Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento:
- del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del -OMISSIS-n. -OMISSIS-, notificato in data 28.7.2022;
- della nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del -OMISSIS- -OMISSIS-, notificata in data 28.7.2022;
- della proposta del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito del 26.4.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. RI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27.10.2022 e depositato in data 25.11.2022, -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero della difesa e del Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
In data 29.11.2022, il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con una memoria di stile e, con memoria del 14.2.2026, ha insistito nel rigetto del ricorso. In via pregiudiziale di rito, parte resistente ha, in tali scritti difensivi, formulato istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto a ruolo con R.G. -OMISSIS-, avente quest’ultimo ad oggetto il provvedimento con cui la ricorrente è stata destinataria del provvedimento di perdita del grado per motivi disciplinari con relativa cessazione dall’impiego (decreto n. M_D -OMISSIS- in data -OMISSIS- della Direzione generale per il personale militare).
Con istanza del 27.2.2026, il procuratore di parte ricorrente ha, poi, chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio, ancora pendente (R.G. -OMISSIS-), promosso da -OMISSIS- avverso il provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del 17.5.2023, che ha altresì disposto “ la perdita di grado della ricorrente e la conseguente cessazione dal servizio permanente per motivi disciplinari ”.
In subordine, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa al ruolo, essendo la propria assistita attualmente detenuta presso la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di -OMISSIS-, cosicchè non sarebbe stato possibile “ ottenere un riscontro circa la sua volontà di coltivare la presente impugnazione ”.
All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, le parti hanno discusso il ricorso. All’esito, il Collegio, rimettendo le istanze formulate da parte ricorrente e di cui sopra si è detto al merito, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, il Collegio respinge l’istanza di sospensione, formulata da parte ricorrente in data 27.2.2026, atteso che tra il presente giudizio e quello da essa promosso avverso il provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del 17.5.2023 non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza di cui all’art. 295 c.p.c., bensì una mera relazione indiretta e fattuale, irrilevante ai fini che qui interessano. Peraltro, allo stato, pende dinanzi all’intestato Tribunale, l’impugnazione, promossa dalla ricorrente, del provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del -OMISSIS-. E’, quindi, evidente l’interesse di quest’ultima alla decisione nel merito del presente ricorso, atteso che il provvedimento di interruzione del rapporto non è ancora divenuto definitivo.
2. Del pari deve essere respinta l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, atteso che essa, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , c.p.a., non può essere adottata su istanza di parte, ma postula la ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati sottesi al processo amministrativo. Tra i primi si colloca certamente l’esigenza della celere definizione dei processi incardinati, soprattutto di quelli celebrati ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., di modo che essi, una volta fissati, vengano decisi, nonché l’ulteriore esigenza di non appesantire i ruoli dei tribunali amministrativi.
La cancellazione della causa può, infatti, essere ammessa solo con riferimento a eccezionali esigenze processuali, ovvero a fronte della sussistenza di possibili margini di definizione transattiva della vicenda, che però non vengono in questa sede in rilievo. Né parte ricorrente ha documentato veri e propri stati di incapacità tali da impedire la partecipazione al giudizio.
3. Sempre in via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l’istanza di riunione, formulata dalla resistente del presente giudizio, a quello iscritto a ruolo con R.G. -OMISSIS-.
In primo luogo, la riunione postula che il giudizio posteriore (c.d. “portato”) venga riunito a quello anteriore (c.d. “portante”). Nel caso di specie, la presente controversia è stata incardinata in data antecedente a quella a quella iscritta a ruolo con R.G. -OMISSIS-.
In secondo luogo la riunione non appare indispensabile a fronte di un giudizio già fissato e nell’ottica di una celere definizione. I due descritti giudizi, pur pendenti tra le medesime parti, hanno ad oggetto provvedimenti amministrativi afferenti a fatti e circostanze di fatto e di diritto tra loro eterogenee, cosicchè la riunione darebbe luogo a un ingiustificato rallentamento del presente giudizio. Esso è infatti pronto per la decisione, mentre quello iscritto a ruolo con R.G. -OMISSIS- è ancora in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.
5. Nel merito, appare utile sintetizzare i fatti di causa che in questa sede ci occupano.
La ricorrente è stata immessa nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito con decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Ella, in qualità di Caporale maggiore scelto, è adibita alle mansioni di operatore informatico presso l’ufficio raccolta dei dati della mensa del Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito, con compiti di raccolta, verifica e comunicazione dei riferimenti del personale militare che fruisce di tale servizio.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi comminatale in relazione ai due fatti occorsi, in data 13.1.2022, all’esito del proprio (doppio) turno di lavoro (di ore 24 consecutive), mentre stava rincasando.
Il primo di essi è stato perpetrato in danno di -OMISSIS-, che la ricorrente avrebbe seguito, senza un valido motivo, lungo -OMISSIS-, e ripreso col cellulare, senza il suo consenso, proferendo nei suoi confronti frasi minacciose e oltraggiose.
Il secondo occorso in danno di -OMISSIS-, mentre percorreva -OMISSIS-, angolo Via Po’, che la ricorrente avrebbe aggredito con un forte pugno allo stomaco per poi inseguirla, senza un motivo apparente, fino a costringerla a trovare rifugio presso gli Uffici della Questura.
In tale momento, la ricorrente è stata fermata e identificata dall’Autorità di pubblica sicurezza che riscontrava come ella si sarebbe trovata in abiti civili, non si sarebbe qualificata come militare e sarebbe apparsa trasandata e in stato confusionale: in particolare, la ricorrente avrebbe dato l’idea di essere un clochard , in quanto avrebbe chiesto agli operatori intervenuti un pasto caldo.
A seguito di ciò, la ricorrente è stata destinataria - per il tramite del provvedimento impugnato - della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi.
6. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 1392, comma 4, D. Lgs. 66/20120, atteso che il procedimento disciplinare che avrebbe condotto al provvedimento per cui è causa si sarebbe estinto.
Sostiene, al riguardo, la ricorrente che l’ultimo atto della procedura, prima dell’adozione del provvedimento disciplinare, risulterebbe essere il parere-proposta del Comando per la formazione specializzazione e dottrina dell’Esercito, adottato in data 26.4.2022; il decreto del 18.7.2022, che ha irrogato la sanzione disciplinare, sarebbe, invece, divenuto efficace solo con la sua notificazione avvenuta in data 28.7.2022, trattandosi di atto a carattere recettizio. Pertanto, tra la data di adozione del menzionato parere-proposta (26.4.2022) e quella della notificazione del provvedimento disciplinare (28.7.2022) sarebbero decorsi 93 giorni, con conseguente spirare del termine decadenziale di legge pari invece a 90 giorni.
La censura è infondata.
L’art. 1392, comma 4, D. Lgs. 66/20120 così recita: “ il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessun’ulteriore attività è stata compiuta ”.
La norma in esame individua espressamente il dies ad quem circa l’ultimo atto della procedura disciplinare non nella notificazione dello stesso, ma nel “compimento” di esso. Ne consegue che, ai fini qui di interesse, non ha rilevanza la fase integrativa dell’efficacia e dunque la comunicazione del provvedimento, purchè l’Amministrazione non sia rimasta inerte. La sanzione per cui è causa risulta adottata in data 18.7.2022.
In tal senso, opina la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., ord. n. 4563/2016, sent. n. 2190/2009), condivisa dal Tribunale, che ha stabilito come “ il termine di novanta giorni dall’ultimo atto del procedimento disciplinare, decorso il quale senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato il procedimento deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 120 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, va computato con riferimento al momento della loro adozione, e non della loro notifica, che attiene all’efficacia e non al perfezionamento degli stessi ” (in tal senso, anche TAR Napoli, n. 1176/2014, TAR Firenze, n. 1021/17).
7. Con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente ha eccepito il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto i fatti ad essa ascritti non sarebbero mai stati accertati dall’Autorità giudiziaria penale e l’intera ricostruzione della vicenda per cui è causa sarebbe fondata su dichiarazioni unilaterali dei soggetti asseritamente lesi dalla condotta della ricorrente.
Anche tale censura risulta infondata.
In primo luogo, le condotte oggetto di contestazione risultano dalle annotazioni redatte da personale del Commissariato di P.S. “Centro” della Questura di -OMISSIS- e dalla relazione del Sottufficiale di servizio del Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’Esercito (docc. 2, 3 e 7 indice di parte resistente). Essi si basano sulle dichiarazioni rese dalle due vittime delle aggressioni che non conoscevano la ricorrente, non avevano legami tra loro e non risulta avessero motivi di risentimento nei confronti di quest’ultima.
In secondo luogo la ricorrente, in sede di indagine disciplinare interna, non ha presentato osservazioni alle contestazioni ricevute, limitandosi a impugnare il provvedimento che le ha irrogato la sanzione disciplinare che in questa sede ci occupa.
Risulta peraltro acclarato, nel verbale redatto dagli agenti di P.S. intervenuti in occasione delle aggressioni, e che come tale costituisce atto pubblico fidefacente fino a querela di falso di quanto dai medesimi verificato, che la ricorrente “ si presentava in modo trasandato ” e “ chiedeva agli operanti un pasto caldo ” tanto da essere scambiata per una “ clochard ”.
In terzo luogo, i fatti per cui è causa non hanno trovato ulteriore sbocco in sede penale, solamente a causa del difetto della condizione di procedibilità: le vittime, infatti, non hanno sporto querela in danno della ricorrente. Tuttavia, il PM procedente, ha ritenuto di trasmettere gli atti del procedimento all’Amministrazione, stante la particolare gravità degli stessi (cfr. doc. 1 indice di parte resistente).
Alla luce di quanto precede, la censura appena esaminata deve essere respinta.
8. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, cui è stata applicata la sospensione disciplinare di tre mesi, si duole dell’asserita non proporzionalità della stessa, perché adottata in violazione dei criteri di cui all’art. 1355 D. Lgs. n. 66/2010.
Il motivo è infondato.
Le sanzioni disciplinari militari sono di due tipi (art. 1352, comma 2, D. Lgs. 66/2010): a) quelle di corpo (richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore), che intervengono sull’attività di servizio e vengono irrogate a fronte di mancanze lievi/medie (art. 1358 D. Lgs. 66/2010); b) quelle di stato (sospensione e perdita del grado), che incidono permanentemente sullo status del militare e sulla carriera e trovano applicazione per gravi violazioni (art. 1357 D. Lgs. 66/2010).
La scelta in ordine alla tipologia di sanzioni disciplinari da applicare (tra quelle di corpo e quelle di stato) nonché, all’interno della categoria scelta, tra le singole sanzioni ivi previste, nonché la concreta perimetrazione delle stesse al caso concreto è disciplinata dall’art. 1355 D. Lgs. n. 66/2010 che così recita: “ le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività […]”.
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la scelta dell’applicazione della sanzione di stato non sia irragionevole, attesa la gravità dei fatti commessi, peraltro in danno di due differenti vittime (civili e non militari).
A ciò deve essere aggiunto come la gravità dei fatti risulta altresì avvalorata dalla circostanza per la quale la ricorrente ha chiesto agli Agenti di P.S., intervenuti nell’immediatezza dell’occorso, un pasto caldo e abbia dato l’impressione di essere un clochard .
Ritenuta quindi proporzionale, al caso di specie, la categoria delle sanzioni di stato rispetto a quelle di corpo, giova rilevare come, nel primo ambito (sanzioni di stato), alla ricorrente sia stata applicata la sanzione più lieve, quella della sospensione. Quanto poi all’entità della stessa, l’Amministrazione si è orientata verso il minimo edittale (3 mesi) rispetto alla soglia massima applicabile (12 mesi).
Per tali ragioni, anche la doglianza in esame deve essere respinta.
9. Alla luce di quanto precede, s’impone la reiezione del ricorso.
10. La complessità della vicenda, unitamente all’assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione (che si è limitata a produrre la documentazione richiesta in sede istruttoria senza tuttavia prendere posizione su essa, se non in termini meramente formali), consentono al Collegio di compensare integramente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integramente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ET, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
RI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CO | OL ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.