Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6085/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
CORSARO ALFIO ANTONIO,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
_____
Si dà atto che l'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note e nessuna delle parti costituite ha ivi chiesto la discussione orale della causa, formulando per il resto le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso, a titolo di crediti retributivi e differenze.
Parte resistente, nonostante l'atto introduttivo sia stato correttamente notificato, non si è
costituita e di essa è stata quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Risulta dal documento Unilav in atti che parte ricorrente è stata assunta dalla convenuta in data 20.6.2008 ed ha cessato il 12.5.2011 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dalle prove orali, non sono emersi elementi che consentano di ravvisare l'inizio del rapporto in data anteriore a quella formalizzata.
Neppure può ritenersi provato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Il teste non può sul punto ritenersi attendibile. Testimone_1
Per quanto concerne l'inizio del rapporto, le sue dichiarazioni appaiono troppo generiche, avendo il teste riferito che il ricorrente ha iniziato nel 2008.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, occorre evidenziare che il teste si recava presso il rifornimento di regola alle ore 5,30 del mattino, quale cliente abituale sia della pompa di benzina sia del bar, ove era solito – per come dichiarato – fare colazione.
Il teste ha invero dichiarato che, nel periodo oggetto di causa, lavorava nelle zone vicine al rifornimento e per questo motivo era solito frequentarlo.
Appare dunque chiaro che lo stesso non poteva avere percezione del pieno svolgimento dell'attività lavorativa, durante la giornata, ma solo in alcuni momenti, negli esigui lassi temporali in cui si trovava di passaggio per rifornirsi o fare colazione.
E ciò in disparte ogni valutazione sul fatto che il teste ha riferito sui fatti di causa dopo diversi anni (oltre dieci anni), il che rende anche meno credibile che lo stesso possa aver avuto piena contezza dei medesimi.
Ancora più generico è apparso il teste , la cui deposizione nulla aggiunge Testimone_2
e nulla può rilevare ai fini di causa.
A fronte di una siffatta carenza del quadro probatorio, nessuna rilevanza può assumere l'assenza del l.r. all'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Va dunque ritenuto che parte ricorrente ha lavorato, secondo i termini di inizio e cessazione e nel rispetto dell'orario riconosciuti dal datore di lavoro, per come risultanti
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dalla documentazione da questi rilasciata ovvero dai documenti rinvenibili presso l' o il Centro per l'impiego. CP_2
Tenuto conto delle allegazioni di inadempimento formulate in ricorso, va disposta
C.T.U. al fine di verificare quanto spetti a parte ricorrente per il lavoro prestato, tenuto conto che nessuna prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in ricorso è
stata data, né il datore di lavoro ha provato di avere concesso al dipendente ferie retribuite.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, dal 20.6.2008 al 12.5.2011, con l'inquadramento e l'orario riconosciuti dal datore di lavoro;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso, in Catania, lì 14/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
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ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso;
v. decreto ingiuntivo sul t.f.r.), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per i crediti reclamati in ricorso in relazione all'attività lavorativa, per come accertata in seno al dispositivo della sentenza non definitiva, alla luce del CCNL, del periodo di lavoro, dell'orario,
riconosciuti dal datore di lavoro (eventualmente, tutti elementi verificabili da parte del
CTU anche presso il Centro per l'impiego o l' ) e tenuto conto che non vi è prova CP_2
della concessione di ferie retribuite nel periodo lavorativo in questione;
la 14 mensilità potrà essere riconosciuta solo ove prevista dal CCNL e solo ove il
CCNL sia stato formalmente applicato al rapporto, non costituendo tale voce elemento rientrante nel concetto di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; ritenuto che, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
CP_3
n.q. di C.T.U. il Dott. la Dott.ssa iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
ASSEGNA
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alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA
al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA
alle parti il termine di giorni 15, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA
al C.T.U. termine di giorni 15, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
AUTORIZZA
Il C.T.U. ha acquisire i dati richiesti presso gli uffici del Centro per l'Impiego ovvero presso l' , ai quali ordina l'immediato rilascio di quanto verrà chiesto dal C.T.U. ai CP_2
fini di causa;
RINVIA
per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 17.9.2025, ore 9,00
dispone la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., con termine fino alle ore 9,00 del giorno medesimo.
Si comunichi al C.T.U.
Catania, 14/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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