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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/08/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCOTTI Parte_1 P.IVA_1 LEONARDO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COSCIA SIMONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La cooperativa agricola ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale, per il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 6.334,42 oltre interessi a titolo di corrispettivo di una fornitura di broccoli e pomodori, come da fatture accompagnatorie n. 06 del 30/04/2017 di € 1.907,14 e n. 32 del 31/10/2017 di € 4.427,28 allegate al ricorso monitorio.
ha proposto la presente opposizione disconoscendo la firma apposta in Parte_1 corrispondenza del riquadro relativo al destinatario sulle fatture accompagnatorie ed eccependo il proprio difetto di “legittimazione passiva” rispetto all'avversa pretesa creditoria;
in particolare ha dedotto che la merce di cui alle sopra richiamate fatture è stata ordinata e ricevuta dal padre
[...]
titolare di un'impresa agricola “similare ma indipendente” da quella esercitata da esso CP_3 opponente.
La cooperativa agricola si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
pagina 1 di 2 Orbene, va premesso in tesi generale che “nei contratti che hanno ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce all'acquirente è libera, ovvero può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del procedimento di verificazione la prova della consegna, o alternativamente chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla. (cfr. ex plurimis Cass. 14594/07, Cass. 10210/13).
Ora, nel caso di specie il disconoscimento da parte dell'opponente delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie allegate al ricorso monitorio non osta alla possibilità per la cooperativa opposta di provare con ogni altro mezzo l'esistenza del rapporto contrattuale e la consegna della merce nei confronti di E di tale facoltà la cooperativa si è concretamente ed utilmente Parte_1 avvalsa, provando mediante le dichiarazioni testimoniali raccolte sia l'ordine della merce da parte di sia la consegna della merce medesima in favore dell'odierno opponente: infatti, Parte_1 i testi e , dipendenti della cooperativa con le rispettive mansioni di ragioniere ed addetto Tes_1 Tes_2 alle vendite, hanno confermato l'ordinativo della fornitura e la relativa regolare fatturazione;
i testi e dipendenti della cooperativa con le mansioni di autista, hanno invece confermato Tes_3 Tes_4 l'effettiva consegna in favore di della merce di cui alle sopra richiamate fatture Parte_1 accompagnatorie.
Va invece rilevata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza favorevole alla parte opponente resa da trattandosi di colui che lo stesso opponente ha indicato Controparte_3 come unico soggetto passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e che pertanto è titolare di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione diretta al presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22. Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCOTTI Parte_1 P.IVA_1 LEONARDO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COSCIA SIMONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La cooperativa agricola ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale, per il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 6.334,42 oltre interessi a titolo di corrispettivo di una fornitura di broccoli e pomodori, come da fatture accompagnatorie n. 06 del 30/04/2017 di € 1.907,14 e n. 32 del 31/10/2017 di € 4.427,28 allegate al ricorso monitorio.
ha proposto la presente opposizione disconoscendo la firma apposta in Parte_1 corrispondenza del riquadro relativo al destinatario sulle fatture accompagnatorie ed eccependo il proprio difetto di “legittimazione passiva” rispetto all'avversa pretesa creditoria;
in particolare ha dedotto che la merce di cui alle sopra richiamate fatture è stata ordinata e ricevuta dal padre
[...]
titolare di un'impresa agricola “similare ma indipendente” da quella esercitata da esso CP_3 opponente.
La cooperativa agricola si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
pagina 1 di 2 Orbene, va premesso in tesi generale che “nei contratti che hanno ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce all'acquirente è libera, ovvero può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del procedimento di verificazione la prova della consegna, o alternativamente chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla. (cfr. ex plurimis Cass. 14594/07, Cass. 10210/13).
Ora, nel caso di specie il disconoscimento da parte dell'opponente delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie allegate al ricorso monitorio non osta alla possibilità per la cooperativa opposta di provare con ogni altro mezzo l'esistenza del rapporto contrattuale e la consegna della merce nei confronti di E di tale facoltà la cooperativa si è concretamente ed utilmente Parte_1 avvalsa, provando mediante le dichiarazioni testimoniali raccolte sia l'ordine della merce da parte di sia la consegna della merce medesima in favore dell'odierno opponente: infatti, Parte_1 i testi e , dipendenti della cooperativa con le rispettive mansioni di ragioniere ed addetto Tes_1 Tes_2 alle vendite, hanno confermato l'ordinativo della fornitura e la relativa regolare fatturazione;
i testi e dipendenti della cooperativa con le mansioni di autista, hanno invece confermato Tes_3 Tes_4 l'effettiva consegna in favore di della merce di cui alle sopra richiamate fatture Parte_1 accompagnatorie.
Va invece rilevata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza favorevole alla parte opponente resa da trattandosi di colui che lo stesso opponente ha indicato Controparte_3 come unico soggetto passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e che pertanto è titolare di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione diretta al presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22. Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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