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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18303/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Riccio Francesco presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e con il patrocinio degli avv.ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara e Nicoletta Parte_2
Domenichini, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VILLASTELLONE il 29/06/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale e i due box di pertinenza della casa stessa, così come descritti in ricorso - (immobili siti nel comune di Vinovo censiti al NCEU dello stesso comune al F.1, part. 96 sub 5 (la casa coniugale), al F.1 part. 96 sub 36 (il relativo box); al F.1 part. 96 sub 11
(ulteriore box) - restino nella disponibilità esclusiva del sig. che continuerà ad Parte_2 abitarvi senza la corresponsione di alcun somma alla moglie (detta disponibilità esclusiva di detti immobili sussiste e sussisterà sino alla vendita degli immobili stessi a terzi come da successivo punto
(p.to 4 delle condizioni di cui al ricorso); a fronte di tale disponibilità esclusiva senza pagamento di corrispettivo, si farà carico integralmente, sino a quando gli stessi immobili non Parte_2 saranno venduti a terzi (si veda successiva condizione – punto 4 delle condizioni di cui al ricorso), delle spese ordinarie anche condominiali, di riscaldamento, di tutte le utenze (di energia elettrica, gas, telefoniche, tari ed eventuale imu su immobile) e comunque si obbliga a sostenere integralmente le spese ordinarie legate al normale godimento e alla normale usura degli immobili sopra descritti;
tutte le altre spese (ivi comprese le spese straordinarie ovvero quelle legate a eventuali sanatorie ovvero a irregolarità edilizie che dovranno essere sanate prima della vendita o per qualsiasi altro motivo), saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno;
la moglie, di comune accordo con il marito, si è già allontanata dalla casa coniugale;
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di € 500,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e che sarà versata tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della moglie;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi trac le parti:
- i coniugi concordemente si obbligano a mettere in vendita la casa coniugale e i relativi box di pertinenza (immobili siti in Vinovo via S. Andrea n. 26 i cui identificativi catastali sono i seguenti al F. 1 part. 96 sub 5 -la casa coniugale- al F. 1 part. 96 sub 36-il box- ed F. 1 part. 96 sub 11 -l'altro box), non appena saranno sanate le eventuali irregolarità edilizie o altri aspetti ad oggi impeditivi della vendita, da cui potrebbero essere affetti;
il ricavato della vendita di detti immobili sarà diviso, tolte le eventuali spese relative e connesse alla vendita, a metà tra i coniugi (50% alla sig.ra e 50% al sig. . - Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 - il conto corrente presso Agenzia Unicredit di Vinovo con saldo di circa 95.000 euro, di cui alle premesse, è stato prima d'ora diviso a metà tra i coniugi (50% alla signora e 50% al sig. Pt_1
ed estinto il 17 maggio 2024; Pt_2
- il marito è proprietario esclusivo di una autovettura Renault Kadjar, targata FC739AD, del 2015 e continuerà a utilizzarla in via esclusiva (il marito rimarrà proprietario esclusivo della macchina in questione senza dover corrispondere alcunché alla moglie a titolo di prezzo e/o indennità e/o a qualsivoglia altro titolo); mentre la moglie è proprietaria esclusiva di una Fiat Panda, targata FC290PW del 2016 e continuerà a utilizzarla in via esclusiva (la moglie rimarrà proprietaria esclusiva della macchina in questione senza dover corrispondere alcunché al marito a titolo di prezzo e/o indennità e/o a qualsivoglia altro titolo);
- le parti dichiarano di aver risolto prima di ora qualsiasi altra pendenza di carattere economico patrimoniale, ad eccezione di quanto sopra previsto in questa sede e sopra specificatamente disciplinato.
- le condizioni di cui al presente provvedimento verranno attuate dalle parti fin dal deposito del ricorso
(e in ogni caso il contributo al mantenimento nella misura di euro 500,00, qui concordata, è già stato versato dal mese di giugno del 2024);
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18303/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Riccio Francesco presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e con il patrocinio degli avv.ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara e Nicoletta Parte_2
Domenichini, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VILLASTELLONE il 29/06/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale e i due box di pertinenza della casa stessa, così come descritti in ricorso - (immobili siti nel comune di Vinovo censiti al NCEU dello stesso comune al F.1, part. 96 sub 5 (la casa coniugale), al F.1 part. 96 sub 36 (il relativo box); al F.1 part. 96 sub 11
(ulteriore box) - restino nella disponibilità esclusiva del sig. che continuerà ad Parte_2 abitarvi senza la corresponsione di alcun somma alla moglie (detta disponibilità esclusiva di detti immobili sussiste e sussisterà sino alla vendita degli immobili stessi a terzi come da successivo punto
(p.to 4 delle condizioni di cui al ricorso); a fronte di tale disponibilità esclusiva senza pagamento di corrispettivo, si farà carico integralmente, sino a quando gli stessi immobili non Parte_2 saranno venduti a terzi (si veda successiva condizione – punto 4 delle condizioni di cui al ricorso), delle spese ordinarie anche condominiali, di riscaldamento, di tutte le utenze (di energia elettrica, gas, telefoniche, tari ed eventuale imu su immobile) e comunque si obbliga a sostenere integralmente le spese ordinarie legate al normale godimento e alla normale usura degli immobili sopra descritti;
tutte le altre spese (ivi comprese le spese straordinarie ovvero quelle legate a eventuali sanatorie ovvero a irregolarità edilizie che dovranno essere sanate prima della vendita o per qualsiasi altro motivo), saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno;
la moglie, di comune accordo con il marito, si è già allontanata dalla casa coniugale;
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di € 500,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e che sarà versata tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della moglie;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi trac le parti:
- i coniugi concordemente si obbligano a mettere in vendita la casa coniugale e i relativi box di pertinenza (immobili siti in Vinovo via S. Andrea n. 26 i cui identificativi catastali sono i seguenti al F. 1 part. 96 sub 5 -la casa coniugale- al F. 1 part. 96 sub 36-il box- ed F. 1 part. 96 sub 11 -l'altro box), non appena saranno sanate le eventuali irregolarità edilizie o altri aspetti ad oggi impeditivi della vendita, da cui potrebbero essere affetti;
il ricavato della vendita di detti immobili sarà diviso, tolte le eventuali spese relative e connesse alla vendita, a metà tra i coniugi (50% alla sig.ra e 50% al sig. . - Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 - il conto corrente presso Agenzia Unicredit di Vinovo con saldo di circa 95.000 euro, di cui alle premesse, è stato prima d'ora diviso a metà tra i coniugi (50% alla signora e 50% al sig. Pt_1
ed estinto il 17 maggio 2024; Pt_2
- il marito è proprietario esclusivo di una autovettura Renault Kadjar, targata FC739AD, del 2015 e continuerà a utilizzarla in via esclusiva (il marito rimarrà proprietario esclusivo della macchina in questione senza dover corrispondere alcunché alla moglie a titolo di prezzo e/o indennità e/o a qualsivoglia altro titolo); mentre la moglie è proprietaria esclusiva di una Fiat Panda, targata FC290PW del 2016 e continuerà a utilizzarla in via esclusiva (la moglie rimarrà proprietaria esclusiva della macchina in questione senza dover corrispondere alcunché al marito a titolo di prezzo e/o indennità e/o a qualsivoglia altro titolo);
- le parti dichiarano di aver risolto prima di ora qualsiasi altra pendenza di carattere economico patrimoniale, ad eccezione di quanto sopra previsto in questa sede e sopra specificatamente disciplinato.
- le condizioni di cui al presente provvedimento verranno attuate dalle parti fin dal deposito del ricorso
(e in ogni caso il contributo al mantenimento nella misura di euro 500,00, qui concordata, è già stato versato dal mese di giugno del 2024);
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3