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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5562/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio – cessazione degli effetti civili tra
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Manna, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nata in [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vitiello, giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 04.06.2016 in San PE AN (NA) con la sig.ra CP_1
con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 23, parte II, serie A,
[...] anno 2016), dalla cui unione è nato , l'[...] a [...], Persona_1
minorenne, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità, chiedeva quindi che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
A sostegno della domanda adduceva che con la sentenza n. 1681/2022 pubbl. il 01.08.2022 nel proc.
RG. 3807/2018 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi che perdurava tutt'ora.
All'udienza del 07.04.2025 comparivano entrambe le parti.
Il Presidente Relatore, evidenziata preliminarmente alle parti l'incompetenza funzionale del
Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., visto che la resistente con il minore hanno residenza in
Boscoreale (NA), rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Preliminarmente va rilevata la incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Invero si osserva che secondo il tenore dell'art. 473 bis.11 c.p.c., per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, definisce il luogo di residenza abituale del minore come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni (Cfr. Cass.
Sez. VI-I Ord. n. 27741 del 31.10.2018), in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione.
L'abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all'adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, comporta l'accertamento di una questione di fatto, alla quale concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psico fisico, il Giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo (Cass. Sez. VI-I Ord. n. 15835 del
07.06.2021).
Nel caso di specie, sia dalle dichiarazioni delle parti che dalla certificazione anagrafica in atti emerge che la sig.ra risulta residente in [...]con il minore , per cui è Controparte_1 Persona_1
territorialmente competente il Tribunale di Torre Annunziata.
Non emergono altre risultanze che contrastano in punto di fatto dette circostanze.
Sussiste pertanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, dovendo essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, in quanto il criterio generale assorbente è quello del luogo ove il minore ha residenza abituale. Si evidenzia che nel rito previgente che constava di due fasi, una presidenziale ed una istruttoria, nell'ipotesi di incompetenza funzionale del Tribunale adito, il Presidente delegato nella fase presidenziale poteva in ogni caso emettere i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c.
Altrettanto non può essere disposto con il rito previgente ai sensi dell'artt. 473 bis.1 e ss. in quanto trattasi di un'unica fase processuale, motivo per cui nel caso di incompetenza funzionale come nella fattispecie in esame, il Giudice deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza rimettendo ogni decisione al Giudice competente.
Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la incompetenza funzionale ex art. 473bis.11 c.p.c. del Giudice adito, essendo territorialmente competente il Tribunale di Torre Annunziata innanzi a cui deve essere riassunta la procedura;
2) Spese compensate.
Così deciso in Nola, 09.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5562/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio – cessazione degli effetti civili tra
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Manna, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nata in [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vitiello, giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 04.06.2016 in San PE AN (NA) con la sig.ra CP_1
con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 23, parte II, serie A,
[...] anno 2016), dalla cui unione è nato , l'[...] a [...], Persona_1
minorenne, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità, chiedeva quindi che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
A sostegno della domanda adduceva che con la sentenza n. 1681/2022 pubbl. il 01.08.2022 nel proc.
RG. 3807/2018 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi che perdurava tutt'ora.
All'udienza del 07.04.2025 comparivano entrambe le parti.
Il Presidente Relatore, evidenziata preliminarmente alle parti l'incompetenza funzionale del
Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., visto che la resistente con il minore hanno residenza in
Boscoreale (NA), rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Preliminarmente va rilevata la incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Invero si osserva che secondo il tenore dell'art. 473 bis.11 c.p.c., per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, definisce il luogo di residenza abituale del minore come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni (Cfr. Cass.
Sez. VI-I Ord. n. 27741 del 31.10.2018), in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione.
L'abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all'adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, comporta l'accertamento di una questione di fatto, alla quale concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psico fisico, il Giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo (Cass. Sez. VI-I Ord. n. 15835 del
07.06.2021).
Nel caso di specie, sia dalle dichiarazioni delle parti che dalla certificazione anagrafica in atti emerge che la sig.ra risulta residente in [...]con il minore , per cui è Controparte_1 Persona_1
territorialmente competente il Tribunale di Torre Annunziata.
Non emergono altre risultanze che contrastano in punto di fatto dette circostanze.
Sussiste pertanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, dovendo essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, in quanto il criterio generale assorbente è quello del luogo ove il minore ha residenza abituale. Si evidenzia che nel rito previgente che constava di due fasi, una presidenziale ed una istruttoria, nell'ipotesi di incompetenza funzionale del Tribunale adito, il Presidente delegato nella fase presidenziale poteva in ogni caso emettere i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c.
Altrettanto non può essere disposto con il rito previgente ai sensi dell'artt. 473 bis.1 e ss. in quanto trattasi di un'unica fase processuale, motivo per cui nel caso di incompetenza funzionale come nella fattispecie in esame, il Giudice deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza rimettendo ogni decisione al Giudice competente.
Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la incompetenza funzionale ex art. 473bis.11 c.p.c. del Giudice adito, essendo territorialmente competente il Tribunale di Torre Annunziata innanzi a cui deve essere riassunta la procedura;
2) Spese compensate.
Così deciso in Nola, 09.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca