie, è stato allacciato dal personale della società distributrice presso l'immobile di
. Parte_1
Sotto questo profilo, anche nella comparsa conclusionale (pag. 3), l'appellante elude l'argomento, perché obietta alla controparte ricordando che il suo immobile era dismesso da venti anni, con ciò però lasciando fermo che il POD esisteva ed era stato regolarmente a suo tempo istallato e individuato proprio per il suo immobile, dal che si desume – in difetto di elementi contrari – che ciò fu fatto su richiesta della proprietaria dell'immobile, ossia di
. Parte_1
7.1.b Peraltro, non pare neppure che, a monte, l'esistenza di un contratto possa dirsi fatto controverso.
Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., la società opponente, dopo avere spiegato che l'immobile era dismesso dal 2003, scrive: «[…] È di tutta evidenza, quindi, che la fornitura di energia elettrica sia stata abusivamente utilizzata da soggetti diversi dalla proprietà la quale comunque ha sempre messo in atto diligentemente attività finalizzate a impedire a terzi di accedere agli stessi immobili, come sopra detto. […]» (pag. 4).
Tale formulazione è equivoca al fine di costituire una contestazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione;
apparendo anzi presupporlo, nel senso che dedurre, a discolpa, un abuso da parte di terzi di una fornitura di energia elettrica (ossia, in pagina 8 di 13 particolare, di quella presso il proprio immobile, individuato dal POD a lei riferito) implica il riconoscimento di quella stessa fornitura, ossia del contratto.
7.1.c La dismissione dell'immobile, a sua volta, non implica recesso o in qualche modo caducazione del contratto di somministrazione, per il quale non constano formali richieste di
. Parte_1
Il collegio ben comprende che l'abbandono di fatto dell'immobile rendeva non più necessaria ad la fornitura;
ma tale condotta unilaterale (abbandono del proprio Parte_1 immobile) non ha rilievo nel rapporto contrattuale, rispetto al quale occorreva una qualche ben precisa dichiarazione negoziale, che ha preferito evidentemente non fare, ciò Parte_1 che, semmai, si riflette negativamente per lei in punto di diligenza (infra, § 7.2.c.ii).
Si conclude che l'esistenza di un contratto è stata provata, pur in difetto di prova scritta;
e che non è invece stata provata la sua conclusione, a ciò non valendo di certo il fatto che la somministrata abbia smesso di usare dell'immobile servito dall'utenza.
7.2 Il tema più pregnante della causa è invece quello dell'incidenza sul rapporto contrattuale dei furti di energia elettrica posti in essere dagli extracomunitari che via via hanno – come è pacifico – occupato illegalmente l'immobile.
CO
7.2.a Il documento n. 7 della produzione di , al quale spesso fa riferimento
, è la denuncia che ha fatto al P.M. per furto di energia elettrica Parte_1 Parte_2 presso l'immobile de quo, intestato ad , ma nel quale l'utilizzatore è stato individuato Parte_1 in COroparte_6
La denuncia è supportata dal verbale di verifica DI5N 061163 dell'11.7.2014 redatto da quale dipendente incaricato di , allegato alla denuncia. Tes_1 Parte_2
Può dunque dirsi certo – e, a ben vedere, persino pacifico – che i consumi fatturati sono riferibili al (o, comunque, a soggetti che occupavano abusivamente l'immobile). CP_6
7.2.b Per quanto consti, ha posto in essere le seguenti condotte: Parte_1
7.2.b.i ha presentato, a firma del proprio amministratore di allora Persona_2 denunce, querele e comunicazioni al Questore, tutte inserite nel doc. n. 3 dell'opponente: la prima denuncia in ordine cronologico è dell'8.7.2014;
CO
7.2.b.ii ha inviato a lettere (del proprio legale) nel 2016 e nel 2018 (in doc. 5 stessa produzione) di contestazione del credito e di segnalazione del problema degli abusivi;
pagina 9 di 13
7.1.b.iii quanto al sequestro penale (in doc. 4), gli atti depositati non forniscono specifici dettagli sullo stato dei luoghi;
è vero che, come dedusse l'opponente nell'atto di citazione introduttivo, il g.i.p., nel decreto di sequestro preventivo del 2.2.2015, motivò le esigenze cautelari “in quanto l'abbandono dell'area, ovvero il mancato o non possibile controllo della stessa da parte del suo titolare (sul punto peraltro è di tutta evidenza che il titolare, accortosi della evidente occupazione, visto il numero delle persone non ha potuto fare altro che sporgere denuncia, nella speranza dell'intervento a qualsiasi titolo e ausilio per far fronte a tale emergenza) fa sì che la stessa venga di fatto vista e considerata come un luogo perennemente destinato all'accoglimento di senzatetto”; ed è anche vero che il capo di imputazione ivi formulato fa riferimento all'apertura forzata di finestre e di porte murate e del cancello saldato da parte dei trentadue indagati.
7.2.c Questi elementi di prova, ad avviso del collegio, non sono idonei a mandare esente CO
dalle pretese di . Parte_1
7.2.c.i Il Tribunale ha ben inquadrato, in punto di diritto, la fattispecie, senza che constino specifiche contestazioni: il somministrato/debitore deve dimostrare che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito;
altrimenti, egli resta obbligato nei confronti del creditore/somministrante, salva la sua possibilità di rivalersi contro il terzo.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità menzionata nella sentenza, alla quale si può aggiungere qui, a ulteriore conferma, Cass. sez. 3^ civ. ord. 18.10.2023 n. 28984 rv 669321-
01, che rimarca che il “… il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.”.
7.2.c.ii , alla stregua dei fatti emersi, è una società che ha smesso di fare uso di Parte_1 un suo proprio immobile nel 2003 e che, dopo di allora, è tornata a occuparsene, per quanto consti, nel 2014, in corrispondenza e contestualità con il citato sopralluogo di
[...]
. Parte_2
Si può riconoscere che la società aveva avuto cura di murare le porte e sbarrare le finestre e chiudere il cancello, ma, a tacere che tali operazioni risultano solo in modo del tutto generico (ossia senza che siano offerti maggiori dettagli sulle residue possibilità di accesso) pagina 10 di 13 dal verbale di sequestro preventivo dell'A.G. penale, sta di fatto che la condotta di un proprietario che lascia in stato di abbandono per undici anni un edificio, è un comportamento assai poco diligente, ai fini che qui interessano, dal momento che, nel contesto storico e sociale dell'epoca, la possibilità che esso possa diventare oggetto di abusive occupazioni era ampiamente prevedibile;
come anche era prevedibile che l'occupazione potesse essere perpetrata, come lo è stata, a dispetto della chiusura di cancello, porte e finestre.
Men che meno si ha una qualche prova delle cautele che la società ha preso in relazione allo specifico punto del contatore, onde proteggerlo proprio in previsione di un prolungato abbandono;
laddove l'abusivo allaccio è stato abbastanza agevole, dal momento che, come CO risulta dal citato verbale di verifica di DI5N110714/14 (doc. 7 ), è Parte_2 stato sufficiente un “attacco diretto alla rete tra il neutro e una sola fase n. 4 linee di sezione
1,5 mm2 rame più una linea di sezione 6 mm2 sulla morsettiera di arrivo del gruppo di misura”; dal quale si dipartivano le cinque linee abusive “verso 5 immobili diversi probabilmente occupati abusivamente”. È ovvio che è stata necessaria, da parte di chi ha perpetrato il furto, una specifica abilità tecnica;
ma – quel che conta in questa sede – essa non
è stata contrastata da alcuna cautela specifica, tanto che è stato sufficiente intervenire, in sostanza, sulla morsettiera, per ottenere le cinque linee abusive.
In questo quadro d'insieme, assume valore anche il mancato recesso di : Parte_1 proprio perché non faceva più uso dell'immobile (e non certo in via transitoria), e, dunque, aveva perduto interesse alla fornitura sul breve e sul lungo periodo, avrebbe agevolmente potuto effettuare un recesso;
provocando la chiusura della utenza e, a quel punto,
l'impossibilità di furti.
I quantitativi di energia rubati si collocano nel triennio 1.8.2011/11.7.2014, rafforzando il legame causale fra il disinteresse della società e l'immobile. È stato dopo circa sette anni dalla dismissione di fatto, risalente, per affermazione dell'appellante, al 2003, che gli occupanti hanno iniziato a rubare l'energia elettrica, manomettendo il contatore e l'impianto della società; e hanno potuto continuare per altri quattro anni senza che – evidentemente –
controllasse la sua proprietà. Solo in seguito e, verosimilmente, per effetto del Parte_1 sopralluogo di , v'è stata una reazione, ormai tardiva rispetto a ciò che COroparte_7 era già accaduto e che rileva in questa sede.
Per contro, nessuna prova è stata offerta dall'opponente in merito a una conoscenza da CO parte di – in epoca anteriore o coeva ai furti - degli abusivi allacci: per quanto consti,
pagina 11 di 13 CO
ha conosciuto il problema solo a seguito dell'intervento di Parte_2
(effettuando a quel punto un ricalcolo del dovuto e ascrivendolo alla somministrata, pur se quale oggetto di prelievi irregolari); né sapeva in precedenza che l'immobile fosse stato abbandonato.
In definitiva, nei rapporti col suo creditore, non ha affatto dato la prova Parte_1 liberatoria dell'art. 1218 c.c., perché le cautele adottate rispetto a una occupazione senz'altro rientrante nel novero dei fatti prevedibili, non erano adeguate e perché, comunque, il mancato controllo della proprietà per molti e molti anni costituisce inerzia colpevole e inescusabile.
8. L'appellante, secondo soccombenza, deve rimborsare all'appellata le spese processuali del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, esclusa la fase 3, non svolta, parametri medi per le fasi 1 e 2 e CO dimezzato per la fase 4, non avendo depositato conclusionale;
valore di causa pari alla somma oggetto di condanna (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2 ed € 955,50 fase 4, in tutto € 3.010,50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 121/2023 emessa dal Tribunale di Prato COroparte_1
e pubblicata il 20.2.2023, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 COroparte_1
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 3.010,50 per
[...] compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 12 di 13 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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