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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
ND IU TO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220007058016000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Siciliana, notificata il 27/10/2022, avente un carico tributario di € 365,49 per tasse automobilistiche, anno d'imposta 2019.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e l'omessa notifica degli atti presupposti, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con memorie depositate in data 11/10/2023 contrastando i motivi di ricorso.
La Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, si costituiva con memorie depositate in data 10/4/2025 con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte, all'udienza del 9 maggio 2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
E' infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per illegittimità derivata a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
A tal proposito il Collegio osserva, come statuito con costante orientamento dalla Suprema Corte, che la partecipazione attiva del contribuente nella fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo non è necessaria quando l'accertamento inerente al tributo si risolve in un mero controllo documentale. Perciò,
l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente.
La Corte costituzionale, con sentenza 152/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 24/16, secondo cui in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Il ruolo relativo alla tassa automobilistica siciliana si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, senza essere preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente. Questo perché si tratta di situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase, se non di accertamento, quantomeno di liquidazione della pretesa. Per quanto attiene alla contestata prescrizione del credito la Corte osserva che la tassa automobilistica ha un termine di prescrizione di tre anni e che per l'anno di imposta 2019 il termine andava a scadere il
31/12/2022, a parte il calcolo della sospensione da COVID 19. Nel caso di specie, al momento della notifica della cartella (27/10/2022) il termine di prescrizione triennale non era ancora decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 200,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in favore della Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, liquidate, per ciascuno, in € 200,00 oltre accessori.
Così deciso in AP il 9 maggio 2025
Il Relatore
Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
ND IU TO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220007058016000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Siciliana, notificata il 27/10/2022, avente un carico tributario di € 365,49 per tasse automobilistiche, anno d'imposta 2019.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e l'omessa notifica degli atti presupposti, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con memorie depositate in data 11/10/2023 contrastando i motivi di ricorso.
La Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, si costituiva con memorie depositate in data 10/4/2025 con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte, all'udienza del 9 maggio 2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
E' infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per illegittimità derivata a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
A tal proposito il Collegio osserva, come statuito con costante orientamento dalla Suprema Corte, che la partecipazione attiva del contribuente nella fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo non è necessaria quando l'accertamento inerente al tributo si risolve in un mero controllo documentale. Perciò,
l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente.
La Corte costituzionale, con sentenza 152/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 24/16, secondo cui in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Il ruolo relativo alla tassa automobilistica siciliana si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, senza essere preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente. Questo perché si tratta di situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase, se non di accertamento, quantomeno di liquidazione della pretesa. Per quanto attiene alla contestata prescrizione del credito la Corte osserva che la tassa automobilistica ha un termine di prescrizione di tre anni e che per l'anno di imposta 2019 il termine andava a scadere il
31/12/2022, a parte il calcolo della sospensione da COVID 19. Nel caso di specie, al momento della notifica della cartella (27/10/2022) il termine di prescrizione triennale non era ancora decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 200,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in favore della Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, liquidate, per ciascuno, in € 200,00 oltre accessori.
Così deciso in AP il 9 maggio 2025
Il Relatore
Il Presidente