Sentenza 19 luglio 2017
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/07/2017, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2017
N. 08724/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14525/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14525 del 2016, proposto da:
IU AP, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Serafini, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini,24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma resa sul procedimento n. 11891/10 con conseguente riconoscimento del diritto alla nomina nel posto per il quale la ricorrente è stata dichiarata vincitrice (infermiera professionale presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1425/2016) la sig.ra IU AP ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 1819/2014, passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Amministrazione resistente di conformarsi al giudicato con conseguente assegnazione della ricorrente allo svolgimento delle funzioni di tecnico infermiere Area II, posizione economica F2 e per la dichiarazione di nullità di tutti gli atti emessi in violazione del suddetto giudicato, tra cui la nota ministeriale del 2.11.2016 e del provvedimento del 22.9.2016, ivi richiamato, con cui il Ministero della giustizia ha comunicato alla ricorrente medesima di aver proceduto al suo inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo in luogo del profilo tecnico di infermiere Area II, F2.
Espone che con la succitata sentenza della Corte d’Appello di Roma è stato accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata che non aveva provveduto alla sua assunzione, benché vincitrice, sin dal 2007, del concorso pubblico per il reclutamento di 90 infermieri professionali nella posizione economica “B”, con conseguente obbligo del Ministero della giustizia a provvedere all’immediato assunzione della ricorrente medesima nel posto per il quale era stata dichiarata vincitrice (Area B, posizione economica B2, profilo professionale tecnico - infermiere professionale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria C.C.N.L. comparto Ministeri) con decorrenza 8.10.2010.
Lamenta l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma atteso che:
-è stata assunta in data 19 gennaio 2015 presso il Ministero della giustizia con la qualifica di assistente tecnico infermiere, Area II, F2, con assegnazione presso la casa circondariale di Trento con la qualifica di tecnico infermiere Area II, F2;
- con nota del 3 dicembre 2015 l’Amministrazione resistente ha dichiarato di non aver ancora consentito alla ricorrente medesima lo svolgimento delle funzioni del profilo di tecnico infermiere comunicando, invece, l’avvio del procedimento per il mutamento di profilo professionale da tecnico infermiere ad assistente amministrativo, a causa dell’intervenuto trasferimento, con DPCM in data 1 aprile 2008, delle funzioni sanitarie proprie del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, ponendosi, in tal modo, in contrasto con il provvedimento giurisdizionale, in epigrafe indicato;
- con atto in data 2 novembre 2016 il Ministero della giustizia ha comunicato alla ricorrente l’intervenuto inquadramento nel profilo di assistente amministrativo, Area II, F2, con presa di servizio fissata per il giorno 3 novembre 2016;
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia che con articolata memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Occorre osservare, al fine del decidere, che la Corte d’Appello di Roma con la sentenza nell’epigrafe indicata ha respinto l’appello principale proposto dal Ministero della giustizia avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro in data 8.10.2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla ricorrente accertando, previa disapplicazione delle DPCM 1 aprile 2008, il suo diritto all’assunzione nel posto per il quale è stata dichiarata vincitrice alle dipendenze del ministero della giustizia, Area B, posizione economica B2, profilo professionale tecnico infermiere professionale presso il D.A.P. – CCNL Ministeri, disponendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data della decisione.
Il succitato DPCM che il Tribunale di Roma ha disapplicato reca “Modalità e i criteri per il trasferimento alla servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” disciplinando, rispettivamente agli articoli 2 e 3, il trasferimento delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, nonché il trasferimento del personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria alle aziende sanitarie locali del Servizio Sanitario Nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
Giova rilevare, secondo quanto peraltro evidenziato dal Ministero della giustizia, che al caso di specie non possono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 252/2010, recante “ Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari” che, ex art. 1, comma 4, prevedono che “. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e' trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse…….”, non essendo la ricorrente in servizio presso le strutture ministeriali presenti nella Regione Trentino Alto Adige, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto delegato, ragione per la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il proprio diniego sulla presa in carico della ricorrente.
Né a seguito della riferita normativa contenuta nel decreto legislativo n. 252/2010 nonché dell’avvenuto trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero alle aziende sanitarie locali può ritenersi sussistente l’obbligo del Ministero della giustizia ad operare un inquadramento in una qualifica cui sono correlate specifiche mansioni non più esercitate da parte dell’Amministrazione intimata, anche tenuto conto del rifiuto della ricorrente a svolgere le mansioni sanitarie connesse alla qualifica per la quale ha partecipato al concorso per l’assunzione di tecnici infermieri presso la ASL di Barletta della Regione Puglia.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la compensazione, fra le parti in causa, delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Mattei | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO